Pubblicate le regole dello Stralcio dei debiti fino a 5mila euro previsto dal “decreto  Sostegni” (Dl n. 41/2021). Con la circolare n. 11/E, firmata dal direttore dell’Agenzia delle  Entrate ed emanata d’intesa con Agenzia entrate-Riscossione, vengono forniti chiarimenti  sui debiti che possono essere annullati, sui contribuenti che possono beneficiare della  misura e sulle tempistiche. In particolare, il 31 ottobre 2021 saranno stralciati in  automatico tutti i debiti che, al 23 marzo 2021, hanno un importo residuo fino a 5mila  euro, affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010. Il limite  di 5mila euro (inclusi capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni) va  calcolato in relazione agli importi dei singoli carichi. Possono accedere allo Stralcio le  persone fisiche (modello 730 e Redditi 2020) che hanno percepito nell’anno d’imposta  2019 un reddito imponibile fino a 30mila euro e gli enti (Società di capitali, Società di  persone ed Enti non commerciali) che hanno conseguito, nel periodo d’imposta in corso alla  data del 31 dicembre 2019, un reddito imponibile fino a 30mila euro. 
 

Quali debiti possono essere “stralciati” - Il decreto Sostegni ha disposto l’annullamento  automatico di tutti i debiti di importo residuo alla data del 23 marzo 2021 fino a 5mila euro,  comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai  singoli carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010  da qualunque ente creditore (salvo i debiti espressamente esclusi, elencati nel documento  di prassi). Il rispetto del tetto va calcolato tenendo conto del capitale, degli interessi per  ritardata iscrizione a ruolo e delle sanzioni, mentre restano esclusi dal calcolo gli aggi e gli  interessi di mora e le eventuali spese di procedura. Se il contribuente ha più carichi iscritti a  ruolo, conta l’importo di ciascuno: se i singoli carichi non superano i 5mila euro, possono  quindi beneficiare tutti dell’annullamento. Lo Stralcio si applica anche ai debiti rientranti  nella “Rottamazione-ter” (Dl n. 119/2018), nel “Saldo e stralcio” (legge di Bilancio 2019) e  nella “Riapertura dei termini” (prevista dal Dl n. 34/2019). Sul sito internet dell’Agenzia  delle entrate-Riscossione è possibile verificare se i debiti ammessi alle predette definizioni  agevolate possono essere oggetto di annullamento. 
 

I contribuenti interessati - I debiti che possono essere oggetto di Stralcio devono riferirsi  alle persone fisiche e ai soggetti diversi dalle persone fisiche che hanno conseguito,  rispettivamente nell’anno d’imposta 2019 e nel periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2019, un reddito imponibile fino a 30mila euro. Per le persone fisiche si prendono  in considerazione le Certificazioni Uniche 2020 e le dichiarazioni 730 e Redditi PF 2020  presenti nella banca dati dell’Agenzia delle Entrate alla data del 14 luglio 2021. Per i  soggetti diversi dalle persone fisiche si fa invece riferimento ai modelli dichiarativi Redditi  Società di capitali, Società di persone, Enti non commerciali, nel cui frontespizio è indicato  un periodo d’imposta che ricomprende la data del 31 dicembre 2019.  

Come avviene lo Stralcio - L’Agenzia delle Entrate effettua le verifiche sul possesso dei  requisiti da parte dei contribuenti interessati, segnalando i codici fiscali che restano fuori  per il superamento del requisito reddituale, ed entro il 30 settembre darà il via libera  all’annullamento. L’agente della riscossione provvederà in automatico allo Stralcio; il  contribuente potrà verificare che i debiti siano stati annullati consultando la propria  situazione debitoria con le modalità rese disponibili dall’agente della riscossione. I debiti  oggetto di Stralcio si intendono tutti automaticamente annullati in data 31 ottobre 2021.  

 

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