Di Andrea Allamprese - TransformItalia.

L’11 febbraio 2020, a seguito del reclamo collettivo n. 158 del 2017 presentato dalla CGIL con il sostegno della Confederazione Europea dei Sindacati, il Comitato europeo dei diritti sociali del Consiglio d’Europa ha riconosciuto che l’Italia viola il diritto dei lavoratori licenziati senza valido motivo “a un congruo indennizzo o altra adeguata riparazione” come previsto dall’art. 24, parte II, lett. b), della Carta sociale europea riveduta.

L’art. 24 della Carta sociale europea riveduta (Cser) sancisce il diritto di ogni lavoratore ingiustamente licenziato di ricevere una tutela effettiva e realmente dissuasiva nei confronti di comportamenti arbitrari del datore. Vale a dire che al lavoratore deve essere garantita la reintegrazione nel posto di lavoro oppure, se questa non è concretamente praticabile, un risarcimento commisurato al danno subito, senza “tetti” di legge che limitino il potere del giudice nel quantificarlo.

Il Comitato di Strasburgo, con la sua decisione dell’11 febbraio, ha riconosciuto che il sistema sanzionatorio del licenziamento illegittimo configurato dal decreto legislativo n. 23/2015 (c.d. Jobs Act), anche dopo le modifiche apportate dal doppio intervento del legislatore (decreto legge 12 luglio 2018, n. 87, c.d. “decreto dignità”) e della Corte costituzionale (sentenza n. 194 del 2018), resta privo dei requisiti di effettività (rispetto al ristoro dei danni subiti dal lavoratore) e deterrenza (rispetto al comportamento illegittimo del datore) richiesti dall’art. 24 della Cser. Infatti la legislazione italiana vigente esclude a priori la possibilità di essere reintegrati nella maggior parte dei casi di licenziamento (fatte salve alcune rare eccezioni) e fissa l’importo massimo dell’indennizzo erogabile al lavoratore (6 mesi di retribuzione per i dipendenti di piccole imprese, 36 per le medio-grandi).

Il riconoscimento di queste violazioni costituisce una vittoria per i lavoratori e le lavoratrici, ma anche una smentita dell’ottica che ha guidato il legislatore del 2015 nel riformare la materia: quella di dare più certezza alle imprese quanto ai costi del licenziamento.

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