Regione stabilisce criteri per distribuzione incentivi assunzioni per disabili
PERUGIA - La Giunta regionale dell’Umbria, su iniziativa dell’assessore alle politiche attive del lavoro, Vincenzo Riommi, ha stabilito i criteri per l’erogazione di incentivi finalizzati ad incrementare le assunzioni a tempo indeterminato dei lavoratori disabili e per compensare i costi aggiuntivi connessi all’occupazione di questa fascia lavoratori.
“La legge 247/2007’, ha sostituito il precedente regime delle fiscalizzazioni degli oneri previdenziali ed assistenziali con la concessione di incentivi per i datori di lavoro che assumono a tempo indeterminato persone in grave o assoluto stato di disabilità sulla base di convenzioni di inserimento lavorativo stipulate con gli uffici provinciali competenti – ha spiegato l’assessore Riommi – Tale regime continuerà fino al 2015 per le posizioni di fiscalizzazione maturate entro il 2007 in quanto l’agevolazione veniva concessa per 5 o 8 anni. La Regione concederà quindi un contributo all’assunzione a tempo indeterminato di lavoratori disabili, calcolato sul costo salariale annuo nel rispetto dei due tetti massimi previsti dalla norma, (60per cento o 25 per cento) secondo il grado di disabilità del lavoratore, nonché un rimborso forfettario dei costi sostenuti per gli interventi di adeguamento o trasformazione del posto di lavoro”.
“La Regione – ha aggiunto l’assessore Riommi - per assicurare continuità alle politiche avviate ha provveduto alla liquidazione degli incentivi maturati per gli anni 2008 e 2009, pari ad oltre 650 mila euro”.
Destinatari degli incentivi sono i datori di lavoro privati che, previa stipula con gli uffici provinciali di Perugia e Terni di un’apposita convenzione, assumono con contratto a tempo indeterminato lavoratori con alto o assoluto grado di disabilità. Due le tipologie di contributo concesse: il primo finalizzato ad incrementare l’assunzione a tempo indeterminato di lavoratori disabili calcolato sul costo salariale effettivo relativo al primo anno di assunzione del disabile e nella misura massima del 60 o 25 per cento prevista dalla legge in base alla percentuale di disabilità o categoria di minorazione.
Il secondo tipo di contributo, finalizzato a compensare i costi aggiuntivi connessi all’occupazione di lavoratori disabili per adeguare la postazione alle possibilità operative del lavoratore e per apprestare tecnologie di telelavoro e rimuovere barriere architettoniche, è calcolato nella misura del 50 per cento e, comunque, fino ad un tetto massimo di 10 mila euro sulle spese effettivamente sostenute per realizzare l’intervento, previa l’assunzione a tempo indeterminato di soggetti con disabilità compresa tra il 51 e il 100 per cento. Per premiare la durata del rapporto lavorativo nel tempo, entrambe le forme di contributo sono erogate nell’ambito di tre annualità successive all’assunzione: per il primo anno è prevista una quota pari al 20per cento della somma totale, per la seconda annualità del 30 per cento e del 50 per cento per la terza.

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