Regione/ In Commissione il disegno di legge della Giunta sulle espropriazioni
PERUGIA - Una commissione unica regionale con compiti maggiormente incisivi per giungere ad una conclusione del procedimento prima di adire alle vie legali, rispettando il criterio di uniformita' ed economicita'. E' questa una delle novita' principali che il disegno di legge della giunta dal titolo ''Disposizioni in materia di espropriazioni per pubblica utilita''' punta ad inserire nella legislazione regionale.
Inoltre, ''per evitare il contenzioso e favorire la definizione dell'equo ristoro'', verra' chiarito con puntualita' quando un'area debba intendersi legalmente edificabile o quando questa sia determinata dalla situazione di fatto delle aree da espropriare''.
Saranno poi individuate ''le opere che costituiscono riforma economico-sociale con l'intento di perseguire finalita' di riequilibrio e giustizia sociale e non solo con riferimento alle ipotesi di grandi eventi straordinari di riforma attuata attraverso programmi espropriativi nazionali''. E si adotteranno ''forme di notifica e comunicazione che rendano, nella trasparenza, piu' agevole l'azione dell'autorita' espropriante''.
Le novita' introdotte dal disegno di legge sono state illustrate in seconda commissione del consiglio regionale, da Angelo Pistelli, dirigente del servizio urbanistica ed espropriazioni della giunta. Il documento - come riferisce un comunicato della Regione - contiene le disposizioni sull'espropriazione per pubblica utilita', in una materia ritenuta concorrente con la competenza dello Stato, da esercitare nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalle legge. Vengono definite le disposizioni per l'espropriazione dei beni immobili e i soggetti coinvolti nel procedimento espropriativo.
Gli enti pubblici dovranno individuare un apposito 'Ufficio per le espropriazioni' e nominare un responsabile unico che curera' la procedura in ogni fase: i Comuni potranno istituire tale ufficio in forma consorziata. La Regione puo' svolgere funzioni di indirizzo nei confronti degli altri enti (adottando apposite direttive per una azione efficace ed omogenea, oltre quelle di monitoraggio dei procedimenti espropriativi) ed anche delegare ad altri enti pubblici le funzioni proprie di autorita' espropriante per i vari procedimenti, mantenendo il potere di revoca qualora ne' ravvisi la necessita'.
Viene indicata la temporalita' dei vincoli a carattere espropriativo (cinque anni), stabilendo che la dichiarazione di pubblica utilita' dell'opera deve essere dichiarata entro il quinquennio di vincolo pena la decadenza. Per alcune opere (difesa del suolo, di consolidamento degli abitati, di infrastrutturazione tecnologica, oltre quelle ricadenti nelle zone di rispetto delle strade, ferrovie, cimiteri, aeroporti) il provvedimento di approvazione del progetto emanato dall'amministrazione pubblica costituisce di per se' apposizione del vincolo preordinato all'esproprio.
Per una maggior speditezza dell'azione amministrativa si stabilisce che qualora il numero dei destinatari a cui va inviata la comunicazione per introdursi nel fondo interessato dalle operazioni di cui sopra, supera i 20 la comunicazione stessa puo' essere effettuata mediante pubblico avviso, da affiggere all'albo pretorio dei Comuni nel cui territorio ricadono gli immobili interessati, nonche' su uno o piu' quotidiani a diffusione almeno regionale, sui siti informatici della Regione e dell'autorita' espropriante e sul Bollettino regionale.
Le comunicazioni e le notifiche ai destinatari della procedura espropriativa, previste dal Testo unico sulle espropriazioni, possono essere effettuate con tutte le modalita' che garantiscono l'avvenuta comunicazione secondo la disciplina vigente come ad esempio la raccomandata con avviso di ricevimento, la notifica effettuata dal messo comunale o la posta elettronica certificata. Le comunicazioni al destinatario irreperibile o quando e' impossibile conoscerne la residenza, la dimora o il domicilio, possono essere effettuate mediante un avviso affisso all'albo pretorio dei comuni interessati e la pubblicazione su uno o piu' quotidiani a diffusione almeno regionale e sul sito informatico della Regione e dell'autorita' espropriante.
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