Semplificazione e riqualificazione del commercio. A questo mira una nuova legge regionale, che recepisce le novità introdotte dal pacchetto dei decreti 'Salva Italia', 'Liberalizzazioni' e Semplificazione', ma anche dalla legge regionale n. 8/2011 (Semplificazione amministrativa). La legge, comunque propedeutica ad un testo unico in materia di commercio che dovrà essere pronto entro il prossimo 30 giugno 2013, è composta da 42 articoli ed interviene in maniera sostanziale sul contenuto di tre leggi regionali: n. 24/1999 (Commercio in sede fissa) – n. 6/2000 (Commercio su aree pubbliche) – n.13/2003 (Distribuzione dei carburanti per autotrazione).

 

Per quanto riguarda la tipologia del commercio fisso, rimangono invariate le dimensioni di esercizi di vicinato, mentre viene estesa la procedura della Scia (Segnalazione certificata di inizio attività) anche alle medie strutture inferiori M1 (fino a 251 mq), oggi soggette ad autorizzazione e silenzio assenso dopo 90 giorni dalla presentazione della domanda. La Regione, insieme a Governo e Enti locali, promuove intese o concludono accordi per definire modalità di cooperazione organizzativa e gestionale per la funzionalità e l'operatività del sistema di sportelli unici e per l'attivazione di strumenti di controllo. Viene introdotta la tipologia dei negozi storici, per le attività commerciali aventi valore storico, artistico, architettonico ed ambientale. Sarà la Regione a stabilire modalità e procedure di riconoscimento dei negozi storici al fine di guidare i Comuni nelle operazioni di riconoscimento. Potranno essere aperti nuovi esercizi commerciali, su territorio regionale, senza contingenti, limiti territoriali o vincoli di qualsiasi altra natura, esclusi quelli connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente e dei beni culturali.

 

La Giunta regionale, anche avvalendosi delle Camere di Commercio o di enti di formazione rappresentativi, stabilisce le modalità di organizzazione e di svolgimento dei corsi professionali. La formazione viene sostanzialmente definita condizione determinante per la  licenza di somministrazione e vendita di alimenti. Sarà pertanto necessaria una qualifica professionale riconosciuta, oppure titolo di studio coerente e specifico, o pratica acquisita attraverso lo svolgimento della suddetta attività. Per quanto concerne il settore non alimentare viene introdotta la possibilità di riconoscimento di punteggi, legati alla qualifica professionale riconosciuta, per la partecipazione a bandi regionali e comunque a fondi di sostegno. Sulla disciplina dei centri commerciali, la novità è rappresentata dalla previsione della Scia nei casi di diversa articolazione interna della superficie di vendita degli esercizi commerciali, salvo il superamento degli standard urbanistici e di viabilità. I Comuni saranno chiamati ad applicare comunque le disposizioni dettate dalla Regione, per garantire la corretta disciplina delle aree destinate ad ospitare nuovi insediamenti commerciali. L'autorizzazione decade nel caso di mancato avvio dell'attività entro due anni dalla scadenza del permesso di costruire o del relativo piano attuativo.

 

Per le vendite promozionali viene prevista la possibilità, per la Regione, di consentire il superamento del divieto di effettuare tali vendite nei 30 giorni precedenti i saldi. Sarà la Giunta a disciplinare la composizione ed il funzionamento dell'Osservatorio del commercio.  Per il commercio su area pubblica in sede fissa (subordinato al rilascio dell'autorizzazione da parte del Comune), la Giunta regionale stabilisce ulteriori criteri per il rilascio ed il rinnovo delle concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche correlati alla qualità dell'offerta o alla tipologia del servizio fornito. La durata delle concessioni è fissata in 12 anni. Anche il commercio su area pubblica in forma itinerante sarà subordinato alla presentazione di semplice Scia.

 

Nel testo viene introdotta la definizione di 'Hobbisti', ovvero di coloro che vendono, barattano, propongono o espongono, in modo saltuario ed occasionale, merci di modico valore, comunque che non superino il prezzo unitario di 250 euro. È previsto il rilascio di un tesserino da parte del Comune che è chiamato ad annotare ogni singola partecipazione ai mercati destinati agli hobbisti. L'esercizio dell'attività del commercio su aree pubbliche viene subordinata alla dichiarazione di regolarità contributiva (Durc), pena la sospensione o la decadenza dei titoli.

 

Per quanto concerne, infine, la disciplina della rete distributiva dei carburanti per autotrazione, viene prevista la liberalizzazione degli orari. L'esercizio dell'impianto, compresi i servizi accessori e le attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande, sono svolte senza limiti e prescrizioni circa gli orari di apertura e di chiusura, né l'obbligo della turnazione. Potranno essere installati nuovi impianti dotati di apparecchiature self-service pre-pagamento. Verrà ritenuto 'impianto di pubblica utilità' l'unico impianto del territorio comunale o quello posto ad almeno dieci chilometri dal punto di distribuzione più vicino anche se ubicato sul territorio di altro comune limitrofo. Ogni nuovo impianto dovrà obbligatoriamente avere almeno una tipologia di carburante 'verde' (es. colonnine elettriche di ricarica, gpl, metano).

 

La Seconda Commissione, al termine dell'illustrazione del disegno di legge da parte dell'assessore regionale al Commercio, ha programmato per i prossimi giorni audizioni con le associazioni di categoria, associazioni consumatori, organizzazioni sindacali e soggetti comunque interessati dalla nuova normativa del commercio.

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