Perugia/ Parte il 1 aprile la campagna di disinfestazione per la zanzara tigre
PERUGIA - Una ordinanza sindacale stabilisce che nel periodo che va dal 1° aprile al 31 ottobre 2014 è obbligatorio per tutti i cittadini, gli amministratori condominiali, i proprietari di attività industriali, artigianali e commerciali con particolare riferimento alle attività di rottamazione e di stoccaggio di materiali di recupero e di ricostruzione di pneumatici e di altri materiali; i responsabili dei cantieri e i conduttori di orti, di seguire alcune prescrizioni allo scopo di prevenire e controllare la proliferazione della zanzara comune e della zanzara tigre anche nelle aree private (contenitori per l’acqua, vasconi per irrigazione, raccolte temporanee di acqua stagnante, tombini, copertoni di pneumatici, ecc).
Le indicazioni da seguire:
Non abbandonare, sia in luogo pubblico sia in proprietà private, contenitori e oggetti di qualsiasi natura e dimensione nei quali potrebbero raccogliersi acque piovane e di conseguenza, svilupparsi larve di zanzara; e di eliminare nelle proprietà private, negli orti, nei giardini, nei cantieri, qualsiasi prolungata raccolta di acqua piovana in contenitori non abbandonati, ma sotto il controllo di chi ne ha proprietà o l’uso effettivo (annaffiatoi, secchi, sottovasi, bidoni, carriole o altro materiale per le attività lavorative), svuotando l’acqua e mantenendo i contenitori al riparo dalle piogge; coprire eventuali contenitori di acqua, nei quali debba necessariamente permanere (vasche di cemento, bidoni, o altri materiali per le attività lavorative) con coperchi a tenuta ermetica o con zanzariere con maglia molto fitta ben fissate; svuotare settimanalmente l’acqua accumulata sui teli delle piscine; introdurre pesci rossi, che si nutrono delle larve di zanzara, nelle vasche e nelle fontane ornamentali dei giardini; effettuare trattamenti contro le larve di zanzara nei tombini e nelle caditoie di raccolta dell’acqua piovana presenti nelle proprietà private, utilizzando idoneo prodotto antilarvale registrato e regolarmente autorizzato dal Ministero della Sanità per tale uso; non accatastare all’esterno, presso le attività artigianali, industriali e commerciali, pneumatici scoperti di veicoli stradali o, nell’impossibilità di procedure al loro stoccaggio al coperto, proteggerli in modo idoneo per impedire la raccolta di acqua al loro interno (mediante tettoie stabili, ove possibile, o con teloni impermeabili fissati e ben tesi in modo da impedire raccolte d’acqua sui teli stessi); a coloro che gestiscono attività di lavorazione di pneumatici di provvedere, nel caso di impossibilità di procedere alla idonea copertura dei pneumatici, alla disinfestazione degli stessi ogni 15 giorni mediante l’impiego di prodotti insetticidi piretroidi oppure ogni 20 giorni nel caso di impiego di prodotti larvicidi e di comunicare, in questi casi, la data e l’ora del trattamento insetticida e/o larvicida, nonché il tipo di sostanza utilizzata, via fax o via e-mail, all’U.O.S. DDD del Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda USLUmbria1 (fax 0755412460; e-mail: zanzara@uslumbria1.it ) che provvederà ai controlli necessari.
A coloro che gestiscono attività di rottamazione delle auto di provvedere alla disinfestazione mensile delle aree, in cui si esercitano dette attività, con idonei nebulizzatori con prodotti insetticidi piretroidi e di comunicare la data e l’ora del trattamento insetticida nonché il tipo di sostanza utilizzata, via fax o e-mail, all’U.O.S. DDD del Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda USLUmbria1 che provvederà ai controlli necessari.
Agli amministratori dei condomini di comunicare entro il 30 di aprile 2014, all’U.O.S. DDD del Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda USLUmbria1 i condomini da loro amministrati per i quali è stato attivato il programma degli interventi larvicidi, il nominativo della ditta di disinfestazione che effettua i trattamenti, il prodotto impiegato, od altra eventuale modalità organizzativa (il prodotto larvicida può essere acquistato nelle farmacie e negli esercizi di materiali per agricoltura e collocato autonomamente secondo la cadenza indicata in etichetta).
La mancata osservanza di quanto stabilito è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 100 euro per i privati cittadini e da euro 250 a 500 euro per gli amministratori di condominio, per le aziende artigianali o industriali e per le aziende zootecniche di allevamento equini e di avicoli.
L’attività di vigilanza e controllo sull’esecuzione del provvedimento e per l’applicazione delle sanzioni ai trasgressori è demandata al Corpo di Polizia Municipale, al Dipartimento di prevenzione della USLUmbria1, UOC Igiene e Sanità Pubblica- UOS Disinfestazione, Derattizzazione, Disinfezione, nonché a tutti gli agenti della forza pubblica.
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