BOLOGNA - Riportiamo di seguito le conclusioni del Decreto del Tribunale di Bologna, emesso il 27 marzo 2012, riguardo il ricorso con il quale la Fiom di Bologna ha chiesto al Giudice di «accertare e dichiarare l'antisindacalità della condotta della Magneti Marelli spa», la quale aveva «negato efficacia e legittimità delle nomine dei dirigenti della Rsa Fiom», «negato il diritto all'esercizio dei diritti di cui agli articoli 27 [Locali delle Rsa, ndr] e 30 [Permessi, ndr] della Legge 300/70 e conseguentemente limitato l'esercizio dell'attività sindacale presso la convenuta dell'organizzazione sindacale ricorrente attraverso le sue diramazioni periferiche e il conseguente uso dei diritti di cui al Titolo III dello Statuto dei lavoratori», «aveva, con la condotta di cui sopra, gravemente leso l'immagine dell'organizzazione sindacale ricorrente quale soggetto contrattuale rappresentativo, in generale nei confronti dei dipendenti della società convenuta e in particolare nei confronti dei lavoratori iscritti alla Fiom che si vedono privati della possibilità di una loro rappresentanza sindacale nel luogo di lavoro».

In conclusione ritiene questo Giudice che si possa interpretare l'art 19 Legge 300/70 nel senso di garantire il diritto di costituzione di Rsa ai sindacati che hanno partecipato attivamente alla fase di formazione della contrattazione applicata nell'unità produttiva pur senza la necessità di firma dello stesso una volta che, come nel caso di specie, si possa ricavare agevolmente la rappresentatività dello stesso sindacato, proprio per evitare che sia eliminato quel valore dialettico che è considerato di speciale rilevanza ed imprescindibile nel nostro ordinamento, con la previsione di cui al primo comma dell'art. 39 della Costituzione [«L'organizzazione sindacale è libera», ndr].

Conseguentemente deve essere accolto il ricorso e si deve intimare alla società convenuta di rimuovere la propria condotta accettando i nominativi forniti da Fiom quali Rsa e riconoscere, conseguentemente, tutti i diritti derivanti da tale nomina di cui al Titolo III della Legge 300/70.

Riconosce questo Giudice che allo stato non può escludersi l'eventualità della permanenza di dubbi sulla costituzionalità dell'impianto dell'art. 19 Legge 300/70 una volta considerata la situazione particolare determinatasi con gli ultimi sviluppi della vicenda presa in considerazione (ed infatti in una prima fase, successivamente superata la presente decisione, anche questo Giudice aveva avvertito l'esigenza di uno spazio di riflessione sullo specifico tema comunicato alle parti chiedendo la loro collaborazione per chiarire tali aspetti). Questa considerazione porta a non escludere che nelle successive fasi del giudizio la questione possa essere prospettata ma non appare, comunque, la soluzione preferibile in questa fase ex art. 28 Legge 300/70 caratterizzata dalla speditezza. Ha scritto recentemente la Corte Costituzionale: “l'ordinamento predispone particolari rimedi, come quello cautelare, intesi ad evitare che il protrarsi del giudizio vada a scapito delle ragioni del lavoratore” (C. Cost. 303/2011). In questo senso il ricorso ex art. 28 garantisce ai rappresentanti dei lavoratori un particolare rimedio che nella speditezza trova una sua essenziale ragion d'essere. (…)

Per queste motivazioni [Il Giudice] dichiara l'antisinsacalità del comportamento della società Magneti Marelli spa consistita nell'aver negato l'efficacia e legittimità delle nomine dei dirigenti della Rappresentanza sindacale aziendale Fiom (…) e tutte le conseguenti prerogative sindacali derivanti da tali nomine e intima alla società convenuta di riconoscere i nominativi forniti da Fiom quali Rsa e riconoscere, altresì, tutti i diritti di cui al Titolo III della Legge 300/70 conseguenti a tali nomine. Dispone che la presente decisione sia affissa per venti giorni nelle unità produttive (…) in luogo accessibile a tutti. Condanna la società Magneti Marelli spa al pagamento delle spese della presente fase del giudizio (…).
 

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