Pubblico impiego e licenziamenti. La legge Fornero divide gli esperti
di ELio Clero Bertoldi
Pieno successo ha avuto il convegno organizzato nella Sala dei Notari (piena) dalle Sezioni Umbre dell’ AGI – Associazione Giusvaloristi Italiani e del Centro Studi "D. Napoletano" e coordinato dal professor Stefano Giubboni. Si è affrontato, nello specifico, il tema dell’applicazione, o meno, al pubblico impiego della nuova Legge c.d. Fornero ( Legge 28 giugno 2012 n. 92), che ha ridotto la tutela per i dipendenti, prevedendo che le violazioni del procedimento disciplinare non determinano più la nullità del licenziamento e che comunque, anche in caso di licenziamento ingiustificato, il dipendente non può ricevere arretrati superiori ad un anno, anche se è stato estromesso dal posto per un periodo maggiore.
Nella sala dei Notari si sono confrontate varie e anche opposte tesi. Il dottor Marco Medoro, giudice del Lavoro del tribunale di Perugia, ha espresso, con puntualità e vigore, le ragioni della tesi, secondo cui, essendo stato modificato l’art. 18 dello Statuto dei Lavoratori, tale modifica debba valere per tutti, compresi i dipendenti pubblici (esclusi quelli non contrattualizzati). Con altrettanta chiarezza e convinzione il professor Franco Carinci di Bologna e il professor Siro Centofanti di Perugia hanno sposato la tesi esattamente opposta, in quanto, avendo la Legge Fornero esplicitamente previsto, al comma 8 dell’art. 1, che essa potrà essere applicabile al pubblico impiego solo sulla base di un futuro provvedimento ministeriale, fino a quando questo non sarà emanato, nulla può cambiare per i dipendenti pubblici, per i quali debbono quindi restare in vigore le più favorevoli norme dell’art. 18, nel testo precedente, e del Testo Unico 30 marzo 2001 n. 165.
E’ poi stata avanzata, dal dottor Michele De Luca, già magistrato di Cassazione, e dall’avvocato Fabrizio Mastrangeli, presidente AGI Umbria, anche una terza tesi, secondo cui sarebbe applicabile ai dipendenti pubblici la normativa dei primi tre commi del nuovo art. 18, quelli che trattano del licenziamento nullo, per cui anche in questo caso i licenziamenti effettuati in violazione delle regole sarebbero nulli e il dipendente pubblico avrebbe diritto alla reintegrazione e a tutti gli arretrati.
Il convegno, che ha visto anche gli interventi del professor Maurizio Cinelli di Macerata e dell’avvocato Fabio Rusconi di Firenze, presidente nazionale AGI, ha consentito così un approfondimento a 360 gradi e al massimo livello della importante e delicata materia.
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