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Il Ddl della Giunta accorpa e riordina la vigente normativa delle acque minerali e termali abrogando, contestualmente le due vecchie leggi (48/1984 e 48/1987). Una delle novità più significative riguarda l’assegnazione della competenza a rilasciare i provvedimenti autorizzatori e concessori al dirigente del servizio regionale competente. La ricerca delle acque minerali naturali, di sorgente e termali può essere effettuata su un’area, di norma, non superiore a 200 ettari e per la durata di tre anni, prorogabile di un anno. Il permesso è legato al Piano regolatore regionale degli acquedotti, al Piano di tutela delle acque e al parere obbligatorio dei Comuni. Il permesso di ricerca è soggetto al pagamento di un canone annuo. La coltivazione dei giacimenti di acque minerali, di sorgente e termali, dopo relativa concessione, ha una durata massima di 25 anni ed il relativo canone è commisurato alla quantità di acqua imbottigliata o comunque utilizzata nel processo di confezionamento di acque o bibite analcoliche imbottigliate. Gli importi, stabiliti con la legge finanziaria regionale, vengono ridotti del 50 per cento per la quantità di acqua imbottigliata in vetro. Una importante novità è costituita dalla destinazione vincolata di risorse finanziarie per interventi di salvaguardia e tutela delle risorse idriche e per la valorizzazione e riqualificazione ambientale dei territori interessati dalla coltivazione dell’acqua. Le etichette delle acque minerali dovranno riportare la denominazione dell’acqua e il nome della località dello stabilimento. E’ vietato attribuire la stessa denominazione ad acque diverse. E’ obbligatoria la pubblicazione delle istanze per permessi di ricerca e delle istanze di rilascio della concessione. Questo per consentire la presentazione di eventuali istanze concorrenti. Il criterio di selezione sarà la valutazione della capacità tecnica ed economica del richiedente, la qualità del programma dei lavori e gli investimenti previsti. La Giunta regionale, a partire dal primo anno successivo a quello di entrata in vigore della legge, è chiamata ad informare, con apposita relazione, il Consiglio regionale sullo stato di attuazione della legge. Condividi