Molte Banche rifiutano di rimborsare i clienti che, dopo aver subito il furto della carta bancomat denunciano prelievi abusivi. Spesso alcune banche  giustificano il rifiuto a risarcire il cliente in quanto il blocco della carta avviene successivo al prelievo abusivo numerosi i  cittadini  si sono  rivolti alla nostra Associazione  per segnalare casi di questo tipo.

 

Le banche solitamente si rifiutano di risarcire il cliente in quanto precedenti considerazioni e determinazioni dell’Ombudsman – Giurì Bancario (organismo collegiale di giudizio alternativo alla Magistratura Ordinaria)  affermano che “il fatto che essendo i prelievi di contante disconosciute dal titolare sono state effettuate con la digitazione del Pin, fa presumere che si sia verosimilmente verificata una violazione degli obblighi di diligenza, il che rende inapplicabile la limitazione di  responsabilità”.

Con una recente decisione l’ABF, Arbitro Bancario Finanziario istituito dalla Banca d’Italia cambia il  precedente orientamento e il  cliente può essere risarcito dalle stesse banche del danno subito”.

 

Sono, infatti, ormai diversi i casi risolti positivamente ai quali era stato rifiutato il rimborso delle somme fraudolentemente prelevate attraverso il  suo  bancomat, rifiuto sempre motivato da parte delle banche con “la comprovata incauta custodia del numero segreto della quale il cliente, a loro dire, risultava essersi reso responsabile”.

Anche quando il cittadino ha adempiuto agli obblighi contrattuali previsti dalla banca in quanto non ha trascritto il proprio codice in una forma facilmente riconoscibile. Bensì è stato riportato in forma criptata e segreto e ben custodito lontano dalla carta bancomat.

 

Utile è ricordare che in proposito la normativa del Parlamento Europeo afferma che “nel caso di una operazione di pagamento non autorizzata, il prestatore di servizi di pagamento rimborsi senza indugio al pagatore l’importo dell’operazione di pagamento non autorizzata”.

Di conseguenza, secondo tale normativa,  il consumatore- cittadino  ha diritto di ottenere la restituzione delle somme fraudolentemente prelevate mediante la sua carta bancomat, in quanto l’operazione non è stata autorizzata.

 

“Difatti, l’acquisizione di  dati  da parte di  terzi può prescindere da qualsiasi forma di negligenza dal titolare della carta. Questo  nuovo orientamento rappresenta nel settore bancario una svolta importante alla tutela dei diritti dei consumatori e contro le numerose banche che più volte hanno  tratto  vantaggio  dai  precedenti orientamenti”.

Angelo Garofalo

Presidente Adoc Umbria

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