Attingimenti/ Dal 18 aprile in vigore l’ordinanza della Provincia di Perugia
PERUGIA - Dalle ore 24 del giorno 18 aprile entra in vigore l’ordinanza della Presidenza della Provincia di Perugia che regola le licenze di attingimento annuale e le concessioni di derivazione. Con tale ordinanza si dispone il rispetto delle seguenti disposizioni ai titolari di licenza di attingimento annuale e/o di concessione di derivazione e a coloro che hanno presentato domanda di concessione preferenziale o di riconoscimento di antico diritto o domanda di concessione di derivazione in sanatoria: esporre alla pompa il cartellino plastificato allegato alla licenza annuale di attingimento; rispettare gli orari ed i giorni di divieto di attingimento riportati nell’autorizzazione o nella Ordinanza; installare e mantenere in piena efficienza il misuratore del volume idrico (contatore), per coloro che ne sono obbligati in licenza e/o concessione, con conseguente sospensione dell’irrigazione in caso di rottura fino alla riparazione, ovvero alla sostituzione.
In quest’ultimo caso dovranno essere comunicati alla Provincia, prima dell’uso, i dati relativi a marca, modello, matricola e lettura iniziale del nuovo contatore; munire l’impianto di pompaggio di apparato che impedisca l’ingresso della fauna ittica. Inoltre nel documento si chiede il rispetto di quanto previsto dal Piano di Bacino del Fiume Tevere II stralcio funzionale per il Lago Trasimeno - PS2, ad esclusione dell’uso idropotabile e degli usi ittiogenico o igienico-sanitario che garantiscono la restituzione totale della risorsa idrica, secondo le seguenti modalità: sospensione delle licenze di attingimento dal Lago Trasimeno ed immissari nei giorni di martedì, venerdì e domenica, in caso di decremento del livello del lago, rispetto allo zero idrometrico, compreso tra i 75 ed i 99 cm; sospensione totale delle licenze di attingimento e sospensione delle concessioni dal Lago Trasimeno ed immissari nei giorni di martedì, venerdì e domenica e dalle ore 12:00 alle ore 18:00 dei restanti giorni, in caso di decremento del livello del lago, rispetto allo zero idrometrico, compreso tra i 100 ed i 119 cm; sospensione totale delle licenze e delle concessioni, in caso di decremento del livello del lago, rispetto allo zero idrometrico, maggiore di 120 cm.
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