Ancora una volta la Corte Costituzionale - con la sentenza n. 40 del 15 marzo 2013 - ha dichiarato incostituzionale l’art. 80 comma 19 della legge finanziaria 388/2000 nella parte in cui subordina al possesso della carta di soggiorno la concessione agli stranieri dell’indennità di accompagnamento e della pensione di inabilità, stabilendo che possono accedervi tutti gli stranieri regolarmente soggiornanti, in possesso di un titolo di soggiorno di durata almeno annuale.
Con questa ultima sentenza la Consulta, come era già accaduto nel 2010 per l’assegno mensile di invalidità e nel 2011 per l’indennità di frequenza, recepisce l’orientamento giurisprudenziale della Corte Europea di Strasburgo e conferma che le prestazioni assistenziali previste dalla finanziaria del 2000 sono destinate al sostentamento ed ai bisogni primari della persona, e, pertanto, non ammettono distinzioni fondate sulla cittadinanza, che risulterebbero in  contrasto con il divieto di discriminazioni previsto dall’ART. 14 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo.
A questo punto anche l'Inca Cgil dell'Umbria, di fronte agli innumerevoli casi di rigetto delle domande di invalidità civile, che si verificano anche nella nostra regione, chiede che l’Inps modifichi subito il suo comportamento, che fino ad oggi è stato quello di negare in modo generalizzato le prestazioni di invalidità ai migranti privi di carta di soggiorno, ignorando totalmente quanto affermato dalla Corte nel corso degli anni. Tale atteggiamento, dovuto esclusivamente a ragioni di contenimento della spesa pubblica, ha determinato l’aumento delle azioni giudiziarie di fronte al giudice del lavoro, che puntualmente ribadisce il diritto alla concessione delle provvidenze assistenziali ai cittadini regolarmente soggiornanti, anche se non titolari di carta di soggiorno.
Questa situazione è del tutto anomala e denota un funzionamento improprio, se non patologico, del sistema: il cittadino deve subire il diniego della domanda di prestazione assistenziale da parte dell’INPS per poi ottenere, attraverso un contenzioso, i cui costi sono a carico della collettività, un pieno riconoscimento della stessa prestazione da parte dell’organo giurisdizionale.
L’INCA dell'Umbria, che ha già portato avanti decine di contenziosi, risultando in tutti i casi vincente, insiste dunque, sulla necessità di una immediata modifica della prassi per il riconoscimento dell’accesso alle prestazioni agli stranieri disabili regolarmente soggiornanti, anche se privi della carta di soggiorno, rimuovendo così ogni ingiustificabile discriminazione.

 

Inca Cgil Umbria Settore Immigrazione

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