Con la comunicazione COM(2010) 2020 del 3 marzo 2010 concernente «Europa 2020 - Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva», sono stati fissati i traguardi per la crescita dell’Unione europea da raggiungere entro il 2020; una dei sette temi prioritari riguarda «Un’agenda digitale europea», finalizzata ad accelerare la diffusione dell'internet ad alta velocità e sfruttare i vantaggi di un mercato unico del digitale per famiglie e imprese.
A livello nazionale i disposti comunitari sono stati ripresi attraverso la predisposizione di un progetto strategico per lo sviluppo di reti di comunicazione elettronica sul territorio nazionale, denominato «Progetto Strategico Agenda Digitale Italiana: implementare le infrastrutture di rete. Caratteristiche e modalità attuative», nel quale sono descritte le misure per dotare l’Italia dell’infrastruttura necessaria a garantire l’inclusione digitale della cittadinanza.
La Regione Umbria, nel “Documento Annuale di Programmazione della Regione Umbria 2012-2014”, riconosce che “... il superamento del digital divide ... rappresenta uno dei principali indicatori del grado di competitività di un territorio ...” e viene quindi ribadito, tra gli altri, “...l’impegno della Regione per una società dell’informazione plurale, che consenta a tutti e con tutte le tecnologie disponibili il libero scambio di dati ed informazioni ...”
Da qui nasce l’esigenza di predisporre una legge regionale con la quale la Regione Umbria, riconoscendo il diritto di tutti cittadini di accedere a internet, intende promuovere lo sviluppo delle infrastrutture di telecomunicazione al fine di assicurare la partecipazione attiva alla vita della comunità digitale.
Nel disegno di legge regionale, unitamente agli aspetti sopra descritti, va trattato quello relativo alle altre infrastrutture ed impianti radioelettrici inerenti la telefonia mobile, per le implicazioni della nuova tecnologia LTE (banda larga per la telefonia mobile), e la diffusione del segnale radiotelevisivo, in conseguenza del passaggio dalla tecnica analogica a quella digitale.

 

L’articolato è diviso in 8 Capi: i primi tre sono dedicati alla realizzazione delle infrastrutture per le telecomunicazioni, il quarto riguarda l’istituzione della banca dati regionale delle stesse infrastrutture, il quinto la ricerca in materia di telecomunicazioni, il sesto le sanzioni, il settimo le norme finanziarie, l’ottavo reca norme transitorie e abrogazioni.
In particolare, il Capo I “Principi generali” reca le seguenti disposizioni:
a) oggetto e finalità, che assumono corpo e concretezza nel successivo articolato;
b) definizioni dei termini utilizzati nel testo;
c) le funzioni della Regione nel perseguire le finalità indicate dal disegno di legge.
Il Capo II “Disciplina in materia di infrastrutture per la banda larga e ultralarga” individua i cardini ai quali si ispira la programmazione regionale in materia di infrastrutture per la banda larga e ultralarga, la realizzazione fisica della rete pubblica regionale e le conseguenti implicazioni a livello di disciplina e uso del sottosuolo.
Il Capo III “Disciplina in materia di impianti radioelettrici” si occupa della programmazione, della disciplina e del controllo degli impianti radioelettrici, ivi compresi gli aspetti legati all’utilizzo e alla permanenza dei siti e delle loro eventuali dismissioni.
Il Capo IV “Banca dati regionale delle infrastrutture per le telecomunicazioni” prevede l’istituzione della banca dati regionale degli impianti radioelettrici e delle infrastrutture per le telecomunicazioni, ivi comprese le condutture sotterranee.
Il Capo V “Interventi per la ricerca in materia di telecomunicazioni” fissa le azioni per lo sviluppo della ricerca e dell’innovazione anche in termini di alta formazione.
Il Capo VI “Sanzioni” fissa le sanzioni amministrative legate agli aspetti autorizzativi e all’esercizio degli impianti radioelettrici.
Il Capo VII “Norme finanziarie” individua le risorse finanziarie necessarie per lo sviluppo delle reti, della banca dati, della ricerca e per il sostegno ad alcuni settori delle telecomunicazioni, mentre il Capo VIII “Norme transitorie e abrogazioni” reca norme transitorie, finali, di prima applicazione e abrogazioni.

 

Il Capo I della proposta di legge, dedicato ai “Principi generali”, è composto da 3 articoli e consente di comprendere l’ambito oggettivo e soggettivo di applicazione della normativa in argomento.
