Regione: no al fotovoltaico nei centri storici
Con 7 voti contrari (Lega, FDI) e 5 favorevoli (Pd, M5S) l’Aula di Palazzo Cesaroni ha respinto la mozione promossa dal capogruppo del Movimento 5 Stelle, Thomas De Luca che mirava ad impegnare la Giunta regionale a non vietare l’installazione di impianti fotovoltaici e solare termico nei centri storici. Nello specifico, il capogruppo pentastellato chiedeva all’Esecutivo regionale di “aggiornare il Regolamento (2/2015) eliminando il divieto a priori all’installazione di impianti solari termici e di impianti fotovoltaici realizzati sugli edifici nei centri che rivestono valore storico e culturale sottoponendo invece a valutazione paesaggistica prescrittiva e non ostativa gli interventi previsti”.
Rimarcando che “serve una nuova strategia regionale per la produzione di energia da fonti rinnovabili”, De Luca ha evidenziato che “il rincaro delle bollette non si può risolvere attraverso la corsa al gas e al nucleare, ma puntando su fonti pulite, efficienza e autoproduzione” ed ha ricordato che “il Regolamento regionale stabilisce che ‘negli insediamenti che rivestono valore storico e culturale è esclusa la realizzazione delle opere pertinenziali realizzate sugli edifici’, tali opere pertinenziali sono riferite agli impianti solari termici senza serbatoio di accumulo e fotovoltaici realizzati sugli edifici o collocati a terra al servizio degli edifici per l’autoconsumo, pertanto sembrerebbe esclusa a priori in tutti gli insediamenti di valore storico e culturale, indipendentemente dalla loro compatibilità paesaggistica. Un ostacolo insormontabile per chi volesse autoprodurre energia. Si tratta di valutare nel merito i singoli casi, dato che ci sono tecnologie innovative e ben integrabili nelle strutture. Servono misure concrete per un settore che non deve essere ulteriormente frenato.
Il Decreto del Presidente della Repubblica 31/2017 (Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata) permette di posare i pannelli anche su immobili situati in zone soggette a vincoli paesaggistici. Non va quindi più presentata istanza paesaggistica per: installazione di pannelli solari (termici o fotovoltaici) a servizio di singoli edifici, laddove posti su coperture piane e in modo da non essere visibili dagli spazi pubblici esterni; installazione di pannelli solari (termici o fotovoltaici) a servizio di singoli edifici, purché integrati nella configurazione delle coperture, o posti in aderenza ai tetti degli edifici con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda degli edifici. La normativa, entrata in vigore il 6 aprile 2017, specifica che per effettuare alcune opere su immobili siti in aree vincolate non è più necessaria l’autorizzazione paesaggistica. Tra gli interventi non più soggetti alla richiesta rientra anche il fotovoltaico. È dunque necessario aggiornare i regolamenti regionali in modo tale da semplificare gli iter di autorizzazione degli impianti, definendo in modo univoco procedure e tempi. Inoltre a fianco a processi di semplificazione dei processi, di trasparenza e certezza dei tempi è necessaria una maggiore partecipazione dei territori sia nell’individuazione delle strategie da attuare per il raggiungimento degli obiettivi climatici sia nella realizzazione e individuazione dei siti dove questi devono essere collocati”.
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