Prende il via il tradizionale “rito” dei saldi di fine stagione. Ogni famiglia – secondo le stime dell’Ufficio Studi Confcommercio – spenderà, in media, per l’acquisto di articoli di abbigliamento e calzature in saldo, 274 euro per un valore complessivo di circa 4,1 miliardi di euro (circa il 12% del fatturato totale annuo del settore abbigliamento e calzature).
“I saldi di fine stagione - dichiara Carlo Petrini, presidente del Settore Moda Confcommercio della provincia di Perugia, l’associazione più rappresentativa della categoria - costituiscono sempre un momento di forte impatto nella dinamica dei consumi e nelle abitudini di acquisto delle famiglie. Non ci attendiamo “miracoli”, ma le aspettative sono positive, anche perché siamo ancora nel pieno della stagione estiva, e gli acquisti effettuati ora si possono sfruttare e sfoggiare immediatamente e con soddisfazione. A questo proposito – continua Petrini – siamo anche in disaccordo con gli allarmismi e la “cultura del sospetto” generata dalle dichiarazioni di certe associazioni dei consumatori, che presentano i saldi più come uno “slalom” tra trappole di vario tipo che come un sensibile risparmio, quali invece sono. I consumatori che si rivolgono ai negozi di fiducia, che operano da anni, che hanno una tradizione storica di serietà e professionalità non hanno nulla da temere, e possono fare i loro “affari” in tutta tranquillità. Il commercio di prossimità, il piccolo dettaglio tradizionale anche in questa circostanza sono sinonimo di garanzia e tranquillità per i propri clienti. Non si riesce certo a stare tanti anni sul mercato se non ci si comporta, tanto più in occasione dei saldi, con la massima correttezza”.
L’importante novità di quest’anno è la fissazione della data unica del 2 luglio per i saldi estivi per tutto il territorio nazionale. “La data unica è un passo avanti, ma il 2 luglio è certamente troppo anticipato – puntualizza Petrini - perché la stagione estiva è appena cominciata. Questo aspetto è sicuramente da rivedere, ed è sempre al centro dell’attenzione della nostra associazione di categoria provinciale, impegnata a trovare una soluzione che raccolga i maggiori consensi possibili e della quale ci faremo interpreti a livello di Confcommercio e Federmoda nazionali. D’altro canto, ci sono realtà territoriali, come la provincia di Trento, che già oggi si distinguono dal restante panorama nazionale e adottano una piena liberalizzazione dei saldi. E’ questa la soluzione più utile ai consumatori e più idonea ad evitare i comportamenti scorretti di alcuni commercianti? Per ora è un punto di domanda, una questione che anima con forza il dibattito. Di certo Confcommercio e il Settore Moda sono per il rispetto delle regole e della concorrenza leale: per questo abbiamo chiesto agli organi di vigilanza di effettuare controlli su alcune attività che i saldi li stanno facendo prima del tempo”.

PER IL CORRETTO ACQUISTO DEGLI ARTICOLI IN SALDO, CONFCOMMERCIO RICORDA ALCUNI PRINCIPI DI BASE:
1. Cambi: la possibilità di cambiare il capo dopo che lo si è acquistato è generalmente lasciata alla discrezionalità del negoziante, a meno che il prodotto non sia danneggiato o non conforme (art. 1519 ter cod. civile introdotto da D.L.vo n. 24/2002). In questo caso scatta l’obbligo per il negoziante della riparazione o della sostituzione del capo e, nel caso ciò risulti impossibile, la riduzione o la restituzione del prezzo pagato. Il compratore è però tenuto a denunciare il vizio del capo entro due mesi dalla data della scoperta del difetto.
2. Prova dei capi: non c’è obbligo. E’ rimesso alla discrezionalità del negoziante.
3. Pagamenti: le carte di credito devono essere accettate da parte del negoziante qualora sia esposto nel punto vendita l'adesivo che attesta la relativa convenzione.
4. Prodotti in vendita: i capi che vengono proposti in saldo devono avere carattere stagionale o di moda ed essere suscettibili di notevole deprezzamento se non venduti entro un certo periodo di tempo. Tuttavia nulla vieta di porre in vendita anche capi appartenenti non alla stagione in corso.
5. Indicazione del prezzo: obbligo del negoziante di indicare il prezzo normale di vendita, lo sconto e il prezzo finale.

 

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