L’art. 1 (Oggetto e finalità) descrive il principio fondante della legge che, partendo dal riconoscimento del diritto di tutti i cittadini di accedere ad internet, punta alla promozione dello sviluppo delle necessarie infrastrutture ritenendolo un fondamentale strumento di sviluppo umano e di crescita economica e sociale (comma 1), specifica l’ambito oggettivo di applicazione del disegno di legge e le fonti a cui si richiama (comma 2), descrive le particolari finalità che la legge intende perseguire per garantire a tutti il diritto di accesso alla rete, una corretta tutela dell’ambiente, del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, lo sviluppo della società dell’informazione, del’inclusione sociale e della trasparenza, la tutela della salute della popolazione (comma 3).
Nell’art. 2 (Definizioni) vengono riportate le definizioni dei termini utilizzati nel testo.
L’art. 3 (Funzioni della Regione) esplicita attraverso quali azioni la Regione intende raggiungere le finalità espresse all’art. 1. Esse sinteticamente sono: la diffusione e l’utilizzo delle infrastrutture, il coinvolgimento di soggetti pubblici e privati per adeguate sinergie di utilizzo delle potenzialità, la centralità della programmazione e pianificazione generale in materia di infrastrutture per le telecomunicazioni, la definizione di linee guida e criteri generali per le procedure autorizzative, la promozione di reti di nuova generazione e del cloud computing, l’emanazione di regolamenti attuativi per le procedure di post-attivazione degli impianti e per l’aggiornamento del catasto regionale delle sorgenti fisse dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici.
Il Capo II della proposta di legge riguarda la “Disciplina in materia di infrastrutture per la banda larga e ultralarga” e si compone di 9 articoli nei quali sono contenute una serie di disposizioni finalizzate alla realizzazione e sviluppo delle reti infrastrutturali per la banda larga ed ultralarga.
L’art. 4 (Oggetto e finalità) individua le finalità perseguite dalla Regione in tema di infrastrutture per la banda larga ed ultralarga al fine di garantire a tutti i cittadini l’accesso alle reti, anche per colmare il digital divide, rispondere alla domanda di connettività per il sistema produttivo e dei servizi, offrire con il concorso degli Enti Locali un’adeguata copertura territoriale dei servizi erogabili in banda larga.
L’art. 5 (Piano Telematico Regionale) riguarda il Piano Telematico Regionale, principale strumento di programmazione triennale in materia; esso è approvato dal Consiglio regionale e definisce le strategie per la rete pubblica regionale, per l’abbattimento del digital divide e per sviluppare il cloud computing. Il Piano Telematico Regionale è reso operativo tramite il programma annuale di attuazione, approvato dalla Giunta regionale.
L’art. 6 (Rete pubblica regionale) concerne la rete denominata Regione Umbria Network (RUN). Essa è la rete pubblica di proprietà regionale, o di società partecipata, che collega le strutture, le agenzie e gli enti strumentali regionali, gli enti locali e gli altri soggetti pubblici. La Regione direttamente o per il tramite della sua società partecipata, può consentire l'utilizzo delle proprie infrastrutture da parte di soggetti pubblici o privati, sulla base di apposite convenzioni. Per la definizione del Piano Telematico Regionale dell’art. 5, la Regione consulta gli operatori di telecomunicazioni al fine di verificare la consistenza delle relative reti, nonché i piani di sviluppo delle stesse; i dati acquisiti costituiscono la base per la pianificazione degli interventi pubblici.
L’art. 7 (Disciplina del sottosuolo) introduce un impegno della Regione per assicurare un corretto utilizzo del sottosuolo agevolando e coordinando la realizzazione di infrastrutture per la distribuzione dei servizi a rete, con particolare riferimento alla posa della in fibra ottica .
L’art. 8 (Regolamento per l’uso del sottosuolo) è diretto ai Comuni ed alle Province che, nell’approvazione dei loro regolamenti per l’uso del sottosuolo, dovranno rispettare le linee guida regionali che saranno emanate dalla Giunta regionale.
L’art. 9 (Modalità e criteri per l’utilizzo del sottosuolo) è invece diretto agli operatori di rete che nell’esecuzione dei cavidotti per le loro reti potranno godere di agevolazioni nei ripristini del manto stradale. Questa norma tende a garantire un più longevo mantenimento delle superfici stradali e, quindi, degli interventi di manutenzione che le amministrazioni pubbliche proprietarie periodicamente effettuano, con un conseguente notevole risparmio di risorse economiche.
L’art. 10 (Obblighi riguardanti opere ed infrastrutture) introduce una novità normativa da applicare in caso di interventi per realizzare opere stradali e altre infrastrutture civili o anche interventi di nuova costruzione o ristrutturazione edilizia con demolizione e ricostruzione di edifici pubblici e privati: quando si realizzano tali tipologie di lavori, viene richiesto che siano posate anche le condutture ed i manufatti idonee ad ospitare la rete a fibre ottiche per telecomunicazioni. Con questa norma si vuol puntare all’obiettivo di realizzare una diffusa infrastrutturazione di posa nella quale poter stendere, anche in un secondo momento, i cavi in fibra ottica, avendone comunque già garantito il passaggio. Inoltre, il testo del comma 6 fa riferimento ad un’altra novità, introdotta dalla legge di conversione del decreto legge n. 179/2012: essa consiste nella possibilità data agli operatori di accedere a tutte le parti comuni degli edifici al fine di installare reti di comunicazione elettronica, anche nel caso che gli immobili siano non abitati o di nuova costruzione.
