LA STAGIONE VENATORIA E’ CHIUSA… O NO? La stagione venatoria 2022/2023 in Umbria si è chiusa il 30 gennaio, almeno ufficialmente. Quest’anno, però, c’è una novità, balzata alle cronache a seguito di una lettera della Direzione generale Ambiente della Commissione Europea che chiede spiegazioni all’Italia. La legge di Bilancio, infatti, modificando la legge sulla caccia, consente l’abbattimento di fauna selvatica anche in periodo di divieto. Riporto per comodità del lettore la parte essenziale del comma 447 della Legge di Bilancio: “L’articolo 19 della legge 11 febbraio 1992 n.157 è sostituito dal seguente “Art 19 (Controllo della fauna selvatica) …. .2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per la tutela della biodiversita', per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico-artistico, per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali e ittiche e per la tutela della pubblica incolumita' e della sicurezza stradale, provvedono al controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia, comprese le aree protette e le aree urbane, anche nei giorni di silenzio venatorio e nei periodi di divieto. Qualora i metodi di controllo impiegati si rivelino inefficaci, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano possono autorizzare, sentito l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, piani di controllo numerico mediante abbattimento o cattura. Le attivita' di controllo di cui al presente comma non costituiscono attivita' venatoria. 3. I piani di cui al secondo periodo del comma 2 sono attuati dai cacciatori (…. ) 4. Gli animali abbattuti durante le attivita' di controllo di cui al comma 2 sono sottoposti ad analisi igienico-sanitarie e in caso negativo sono destinati al consumo alimentare. La legge 157/92 -legge quadro sulla caccia- aveva previsto tale abbattimento con regole precise. Ora il Governo Meloni le modifica sensibilmente: 1) l’abbattimento può avvenire anche in aree protette e urbane (prima erano solo “zone vietate”); 2) è consentito nei periodi di divieto; 3) è attuato dai cacciatori (prima era riservato alle guardie venatorie); 4) non è più previsto l’utilizzo di “metodi ecologici”, per cui non si capisce più in che consistano i “metodi impiegati”; 5) l’Istituto Nazionale di fauna selvatica esprime un semplice parere, non ha più potere decisivo, che è in capo alle Regioni (è un anticipo di autonomia differenziata). Gli animali abbattuti sono destinati al consumo alimentare previo controllo igienico-sanitario. Non è formalmente esercizio venatorio ma gli assomiglia parecchio. In questo modo i cacciatori possono “abbattere” fauna selvatica tutto l’anno e in tutto il territorio, compresi il Parco Nazionale dei Monti Sibillini, il parco del Monte Cucco e il parco fluviale del Tevere. Resta da chiedersi se questa novità giovi al mondo venatorio umbro che, negli anni novanta del Novecento aveva realizzato con fatica una mediazione tra interessi legittimi dei cacciatori (che nella nostra Regione vantavano una tradizione tramandata di padre in figlio), e istanze anch’esse legittime delle associazioni naturalistiche. La rottura di questo delicato equilibrio non è stata una buona idea: la Presidente Tesei – se non condivide la norma – si affretti a prenderne le distanze. Altrimenti si schiera contro i “metodi ecologici”. Mario Centini

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