La Commissione Affari Istituzionali ha ripreso questa mattina il dibattito sul nuovo Regolamento Ztl, concludendo in via definitiva l’esame del testo da inviare agli uffici.

Nel corso della seduta di oggi sono state risolte tre questioni principali.

Per ciò che concerne l’art. 15 (Magistrati), gli uffici competenti hanno riferito la situazione concernente gli spazi riservati alla Magistratura.

Innanzitutto è stato precisato che il Comune, sulla base di una legge del 1941, è tenuto a garantire economicamente la funzionalità dei servizi connessi all’attività dei Magistrati, parcheggi compresi. All’uopo, pertanto, negli anni ’90 per motivi di sicurezza (e di concerto con il tavolo per l’ordine pubblico) si stabilì che i cittadini non dovessero più parcheggiare sotto gli arconi del mercato coperto. Liberati tali spazi, si decise inoltre di riservarli alle auto di servizio dei Magistrati, estendendoli poi anche alle auto private degli stessi, non essendo i Magistrati spesso dotati del mezzo di servizio vista la precaria congiuntura economica.

Un anno dopo, infine, si prese la decisione di destinare alla magistratura anche la piccola area esterna al mercato coperto (dietro la Chiesa del Gesù). Nel complesso le due aree riservate possiedono circa 50 posti auto.

La Commissione ha condiviso l’opportunità di sancire il principio secondo cui i Magistrati hanno il diritto di accedere per motivi di servizio al centro storico solo per portarsi nell’area riservata. Inoltre la Commissione ha chiesto a Giunta ed Uffici di valutare l’ipotesi di procedere ad una riduzione dei posti riservati, oggi quantificabili in circa 60 (considerati anche quelli presenti in via Baldo e Piazza Matteotti).

Questo dunque il testo finale dell’art. 15 (in grassetto le modifiche):

1) Esclusivamente per l’esercizio delle loro funzioni, sono rilasciati permessi di solo transito in numero di uno ad ogni Magistrato per accedere alle aree assegnate.

2) entro 6 mesi dall’entrata in vigore del presente regolamento, la Giunta ridefinisce il numero massimo dei posti di sosta destinati alle auto di proprietà dei magistrati in servizio, comunque in riduzione rispetto ai permessi allo stato asserviti, in modo da rafforzare le misure a vantaggio dei privati residenti in ztl.

3) La richiesta per il rilascio dei permessi di cui ai punti 1 è unica e deve essere effettuata dall’Ufficio Giudiziario competente, autocertificando le carte di circolazione dei veicoli utilizzati.

Seconda questione trattata ha riguardato l’art. 26 (domiciliati).

Sul punto il consigliere Bori aveva proposto di inserire un nuovo comma, del seguente tenore: “Ai mezzi di proprietà di studenti regolarmente iscritti agli atenei ed istituti universitari e domiciliati all’interno della Ztl sono concedibili permessi di solo transito o di transito e sosta, a seconda della valutazione dell’Osservatorio, una volta che questi abbiano documentato la pratica del car-pooling (condivisione di un’automobile tra un gruppo di persone secondo il principio di mobilità sostenibile e riduzione dell’inquinamento)”.

La Commissione ha sostanzialmente condiviso lo spirito della proposta di Bori, ritenendo tuttavia necessario rimodulare la stessa in base alle esigenze dell’acropoli.

Sul punto infatti l’Assessore Ciccone aveva chiesto massima attenzione per evitare il rischio di appesantire la situazione dei residenti, creando trattamenti difformi con i semplici domiciliati.

Alla fine questo il testo licenziato dalla Commissione:

1) Ai mezzi di proprietà di domiciliati nella Z.T.L. sono concedibili permessi di transito e sosta, con l’equiparazione a residenti, esclusivamente nei casi in cui il trasferimento di residenza sia impossibile o inapplicabile, per comprovate esigenze lavorative o di studio.

2) La richiesta è presentata in carta semplice dal domiciliato, allegando copia del contratto di affitto, debitamente registrato, o documento che comprovi la proprietà dell’immobile, nonché autocertificazione delle carte di circolazione dei veicoli utilizzati.

3) nel caso degli studenti, oltre quanto previsto al comma 2, alla richiesta viene allegata autocertificazione di regolare iscrizione agli atenei o agli istituti. Viene concesso un solo permesso per ogni appartamento.

4) Ogni anno i domiciliati devono ripresentare la documentazione di cui sopra.

Infine su istanza di Prisco sono state apportate modifiche sia all’art. 3 (osservatorio) che 35 (risposte alle istanze e ricorsi). All’art. 3 comma 1 la Commissione ha cancellato la possibilità che l’Osservatorio esprima pareri su istanze non previste dal regolamento.

All’art. 35 è stata cancellata la previsione di cui al comma 2, il quale sanciva che “Eventuali istanze o ricorsi, ammissibili esclusivamente per situazioni non previste dal regolamento, sono sottoposti all'esame dell’Osservatorio di cui all’art. 3. Il Dirigente dell’Ufficio Permessi, assunto il parere dell’Osservatorio, decide in via definitiva entro 90 giorni tramite Determinazione Dirigenziale”.

Alla fine dell’esame la Commissione ha espresso un parere favorevole unanime sulla procedura e sulla formulazione del testo come modificato dalla Commissione (non dunque sul merito del regolamento).

Ora lo stesso verrà trasmesso agli uffici per la revisione complessiva e verrà poi ripresentato in Commissione per la votazione formale e finale del regolamento.

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