di Marco Foroni.

Se un cittadino ricco e uno povero si presentano, per una emergenza, al pronto soccorso perché bisognosi di cure, non pagano nulla e vengono assistiti allo stesso modo. Tutela della salute, fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività (art. 32 della Costituzione). Come si finanzia la sanità pubblica? Attraverso la fiscalità generale, dove in base al sistema fiscale progressivo chi più ha, più contribuisce. Lo dice, sempre, la Costituzione.
Ciò vale anche per la scuola e l'Università pubblica, ovvero per quell'insieme di prestazioni e servizi pubblici che, insieme ad altre, caratterizzano e definiscono i diritti di cittadinanza. Si chiama Welfare state, ovvero Stato sociale di diritto. Richiamato da numerosi articoli della nostra Costituzione. Lo Stato sociale di diritto si fonda, oltre che sul diritto al lavoro, su tre pilastri fondamentali: il diritto alla salute, il diritto allo studio, il sistema previdenziale/assistenziale.
Il diritto allo studio è uno dei diritti fondamentali ed inalienabili della persona, come enunciato dalla Dichiarazione Universale dei diritti umani dell'ONU (art. 26).
Nell'ordinamento italiano il diritto allo studio è un diritto soggettivo che trova il suo fondamento nell'art. 34, comma 3 e 4, della Costituzione: “I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi. La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso.”
Il diritto allo studio si differenzia dal diritto all'istruzione che è il diritto, sancito dai primi due commi dell'art. 34 per i quali “La scuola è aperta a tutti. L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita.”
Il diritto allo studio riguarda dunque il percorso scolastico successivo all'obbligo e quello universitario, canali di formazione non obbligatori che il cittadino ha libertà di intraprendere e di concludere e che lo Stato deve garantire attraverso l'erogazione di borse di studio a coloro che si dimostrano capaci e meritevoli ma privi di mezzi economici.
La Costituzione della Repubblica anticipa e ampia tale diritto rispetto alla Dichiarazione universale dei diritti umani, per quanto riguarda l'istruzione nell'articolo 33 e soprattutto nell'articolo 34, che parla di scuola aperta a tutti e di istruzione inferiore gratuita da impartirsi per almeno otto anni; l'obbligo di frequenza e la gratuità non riguardano, al contrario, l'istruzione superiore e quella di livello universitario.
Appare evidente la concezione dell'istruzione e della cultura come un servizio pubblico necessario ad assicurare il pieno sviluppo della persona umana, rispetto alla condizione di partenza sfavorevole di qualcuno. Ciò secondo il principio democratico della pari opportunità per ogni individuo. Quindi, l'impegno dell'autorità pubblica, come richiesto dall'art. 3, secondo comma della Costituzione, consiste nella rimozione di quegli ostacoli di ordine economico-sociale che caratterizzano il cammino di individui capaci e predisposti allo studio avanzato.
L'art. 33 della Costituzione afferma che la Repubblica detta le norme generali sull'istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi. Secondo precedenti sentenze della Corte Costituzionale il diritto di accedere e di usufruire delle prestazioni, che l'organizzazione scolastica è chiamata a fornire, parte dagli asili nido e si estende sino alle università.
Per quanto riguarda gli studi universitari, il dpr 24 luglio 1977, trasferì le funzioni delle opere universitarie alle Regioni. La normativa che regola i principi del settore è Decreto Legislativo 29 marzo 2012, n. 68 che all'art.1 afferma: “Il presente decreto, in attuazione degli articoli 3 e 34 della Costituzione, detta norme finalizzate a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitano l'uguaglianza dei cittadini nell'accesso all'istruzione superiore e, in particolare, a consentire ai capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, di raggiungere i gradi più alti degli studi. A tale fine, la Repubblica promuove un sistema integrato di strumenti e servizi per favorire la più' ampia partecipazione agli studi universitari sul territorio nazionale”.
La promozione di un “sistema integrato di strumenti e servizi” si può effettuare anche attraverso la progressiva riduzione e gratuità delle tasse di accesso, che saranno a carico della fiscalità generale. Per la quale la Costituzione ci dice, art. 53, che tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva, e che il sistema tributario è informato a criteri di progressività: ovvero le tasse si pagano in base al reddito e ai patrimoni e chi più ha, più contribuisce. Regola fondativa, secondo il pensiero dei costituenti, del nostro stare insieme collettivo.
 

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