PERUGIA – “A’ la guerre comme à la guerre!”: la situazione delle polveri sottili resta critica a Perugia ed allora il Comune – come è stato spiegato nel corso di una conferenza stampa -ha deciso di passare alle maniere forti, non bastano le targhe alterne per cui si ricorre alla limitazione totale della circolazione delle auto private maggiormente inquinanti sabato e domenica prossima nel centro abitato di Perugia e di Ponte San Giovanni dalle ore 8,30 alle ore 18,30.

Un provvedimento che sarà ripetuto, per la gioia dei commerciani che hanno già laciato vibranti grida di dolore temendo per i loro già scarsi ricavi di questo periodo, anche il week end della prossima settimana, ovvero il 26 e 27 febbraio.

Già nelle settimane scorse, dopo aver monitorato i dati delle centraline di rilevazione delle sostanze inquinanti, fu adottato un provvedimento di limitazione del traffico. Si circolò infatti a targhe alterne il 28 e 29 gennaio, il 4 e 5 febbraio e l’11 e 12 febbraio. Ora la limitazione riguarda entrambi i giorni e tutte le auto interessate, almeno quelle pre Euro, Euro 1, Euro 2 ed Euro 3.

Sono escluse da quest'ultimo divieto le auto elettriche ed ibride, quelle alimentate a gas metano e G.P.L., i veicoli Euro 4 ed Euro 5 e i diesel dotati di filtri antiparticolato (F.A.P.) dei quali risulti annotazione sulla carta di circolazione, le auto con almeno 3 persone a bordo (car pooling) e quelle condivise (car sharing), i motocicli e ciclomotori Euro 3 nonché i veicoli oggetto di deroga specifica.

I trasgressori incorreranno nella applicazione di una sanzione di 155 Euro. In caso di reiterazione della violazione in un biennio, si applica la sanzione accessoria della sospensione della patente da 15 a 30 giorni.

Il Comune ha disposto anche, per un periodo di 30 giorni, di abbassare le temperature di almeno 1° C negli ambienti riscaldati da impianti alimentati da combustibile non gassoso, con particolare riferimento agli impianti alimentati a combustibili solidi e liquidi. La temperatura interna dovrà essere non più alta di 19 gradi per: residenze, uffici, locali per attività ricreative o di culto, commerciali, sportive. Non si dovranno superare i 17 gradi negli ambienti dove si svolgono attività industriali ed artigianali.

Sono esclusi ospedali, cliniche, case di cura e assimilabili, compresi gli edifici adibiti a ricovero o cura di minori o anziani, scuole, strutture protette per l’assistenza ed il recupero dei tossico-dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici. Le disposizioni andranno invece applicate a tutti gli edifici pubblici, indipendentemente dalla tipologia di combustibile impiegato, sia esso di natura gassosa o non gassosa. L’inosservanza di queste disposizioni comporta l’applicazione di una sanzione pecuniaria da 25 a 500 Euro.
 

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