Si avvicinavano le vacanze con esse anche i problemi legati ai ritardi, cancellazioni dei treni, aerei e navi. A tal proposito nasce lo "Sportello del Turista" che mira ad informare, nonché tutelare tutti i turisti umbri che decidono di mettersi in viaggio.

Se la vacanza è stata prenotata in agenzia o tramite tour operator è utile richiedere copia del contratto che si sottoscrive. "Fate bene attenzione che il documento contenga tutte le offerte previste nel catalogo informativo. Se avete prenotato per un Paese Extra Comunitario, verificate la necessità degli adempimenti burocratici, per non incorrere in brutte sorprese. La vacanza deve svolgersi così come previsto dal contratto, anche la minima variazione di programma - dunque, un servizio mal funzionante o addirittura assente- deve essere segnalato al tour operator.

Ci sono 10 giorni, dal rientro, per fare reclamo richiedendo il rimborso, quindi è utile conservare il catalogo, biglietti dei mezzi con cui si è viaggiato e se possibile avere la documentazione , anche fotografica o in formato video, dell'inadempimento del tour operator.

L'idea dello Sportello per il Turista non è una novità Da anni ci battiamo per difendere i diritti dei cittadini. In particolare, con l'arrivo della stagione estiva, la nostra iniziativa garantisce ai turisti una competente assistenza, infatti basterà inviare una mail a umbria@adoc.org e successivamente si riceverà risposta da uno dei legali dell'associazione ADOC Umbria oppure chiamare al numero 3356975877. 
 S.O.S turista è ormai al terzo anno di attività ma può annoverare al suo attivo già diversi successi infatti tutte le persone che si sono rivolte allo sportello hanno avuto risposte positive molti i casi che hanno trovato soluzione in via conciliativa e un caso andato in giudizio si è risolto positivamente con il riconoscimento delle tesi della nostra Associazione: la sentenza che ha accolto la richiesta di risarcimento danni avanzata nei confronti del tour operator da un gruppo di turisti sostenuti dall’Adoc e tutelati dall’Avvocato Alessio Pottini, i quali, avendo acquistato un pacchetto viaggio del tipo “tutto compreso”, avevano subito una lunga attesa durante il viaggio di ritorno in aereo (sia prima dell’imbarco, sia dopo lo sbarco, ossia in fase di ritiro del bagaglio presso il terminale d’arrivo) a causa delle disfunzioni della compagnia aerea prescelta dal tour operator convenuto in giudizio.

Il Giudice, oltre a correttamente applicare il regolamento CE n. 261/2004 in materia di rimborso del biglietto aereo ai viaggiatori che abbiano subito ritardi prolungati, ha giustamente ritenuto, come le tesi dell’avvocato Alessio Pottini (il legale Adoc) aveva argomentato, che i disagi procurati dalla compagnia aerea non esulino dall’ambito di responsabilità del tour operator, il quale, ai sensi dell’art. 93, comma 2, del Codice del Consumo, è sempre tenuto a risarcire il danno provocato al viaggiatore dal prestatore di servizi (albergatore, vettore, etc.) di cui lo stesso si sia avvalso, condannando il tour operetor per inadempienza contrattuale al risarcimento dei danni patrimoniali calcolati in tre mila euro complessivi.

Lo sportello entra in funzione dal primo agosto per chiudere il primo settembre

Angelo Garofalo
Presidente Adoc Umbria

 

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