PERUGIA - ''Adoc invita tutti coloro che hanno o hanno avuto (purche' non sia chiuso da piu' di dieci anni) un contratto di conto corrente che abbia registrato scoperti, ad inviare alla propria banca, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, una formale diffida a restituire le somme illegittimamente percepite''.

E' quanto evidenzia una nota dell'Adoc Umbria, a firma del Presidente Angelo Garofalo, che torna nel tema dell'anatocismo precisando che gli interessati potranno avere dall'associazione ogni informazione.

La sentenza n. 24418 del 2 dicembre 2010, emessa dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite, si legge ancora, ha definitivamente stabilito che i titolari di conto corrente hanno diritto ad ottenere dalle banche la restituzione delle somme illegittimamente addebitate a titolo di interessi anatocistici dalla data di apertura del conto e per tutta la durata di esso e che la prescrizione decennale per chiedere la restituzione di tali somme decorre dalla data di chiusura del conto.

Cosi' facendo, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno mostrato di aderire all'indirizzo gia' fatto proprio dal Tribunale di Brindisi, secondo il quale i correntisti hanno il diritto di chiedere alla banca la restituzione degli interessi anatocistici, ossia degli interessi su interessi, addebitati sin dalla data di apertura del rapporto. La prescrizione decennale di tale diritto, inoltre, a differenza di quanto sostengono le banche nelle controversie aventi ad oggetto tale questione, decorre dalla data di chiusura del rapporto e non dalla data di ogni singola annotazione sul conto corrente.

Nel corso degli anni, conclude la nota, sono state numerose le vittorie ottenute in giudizio dai consumatori in materia di restituzione degli interessi anatocistici e di illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi a debito.

 


 

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