L’art. 11 (Reti e impianti di comunicazione elettronica in fibra ottica) ribadisce la specificazione che le reti di comunicazione elettronica sono assimilate ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria di cui alla vigente normativa statale e regionale. Inoltre, per le infrastrutture della rete pubblica regionale di cui all’articolo 6, si determina la corresponsione della misura minima forfettaria della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993 n. 507 (comma 2), e l’esenzione dal pagamento del canone di cui all’articolo 27 del d.lgs. 285/1992 per l’uso della sede stradale di cui all’articolo 25 del medesimo d.lgs. 285/1992 (comma 3).
L’art. 12 (Norme regolamentari per le infrastrutture per la banda larga) stabilisce la tempistica per alcuni obblighi trattati nel precedente articolo 10, commi 1 e 5.
Il Capo III della proposta di legge concerne la “Disciplina in materia di impianti radioelettrici”, è composto da 10 articoli nei quali sono contenute una serie di disposizioni finalizzate all’installazione degli impianti radioelettrici dedicati alle reti di comunicazione elettronica per le connessioni ad internet, alle reti per la telefonia mobile e ai ripetitori del segnale radiotelevisivo, in raccordo e in attuazione con le disposizioni della legge regionale 14 giungo 2002, n. 9, recante “Tutela sanitaria e ambientale dell’esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici”.
L’art. 13 (Oggetto e finalità) individua le finalità perseguite dalla Regione con le disposizioni per gli impianti radioelettrici. Esse riguardano: l’interconnessione tra diverse tecnologie, la ricerca di una possibile riduzione del numero complessivo di siti utilizzati, lo sviluppo complessivo degli impianti, l’aggiornamento e l’innovazione tecnologica, anche del sistema di produzione e distribuzione dei programmi, del sistema radiotelevisivo locale, dei criteri per alcune attività comunali, già ricomprese nell’art. 7 della legge regionale n. 9/2002 recante “Tutela sanitaria e ambientale dall’esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici”.
L’art. 14 (Sostegno all’innovazione tecnologica dell’emittenza radiotelevisiva locale) riguarda l’aggiornamento e l’innovazione tecnologica del sistema radiotelevisivo locale circa l’evoluzione degli standard tecnologici ed eventuali politiche di razionalizzazione nell’uso dello spettro radioelettrico.
L’art. 15 (Regolamenti comunali per l’installazione degli impianti radioelettrici) introduce l’obbligo del Regolamento che dovrà essere redatto, singolarmente o in forma associata, da tutti i Comuni umbri. Esso detta disposizioni per: la tutela dei beni di interesse storico, artistico, culturale, paesaggistico, ambientale e naturalistico; l'individuazione delle aree del territorio preferenziali per l'installazione di tutti gli impianti radioelettrici; il censimento di tutti i siti degli impianti; la razionalizzazione e la riduzione del numero dei siti sul territorio; le procedure di risanamento; la riqualificazione delle aree degli impianti radioelettrici in dismissione.
L’art. 16 (Piani di rete e programmi di sviluppo) reca l’obbligo per i gestori di impianti radioelettrici di presentare annualmente i propri piani di rete e programmi di sviluppo, ivi compresi i relativi aggiornamenti, per l’aggiornamento dei regolamenti comunali, le previsioni di aree per nuove localizzazioni di impianti radioelettrici, perimetrare le aree destinate ai siti nell’ambito degli strumenti di pianificazione urbanistica.
L’art. 17 (Procedure per la localizzazione di nuovi impianti radioelettrici) dispone che nel regolamento di cui all’art. 15, che costituisce prerequisito per la realizzazione e la modifica sostanziale degli impianti radioelettrici, i Comuni individuano sul proprio territorio le aree di istallazione per gli impianti radioelettrici di potenza in singola antenna superiore a 7 watt, avvalendosi del supporto dell'ARPA. Per potenze inferiori a 7 watt, i Comuni hanno facoltà di assumere provvedimenti di modifica e delocalizzazione degli impianti radioelettrici al fine di garantire il rispetto della normativa vigente in materia edilizia e di tutela sanitaria e paesaggistico ambientale.
