Appresa la notizia che alcuni Comuni quali Magione, Città della Pieve, Perugia, Spoleto e Todi, stanno procedendo al recupero dell’Ici sui fabbricati rurali, Confagricoltura chiede un gesto di responsabilità e comprensione da parte delle amministrazioni locali, per un atto che si basa solo su un indirizzo giurisprudenziale, palesemente in contrasto con la Legge 133 del 1994, modificata dal Dpr 139 del 1998.

E’ noto infatti che i disposti normativi escludono tassativamente dall’Ici tutti i fabbricati rurali, sia che siano utilizzati come abitazione sia che siano destinati ad attività agricola. Anche dalla giurisprudenza di merito, che si è attesta su posizioni radicalmente opposte (commissione tributaria provinciale di Reggio Emilia per citarne una) è sulla posizione delle leggi e dei decreti vigenti.

Per i giudici di merito, il principio sovrano è che i fabbricati funzionali all’attività agricola, indipendentemente dalla classe catastale loro attribuita, non si considerano fabbricati. Quando cesserà la loro funzionalità saranno oggetto di tassazione. Secondo Confagricoltura, l’esenzione dall’Ici è applicabile dai Comuni nel rispetto di quanto sancito dall’articolo 9 del Dl 557/1993 convertito con modificazione in Legge 133/1994, modificata dal Dpr 139/1998 e confermato dall’articolo 23, comma 1bis del Dl 207/2008. Il comma 3 bis dell’art. 9 è chiaro nello stabilire che a fini fiscali sono considerate rurali le costruzioni strumentali allo svolgimento dell’attività agricola.

I Comuni, invece, basano le motivazioni della correttezza del recupero Ici sulla obbligatorietà di accatastamento in categoria A/6 e D/10, evidente errore che presto (forse proprio con il decreto milleproroghe) sarà sanato. L’agenzia del territorio – direzione regionale catasto, ha infatti espresso il proprio parere (con nota protocollo n. 10933 del 26/02/2010) riguardo l’impossibilità di accatastare tutti gli immobili rurali abitativi in categoria A/6, categoria soppressa perché non più rispondente alle caratteristiche attuali degli immobili abitativi.

Per gli immobili strumentali, la categoria viene definita dalle caratteristiche tecniche, pertanto non tutti gli immobili possono essere classificati in categoria D/10. Pertanto, anche l’Agenzia del territorio ritiene che le costruzioni strumentali necessarie allo svolgimento dell’attività agricola, per le quali ai sensi del citato art 9 comma 3 bis, deve riconoscersi carattere di ruralità risultano compatibili con le altre categorie catastali.
Una querelle nata da una giurisprudenza di legittimità e di merito sempre più in aperto contrasto, che ha creato confusione riguardo una norma che appare deficitaria in alcuni punti e quindi aperta a libere interpretazioni.

Per questo Confagricoltura ha supportato nelle sedi competenti un emendamento per risolvere qualsiasi contenzioso. In attesa dell’approvazione di tale emendamento che disporrà in modo inequivocabile che l’esclusione dei fabbricati rurali compete a prescindere dal loro accatastamento e dalla categoria catastale attribuita, Confagricoltura chiede quindi un atto di responsabilità da parte di questi Comuni i quali, prima di procedere alla definizione dei ruoli emessi, attendano l’evolversi della situazione normativa. Confagricoltura, consapevole delle difficoltà economiche delle amministrazioni locali e ancor più sensibile alla grave crisi dell’agricoltura, sottolinea che questa richiesta non è una domanda di agevolazione, ma un’attenzione pertinente volta a ripristinare un diritto gravemente leso. Confagricoltura confida che gli amministratori possano avere quella sensibilità e comprensione che già il sindaco di Gubbio, Maria Cristina Ercoli, ha dimostrato di possedere, ascoltando personalmente i problemi che affliggono la categoria.
 

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