PERUGIA - Dal 1° aprile è più semplice chiudere le liti fiscali minori, di valore fino a 20mila euro. Per gli atti notificati da questa data in poi, infatti, è entrato in vigore l’istituto della mediazione tributaria che apre una finestra di dialogo prima del contenzioso vero e proprio e, in caso di accordo, prevede anche una riduzione delle sanzioni del 60% per cento.
I numeri del contenzioso - In Umbria, sulla base dei dati rilevati negli ultimi anni, le liti che potranno essere chiuse grazie al nuovo istituto sono circa 1500, per una percentuale che si aggira intorno al 73 per cento dei ricorsi presentati.

Nel 2011, infatti, i ricorsi in Commissione Tributaria Provinciale sono stati circa 2000: nel 69 per cento dei casi ad avere ragione è stato il Fisco, con un indice di vittoria per valore di circa l’84% (cioè ogni 100 euro contesi, 84 sono andati a favore all’Agenzia delle Entrate).
I chiarimenti della circolare n. 9/E – La mediazione tributaria, a differenza degli altri istituti deflattivi del contenzioso, come spiega la circolare n. 9/E dell’Agenzia delle Entrate diffusa il 19 marzo scorso, ha carattere generale e obbligatorio: generale, in quanto opera in relazione a tutti gli atti impugnabili emessi dall’Agenzia delle Entrate, compreso il rifiuto tacito alla restituzione di tributi; obbligatorio, in quanto il contribuente che intende proporre ricorso è tenuto a presentare preventivamente l’istanza di mediazione, pena l’inammissibilità del ricorso stesso, mentre l’Ufficio è tenuto a esaminare l’istanza e a esprimersi al riguardo.

Modalità e tempistica. – La nuova disciplina della mediazione prevede che il ricorso davanti alla Commissione Tributaria Provinciale sia obbligatoriamente preceduto dalla proposizione di un’istanza con la quale il contribuente chiede l’annullamento totale o parziale dell’atto sulla base degli stessi motivi di fatto o di diritto che intenderebbe sottoporre al Giudice. L’istanza, che deve essere presentata alla Direzione Provinciale o Regionale che ha emesso l’atto impugnabile entro 60 giorni dalla notifica, può contenere una proposta di mediazione e anche una richiesta di sospensione della riscossione. Nei 90 giorni successivi alla presentazione dell’istanza, l’Ufficio Legale (struttura diversa da quella che ha istruito l’atto) la prenderà in esame, decidendo se accoglierla, nella sua totalità o anche parzialmente, respingerla oppure se formulare a propria volta una proposta di mediazione. Decorsi 90 giorni dalla data dell’istanza senza che si sia raggiunta l’intesa o, se precedente, dalla data del ricevimento del diniego, il contribuente ha 30 giorni di tempo per depositare il ricorso in Commissione tributaria, aprendo così la via al contenzioso.

L’accordo di mediazione riduce le sanzioni del 60 per cento - Nel caso in cui la mediazione si concluda positivamente con la sottoscrizione dell’accordo, le sanzioni sono ridotte del 60 per cento. Il pagamento dell’intero importo dovuto o della prima rata, in caso di rateizzazione (che può arrivare fino a un massimo di 8 rate trimestrali di pari importo) va effettuato entro 20 giorni dalla sottoscrizione.
Tutte le informazioni sul nuovo istituto sono disponibili sul sito Internet nazionale dell’Agenzia delle Entrate, www.agenziaentrate.gov.it, all’interno della sezione “Documentazione – Contenzioso e strumenti deflativi - Mediazione”.
 

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