L’art. 18 (Autorizzazione alla costruzione e alla modifica sostanziale degli impianti radioelettrici) definisce gli strumenti e l’iter amministrativo necessari per le autorizzazioni in materia con due novità: la prima prevede che il Comune invia copia del provvedimento all’ARPA e la seconda che i gestori degli impianti sono tenuti a comunicare l’avvenuta conclusione dei lavori sia ad ARPA che al Comune.
L’art. 19 (Criteri per il risanamento e la dismissione degli impianti radioelettrici) prevede i casi in cui devono essere attuate azioni di risanamento in presenza di un superamento dei limiti di esposizione oppure in caso di dismissione di un impianto radioelettrico.
L’art. 20 (Razionalizzazione e dismissione degli impianti radiotelevisivi) regola le dismissioni per cessata funzionalità o ricollocazione degli impianti televisivi dopo il passaggio al segnale digitale terrestre, favorisce l’accorpamento di più impianti in un’unica struttura, stabilisce verifiche annuali sugli impianti circa il loro effettivo utilizzo.
L’art. 21 (Procedure di post-attivazione e utilizzo della potenza autorizzata) indica specifiche procedure di post-attivazione degli impianti e per le verifiche annuali sull’effettivo utilizzo degli impianti.
L’art. 22 (Parere regionale sui piani nazionali di assegnazione delle frequenze) ribadisce la competenza regionale sull’espressione del parere sui Piani di Assegnazione delle Frequenze predisposti a cura dell’Autorità di Garanzia nelle Comunicazioni (AGCOM).
Il Capo IV della proposta di legge è dedicato alla “Banca dati regionale delle infrastrutture per le telecomunicazioni”.
L’art. 23 (Banca dati regionale) costituisce una delle novità della presente legge poiché istituisce la banca dati regionale degli impianti radioelettrici e delle infrastrutture per le telecomunicazioni, comprensiva delle condutture e delle altre strutture ubicate nel sottosuolo atte ad ospitare le infrastrutture stesse. La banca dati è definita “di interesse regionale” perché è strategica per tutte le fasi di programmazione e pianificazione delle reti di comunicazione elettronica, esistenti o da realizzare, sul territorio regionale al punto che la gestione sarà effettuata direttamente dalla Regione, o da soggetto da essa incaricato, al fine di ottimizzare gli investimenti e la possibile razionalizzazione delle infrastrutture. Si segnalano, in particolare, le seguenti tre disposizioni: la prima (comma 3) stabilisce che tutti i soggetti, pubblici e privati, che realizzano impianti radioelettrici ed infrastrutture per le telecomunicazioni con contributo pubblico trasmettano alla Regione i dati relativi ai medesimi impianti e infrastrutture; tali informazioni sono messe a disposizione sia dei soggetti pubblici, ai fini della programmazione e del rilascio delle autorizzazioni di competenza, sia dei soggetti privati, ferma restando la tutela della sicurezza delle reti (comma 4). La seconda disposizione concerne la permanenza del catasto regionale degli impianti radioelettrici previsto dalla legge regionale n. 9/2002 che dovrà essere solamente coordinato in collaborazione applicativa con la banca dati di cui al presente articolo (comma 5). La terza prevede che gli enti preposti al rilascio dei titoli abilitativi adeguino la propria regolamentazione prevedendo l’obbligo, a carico dei soggetti realizzatori degli impianti radioelettrici e delle infrastrutture per le telecomunicazioni, di trasmettere gli elaborati finali che consentano il rilevamento della reale consistenza dell'infrastruttura realizzata (comma 6).
Il Capo V della proposta di legge riguarda gli “Interventi per la ricerca in materia di telecomunicazioni”.
L’art. 24 (Attività di studio e ricerca) dispone una serie di azioni, sostenute da un apposito fondo nel bilancio regionale, finalizzate alla promozione della ricerca, dell'innovazione e dell’alta formazione nelle materie attinenti la presente legge da realizzarsi attraverso accordi, intese e convenzioni con le Università, con la Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica e con enti di ricerca pubblici e privati.
Il Capo VI della proposta di legge è relativo alle “Sanzioni”.
L’omonimo art. 25 (Sanzioni), infatti, conferma la validità delle sanzioni amministrative già dettate nella legge regionale n. 9/2002 e stabilisce una serie di sanzioni pecuniarie nel caso di violazioni delle norme contenute nel presente disegno di legge, con particolare riferimento ai Capi III e IV.
Il Capo VII della proposta di legge concerne le “Norme finanziarie”.
Il Capo VIII della proposta di legge riguarda le “Norme transitorie e abrogazioni”, e reca disposizioni transitorie, tutte di tipo essenzialmente tecnico, finali e di prima applicazione, oltre che l’abrogazione di norme e disposizioni non più attuali o in conflitto con il presente disegno di legge.

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