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GUBBIO - Per prevenire e combattere gli effetti della “zanzara tigre”, termine scientifico ‘aedes albopictus’, anche il Comune di Gubbio ha emesso un’apposita ordinanza del sindaco, in applicazione del Regolamento Comunale d’igiene per la tutela e la salvaguardia della salute della popolazione. Fino al 30 ottobre, tutti i cittadini, gli amministratori dei condomini, i proprietari di attività industriali, artigianali, agricole e commerciali con particolare riferimento alle attività di rottamazione e di stoccaggio di materiali di recupero e di ricostruzione di pneumatici e di altri materiali, i responsabili dei cantieri ed ai conduttori di vivai e di orti, devono attenersi ad alcune disposizioni precise: 1) non abbandonare, sia in luogo pubblico sia in proprietà private, contenitori e oggetti di qualsiasi natura e dimensione (ad esempio barattoli, scatole di metallo, bidoni, secchi, vasche, teli di plastica) nei quali potrebbero raccogliersi acque piovane e di conseguenza svilupparsi larve di zanzare; 2) effettuare trattamenti contro le larve di zanzara nei tombini e nelle caditoie di raccolta di acqua piovana presenti nelle proprietà private, utilizzando prodotto antilarvale autorizzato dal Ministero della Sanità; prima dell’avvio del ciclo di trattamento è necessario effettuare la pulizia dei tombini di raccolta delle acque; 3) coprire eventuali contenitori di acqua, anche finalizzati alla raccolta di acqua piovana, nei quali debba necessariamente permanere (vasche di cemento, bidoni, o altri materiali per le attività lavorative) con coperchi a tenuta ermetica o con zanzariere con maglia molto fitta; 4) svuotare settimanalmente l’acqua accumulata sui teli delle piscine; 5) introdurre pesci rossi, che si nutrono delle larve di zanzara, nelle vasche e nelle fontane ornamentali dei giardini; 6) non accatastare all’esterno, presso le attività artigianali, industriali, agricole e commerciali, pneumatici scoperti di veicoli, nell’impossibilità di procedere al loro stoccaggio al coperto, proteggerli in modo idoneo per impedire la raccolta di acqua al loro interno (mediante tettoie stabili, ove possibile , o con teloni impermeabili fissarti e ben tesi in modo da impedire raccolte di acqua sui teli stessi); nel caso di impiego all’esterno di pneumatici per altri scopi, gli stessi devono essere trattati in modo idoneo a rendere impossibile l’accumulo di acqua stagnante al loro interno; 7) provvedere, nel caso di impossibilità di procedere alla idonea copertura dei pneumatici, alla disinfestazione degli stessi ogni 15 giorni mediante l’impiego di prodotti insetticidi piretroidi, oppure ogni 20 giorni nel caso di impiego di prodotti larvicidi; 8) comunicare, in questi casi, la data e l’ora del trattamento insetticida e o larvicida, nonché il tipo di sostanza utilizzata via fax o via e-mail del Dipartimento di Prevenzione Azienda USL n. 1 - Servizio di Igiene Sanità Pubblica fax 075 8509392; e-mail prevenz.isp@asl1.umbria.it) che si riserva di attivare le verifiche previste. Infine, coloro che gestiscono attività di rottamazione delle auto e di riparazione, vendita/sostituzione di pneumatici e ne prevedono uno stoccaggio nell’ambito aziendale devono provvedere alla disinfestazione mensile delle aree, in cui si esercitano le attività, secondo le prescrizioni previste. Inoltre, qualora si riscontri all’interno di aree di proprietà privata una diffusa presenza dell’insetto, i proprietari o gli esercenti delle attività interessate dovranno provvedere immediatamente, a propria cura, all’effettuazione di interventi di disinfestazione, anche mediante affidamento a ditte specializzate. Nel caso di inosservanza di quanto previsto dalla disposizione, la sola esecuzione degli interventi di disinfestazione necessari avverrà d’ufficio da parte del Comune e la relativa spesa sarà a carico degli inadempienti. Condividi