Nel corso della seduta del 12 agosto, il Consiglio comunale ha approvato, con 18 voti a favore (maggioranza) ed 8 contrari (opposizione), la pratica concernente gli indirizzi per la nomina dei rappresentanti del Comune presso enti, società ed aziende. Nella delibera, illustrata dall’assessora al bilancio con delega alle società partecipate Alessandra Sartore, si evidenzia che il vigente regolamento sugli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni è stato approvato nel 2009. Tale atto, adottato da lungo tempo, non è più adeguato, non solo in relazione ad aspetti di carattere procedurale ad oggi ormai superati, ma anche alla luce delle novità normative nel tempo intervenute, tra cui il D. Lgs. 175/2016, recante “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”, il D. Lgs. n. 235/2012 in materia di incandidabilità alle cariche elettive negli enti locali e il D. Lgs. n. 39/2013 con riferimento all’assenza delle condizioni di incompatibilità e inconferibilità. In ragione di ciò, con questo atto, l’Amministrazione ha inteso formulare nuovi indirizzi per la nomina dei rappresentanti del Comune presso enti e società, abrogando nel contempo il previgente regolamento. L’allegato contenente gli indirizzi si compone di 12 articoli. Questi i punti principali.

All’art. 1 (principi generali) si sancisce che “Nelle nomine e nelle designazioni dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende, società e istituzioni deve essere osservato il principio della non cumulabilità delle cariche. 2. Le nomine e le designazioni sono effettuate dal Sindaco previa emissione di apposito avviso pubblico”.

L’art. 2 sui requisiti oggettivi dopo aver evidenziato che “coloro che rappresentano il Comune devono avere l’esercizio dei diritti civili e politici e devono possedere doti di elevata qualità morale e di indipendenza di giudizio”, elenca i casi di incompatibilità, inconferibilità e incandidabilità.

Ai sensi dell’art. 6 (modalità di nomina) “il Sindaco, con decreto, nel rispetto degli indirizzi previsti dal presente documento, nomina e/o designa i rappresentanti del Comune di Perugia a propria discrezione, sulla base delle candidature pervenute secondo le modalità individuate nel presente documento (ex. art. 5 pubblicazione avviso entro il 15 novembre, presentazione delle candidature con i moduli predisposti dall’ente, ecc.).

Secondo quanto stabilisce l’art. 7 (durata) La durata degli incarichi è quella fissata dalle fonti che disciplinano la nomina o la designazione, salvo quanto previsto dal successivo articolo 10. 2. Gli incarichi non potranno essere ricoperti dal medesimo soggetto per oltre due mandati consecutivi.

L’art. 10 (revoca) in particolare stabilisce che “Coloro che rappresentano il Comune possono essere revocati dal Sindaco, per gravi irregolarità nella gestione, esplicito contrasto con gli indirizzi deliberati dagli organi di governo del Comune, documentata inefficienza, pregiudizio arrecato agli interessi del Comune o dell’ente. 2. L’elezione di un nuovo Sindaco e di un nuovo Consiglio Comunale ex art. 50, commi 8 e 9 del TUEL, rappresentano giusta causa oggettiva di revoca della carica degli amministratori negli organismi partecipati dal comune. In tali casi il Sindaco, provvede alla revoca dei precedenti incarichi prima di procedere alla nomina o designazione dei nuovi.

L’art. 9, dedicato ai doveri inerenti l’esercizio della carica, stabilisce che i rappresentanti, oltre a dover presentare report annuali sull’attività svolta, “sono tenuti, compatibilmente con gli ordinamenti dei singoli organismi, a conformarsi agli indirizzi del Consiglio Comunale e alle direttive del Sindaco; inoltre, sono tenuti ad assicurare la corretta rappresentanza degli interessi del Comune di Perugia ed a conformare il proprio comportamento alle norme di legge, alle Linee Programmatiche e ai provvedimenti comunali relativi all’ente di esercizio della carica stessa”.

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