Di Armando Allegretti, Nicola Bossi e Antonio Torrelli

TREVI - Il Tar dell'Umbria smonta, nella sua sentenza, anche la circolare del Prefetto di Perugia (sul voto ai comunitari) nonchè la sentenza del Consiglio di Stato n° 5963-2010, che erano state sottoposte al Collegio dalla difesa dei controinteressati - i sostenitori della Amministrazione Sperandio - al ricorso del centro destra.

SECONDO STRALCIO SENTENZA

"Non inficiano le considerazioni sin qui espresse (sull'accoglimento delle motivazioni del ricorso da parte dei giudici ndr), nemmeno la circolare della Prefettura di Perugia n° 10191/2011 nè la sentenza del Consiglio di Stato.

La Circolare, per vero, è mera norma di azione e, soprattutto, fonte subordinata alla legge, oggetto dell'interpretazione la quale non viene dunque incisa.

Quanto alla sentenza del Consiglio di Stato, è veto che giustifica l'ammissione diretta e straordinaria al voto (ex art. 32bis) di elettori comunitari ancorchè, come quelli di cui trattasi, di chiedere l'ordinaria iscrizione nelle liste. Concludendo si giudica che nella presente fattispecie non si dovesse applicare il ridetto articolo 32 bis (quello sulla eccezionalità dell'iscrizione alle liste elettorali dopo i termini previsti di legge ndr).

Questo nella persuasione che il favor voti non possa spingersi fino allo stravolgimento del sistema normativo positivo e dell'ortodossia ermeneutica. Diversamente, verrebbe compromessa la certezza del diritto valore di rango certamente non inferiore a quello del favor voti, se non addirittura prevalente giacchè generale il primo e settoriale il secondo.

Da tutto quanto precede consegue l'accoglimento del ricorso. Poichè la differenza fra la lista vittoriosa e la seconda classificata cui appartengono i ricorrenti è di soli 14 voti, i 35 voti invalidi hanno inciso in maniera determinante sul risultato delle elezioni elettorali che vanno dunque annullati, non superando la prova di resistenza".

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