Il numero totale di ore di cassa integrazione guadagni autorizzate nel periodo dal 1° aprile 2020 al 31 agosto 2021, per emergenza  sanitaria, è pari a 6.293,2 milioni di cui: 2.669,5 milioni di CIG ordinaria, 2.229,2 milioni per l’assegno ordinario dei fondi di  solidarietà e 1.394,6 milioni di CIG in deroga. 

 

Con riferimento alle ipotesi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID 19, il Decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020 introduce misure straordinarie di sostegno alle imprese in materia di trattamento ordinario di  integrazione salariale, assegno ordinario, cassa integrazione in deroga.  

Il decreto da una parte modifica le norme esistenti, semplificando l’iter concessorio, dall’altra introduce nuove misure in deroga alle vigenti  norme che disciplinano l’accesso agli ordinari strumenti di tutela in costanza di rapporto di lavoro. Esso si applica a tutti i lavoratori, esclusi i  domestici, che alla data del 23 febbraio avevano un contratto di lavoro dipendente. In estrema sintesi le principali norme introdotte riguardano: 

* Possibilità di accesso alla CIGO anche da parte delle imprese che alla data del 23 febbraio 2020 hanno già raggiunto i limiti massimi previsti (art.19); 

* Possibilità di accesso alla CIGO da parte delle imprese assicurate CIGO che alla data del 23 febbraio 2020 hanno in corso un trattamento di  CIGS (art.20); 

* Possibilità di accesso all’assegno ordinario anche da parte delle imprese aderenti al FIS che occupano mediamente più di 5 dipendenti  (art.19); incluse le imprese che alla data del 23 febbraio 2020 hanno in corso il pagamento di assegni di solidarietà (art.21). 
 

Si precisa che le imprese degli 11 comuni che facevano parte della prima zona rossa individuata a fine febbraio possono richiedere la CIGO per  13 settimane, mentre per tutte le altre aziende il periodo massimo è pari a 9 settimane. 

Il Decreto-legge n. 23 del 8 aprile 2020, ha esteso tali misure anche ai lavoratori assunti dal 24 febbraio 2020 al 17 marzo 2020. Il Decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020 (Decreto Rilancio) conferma ed estende tutte le misure di integrazione salariale già previste nel  decreto Cura Italia incrementando la tutela di ulteriori 9 settimane. Inoltre, per evitare ritardi nel pagamento della cassa integrazione in deroga,  si permette anche alle imprese sotto i 5 dipendenti di fare domanda direttamente all’INPS. 

Il Decreto-legge n.104 del 14 agosto 2020 (Decreto Agosto) prevede un ulteriore periodo di trattamenti di integrazione salariale con causale  Covid-19 per una durata massima di nove settimane, incrementate di ulteriori nove, da fruire nel periodo ricompreso tra il 13 luglio 2020 e il  31 dicembre 2020. I periodi di cassa integrazione precedentemente richiesti ai sensi dei Decreti Cura Italia e Rilancio che siano collocati, anche  parzialmente, dopo il 12 luglio 2020 sono imputati, anche se già autorizzati, alle prime nove settimane del decreto in esame.

Un’importante  novità introdotta dal decreto agosto è, per i datori di lavoro che presentano domanda per le ulteriori nove settimane, l’introduzione di un  contributo addizionale commisurato alla retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la 

sospensione o riduzione dell’attività lavorativa. La misura del contributo è stabilita in funzione della percentuale di riduzione del fatturato subito  dall’azienda nel primo semestre 2020 rispetto a quello del 2019 (aliquota del 18% per chi non ha subito calo di fatturato, del 9% per chi ha  avuto un calo inferiore al 20%, nessun contributo per chi ha avuto un calo pari o superiore al 20%, oppure ha iniziato l’attività dopo il 1^  gennaio 2019). 
 

In seguito alle restrizioni previste dal Dpcm del 24 ottobre 2020 per il contenimento della curva epidemiologica il Governo ha approvato il 28  ottobre 2020 il cd. Decreto Ristori che prevede in merito ai trattamenti di integrazione salariale un ulteriore periodo con causale Covid-19 per  una durata massima di sei settimane, da fruire nel periodo ricompreso tra il 16 novembre 2020 e il 31 gennaio 2021. I periodi di cassa  integrazione precedentemente richiesti ai sensi del Decreto Agosto che siano collocati, anche parzialmente, dopo il 15 novembre 2020 sono  imputati, anche se già autorizzati, alle sei settimane previste dal decreto in esame. Per quanto riguarda la contribuzione addizionale, rimane  fermo quanto stabilito dal Decreto Agosto ma rimane gratuita per le imprese interessate dalle restrizioni del Dpcm del 24 ottobre 2020. 
 

La legge 178/2020 (legge di Bilancio 2021) prevede che i datori di lavoro possono richiedere la concessione dei trattamenti di cassa integrazione  salariale (ordinaria o in deroga) o dell'assegno ordinario, per periodi decorrenti dal 1° gennaio 2021 per una durata massima di 12 settimane.  Inoltre, i periodi di integrazione salariale precedentemente richiesti e autorizzati ai sensi dell'art. 12 del D.L 28 ottobre 2020, n. 137 (Decreto  Ristori), collocati anche parzialmente in periodi successivi al 1° gennaio 2021 - sono imputati, se autorizzati, alle 12 settimane del nuovo  periodo di trattamenti. Quanto all'arco temporale di riferimento, la norma prevede una differenziazione: i trattamenti di cassa integrazione  ordinaria devono essere collocati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 31 marzo 2021, mentre i trattamenti di cassa integrazione  in deroga e l’Assegno ordinario di solidarietà, devono essere collocati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021. 
 

Con il protrarsi dell’emergenza sanitaria il 22 marzo 2021 il Governo ha approvato il cd.Decreto Sostegni che prevede in merito ai trattamenti  di integrazione salariale ordinaria, un ulteriore periodo con causale Covid-19 per una durata massima di 13 settimane, da fruire tra il 1° aprile  e il 30 giugno 2021 e per i trattamenti di integrazione salariale in deroga e l’assegno ordinario un ulteriore periodo di 28 settimane da fruire  tra il 1° aprile e il 31 dicembre 2021 senza alcun contributo addizionale. 

L’art. 50-bis, commi 2-7 della legge 106/2021 (Disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale con causale Covid-19) prevede  per i datori di lavoro delle industrie tessili, delle confezioni di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia, e della fabbricazione di  articoli in pelle e simili (identificati, secondo la classificazione delle attività economiche Ateco 2007, con i codici 13, 14 e 15) che a decorrere  dalla data del 1° luglio 2021 sospendono o riducono l’attività lavorativa, la possibilità di richiedere la concessione del trattamento ordinario di  integrazione salariale di cui agli artt. 19 e 20 del d.l. 18/2020 (l. 27/2020), per una durata massima di diciassette settimane nel periodo  compreso tra il 1° luglio e il 31 ottobre 2021. Per tali trattamenti non è dovuto alcun contributo addizionale. 

In merito ai risultati esposti nel presente report, si precisa che le elaborazioni si riferiscono alle ore autorizzate nel mese di agosto 2021 per  emergenza sanitaria, sulla base delle lavorazioni effettuate dall’Istituto nel suddetto mese, a prescindere dal periodo effettivo di integrazione  salariale per il quale sono state richieste.

 

Condividi