Barbara Isidori

Altra brutta tegola per il Perugia. In una settimana già abbastanza turbolenta per i risultati calcistici anche la Corte di Giustizia Federale ci ha messo lo zampino. Nel pomeriggio, infatti, è stato respinto il ricorso presentato dal Perugia contro il punto di penalizzazione ricevuto nelle scorse settimane per il ritardato pagamento, solo 9 ore, delle ritenute Irpef relative agli stipendi del marzo 2012.

E resta la delusione per una decisione ritenuta ingiusta e iniqua. La stessa, infatti, è stata applicata anche ad altre società che non hanno pagato nulla e non ritardato semplicemente come quella biancorossa. “Sapevamo che avremmo avuto poche possibilità di vincere” ha detto l’Avv.Calvieri “La Giustizia sportiva va così e i recenti casi lo dimostrano. Servirebbe una riforma completa che cambi completamente il sistema”.

Il legale del club perugino non è tenero. Ha avuto ampia possibilità di dibattere, come lui stesso ha ammesso, ma non c’è stato nulla da fare. Il punto resta. Così come resta per le società inadempienti. “Le motivazione della decisione non sono contestuali e nei prossimi giorni vedremo il perché della bocciatura del ricorso” ha proseguito “Io vorrei solo capire se prevale, come in questo caso, la legge dello stato o un regolamento particolare”.

Bisognerà quindi attendere quelle per poter capire come muoversi. Andare avanti o lasciare la situazione allo stato attuale nel tempo massimo di trenta giorni. “Una volta avute le motivazioni valuteremo come andare avanti nel prossimo grado di giudizio presso l’Alta Corte Federale” ha commentato.

C’è anche chi dice che tutto sia da attribuire a chi lo sbaglio lo ha materialmente commesso. Il commercialista della società che si è occupato dei pagamenti. “Ci sarebbe da accertare la responsabilità civile del professionista che occupandosi di una società di calcio avrebbe dovuto avere l’obbligo di conoscere scadenze e modi di pagamento. Perché l’errore e la relativa problematica arriva tutto da li. Perché qualcuno ha puntato i riflettori su una difesa fatta male e invece non è così” ha concluso l’Avv. Calvieri.

Questo il COMUNICATO UFFICIALE N. 062/CGF che conferma la sentenza che boccia il ricorso del Perugia Calcio. 

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella

riunione tenutasi in Roma il 10 ottobre 2012, ha

adottato le seguenti decisioni:

I COLLEGIO

Prof. Avv. Piero Sandulli – Presidente; Avv. Edilberto Ricciardi, Dott. Alfredo Maria Becchetti,
Dott. Luigi Impeciati, Dott. Marco Lipari – Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante
A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

1) RICORSO DELL’A.C. PERUGIA CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE
DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 1 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA
STAGIONE SPORTIVA 2012/2103, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA, AI
SENSI DELL’ART. 4, COMMA 1, C.G.S. PER LE VIOLAZIONI ASCRITTE AI PROPRI
AMMINISTRATORI E LEGALI RAPPRESENTANTI PRO TEMPORE, INFLITTA ALLA
RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER
NON AVER OTTEMPERATO ALLE PRESCRIZIONI DELL’ART. 85, LETTERA C),
PARAGRAFO V, N.O.I.F. (NOTA N. 209/1290 PF11-12 SP/BLP DEL 10.7.2012) -(Delibera
del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 17/CDN del
18.9.2012)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.C. Perugia Calcio S.r.l. di Perugia.
Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

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