Gli effetti della riduzione dei parlamentari.
di Salvatore Curreri - LaCostituzione.info.
Del fare riforme senza badare alle conseguenze.
Inutilmente si cercherebbe nella discussione sviluppatasi sulla riduzione del numero dei parlamentari un approfondimento degli effetti che tale riforma avrebbe sull’organizzazione e sul funzionamento delle camere. Prova ne sia che manca al riguardo una disposizione transitoria, come invece ci si è preoccupati di approvare per garantire l’applicabilità delle leggi elettorali indipendentemente dal numero dei parlamentari (dal titolo della legge n. 51/2019).
Eppure sono tutt’altro che irrilevanti le conseguenze che la sensibile (pressoché un terzo) e drastica (nel senso di non organica) riduzione dei parlamentari è destinata a produrre e che vanno, a mio modesto parere, in direzione esattamente contraria agli obiettivi di maggiore efficienza e produttività che si vorrebbero conseguire; obiettivi che dipendono principalmente non dal numero dei componenti di Camera e Senato ma dalla loro capacità di organizzare in modo efficiente i loro lavori.
Certo, si potrebbe subito obiettare, la Camera dei deputati potrebbe organizzarsi e funzionare anche con 400 deputati, dato che il Senato si è sinora organizzato ed ha funzionato con 315 membri. Ma siamo così sicuri che il Senato possa continuare a svolgere le proprie attuali funzioni, eguali a quella della Camera, con appena 200 senatori?
Non si tratterà, infatti, come banalmente si potrebbe pensare, di ridurre i quorum oggi previsti (peraltro come? in proporzione o in misura inferiore? fissando un numero fisso o una frazione?) per attivare una procedura o per presentare un atto parlamentare ma di ripensare tutta l’organizzazione strutturale delle camere.
Si pensi, in primo luogo, alle norme parlamentari sui gruppi politici (gruppi parlamentari e, nella sola Camera, componenti politiche del gruppo misto) che oggi prevedono per la loro costituzione un certo numero di deputati e senatori, che andrà ovviamente ridotto (in proporzione?). Ciò però comporterà la riduzione di quorum numerici già bassi, come nel caso dei tre deputati richiesti per essere autorizzati dal Presidente della Camera a costituire una componente politica nel gruppo misto: si dovrebbero ridurre a due? Oppure basterebbe un solo deputato, introducendo quell’ossimoro che sono i “gruppi monocellulari”?
In secondo luogo, ad un numero ridotto di parlamentari corrisponderebbe ovviamente la riduzione del numero dei componenti delle attuali 14 commissioni – che sono il vero motore dell’attività parlamentare –, con conseguente notevole aggravio di lavoro. Al Senato, addirittura, avremmo commissioni composte da appena 13-14 senatori, con la conseguenza che per approvare una legge basterebbe, in assenza della richiesta di rimessione in Aula di un quinto dei suoi membri (art. 72.3 Cost.), il voto favorevole di appena quattro senatori (13:2=7 numero legale, 7:2=4 maggioranza richiesta). Si potrebbe rimediare accorpando le commissioni del Senato, ma una simile modifica andrebbe per simmetria estesa anche alla Camera dei deputati e comporterebbe comunque il loro disallineamento rispetto alle attuali corrispondenti strutture ministeriali.
Il problema della composizione delle commissioni parlamentari non riguarda solo la riduzione dei loro membri ma anche il criterio su cui essa si deve prevalentemente basare. La regola costituzionale per cui le commissioni devono essere “composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari” (art. 72.3) si è finora prestata, e ancor di più si potrebbe in futuro prestare in presenza di numeri più ridotti, a due opposte applicazioni. Se si privilegia, infatti, la stretta rappresentanza proporzionale, le forze politiche di minoranze potrebbero non essere presenti in tutte le commissioni. All’opposto, se si vuole dare loro rappresentanza in tutte, designando un singolo parlamentare in più commissioni, tali forze politiche finirebbero per essere sovra-rappresentate rispetto alla loro effettiva consistenza proporzionale. Ma c’è di più. Nella seconda ipotesi, i parlamentari facenti parte di più commissioni parlamentari, nel caso non facilmente evitabile di sedute concomitanti, non avendo il dono della bilocazione, dovrebbero inevitabilmente scegliere in quale essere presenti, privando così la loro forza politica della possibilità di esercitare la fondamentale funzione legislativa, ispettiva e di controllo, specie se di opposizione.
Il dilemma tra la prevalenza della proporzionalità sulla rappresentatività (a scapito dei gruppi minoritari) o, al contrario, della rappresentatività sulla proporzionalità (sovra-rappresentando i gruppi minoritari rispetto alla loro effettiva consistenza numerica) si porrebbe anche in relazione della riduzione del numero dei membri di quegli organi finora considerati a composizione fissa: in entrambe le camere gli uffici di Presidenza (16 componenti) e le Giunte per il regolamento (10); al Senato la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari (23); alla Camera la Giunta delle elezioni (30), quella per le autorizzazioni (21) ed il Comitato per la legislazione (10). Anche in questi organi la riduzione dei loro membri potrebbe comportare l’estromissione dei rappresentanti dei gruppi di minoranza, compromettendo il criterio di rappresentatività su cui si è sinora basata la loro composizione.
Quando chi scrive si è permesso di fare presenti queste criticità in sede di audizione presso la Commissione Affari Costituzionali del Senato si è sentito rispondere che questo “però è un argomento che può essere «facilmente» (basta averne la volontà) ricalibrato sulla base di alcune modifiche da apportare ai Regolamenti di Camera e Senato, che nulla hanno a che vedere con la riforma costituzionale in questo momento oggetto di discussione. Starà poi ai parlamentari che verranno, che si troveranno ad avere un numero inferiore, decidere, mediante le modifiche regolamentari, come meglio articolare i lavori” (on. Macina, seduta del 26 marzo 2019, corsivo mio).
Ma siamo sicuri che “l’intendenza seguirà”? E, se anche fosse, siamo sicuri che si riuscirà in sede regolamentare a porre rimedio alle criticità sollevate?
Chi scrive è perfettamente consapevole del fatto che oggi come mai criticare la riduzione del numero dei parlamentari è come offrire il petto al plotone d’esecuzione. Eppure, come ho cercato di dimostrare, quella che apparentemente può sembrare una mera questione di numeri e/o di costi è invece destinata a produrre effetti negativi di non poco conto, anche sul piano parlamentare, dai più ignorati ma non per questo meno gravi.
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