PERUGIA - La Regione Umbria ha fatto ricorso alla Corte Costituzionale per la dichiarazione di illegittimita' dei commi 4 e 5 dell'art 19 del decreto legge n.''98/2011'' dal titolo ''Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria'': a renderlo noto e' la vicepresidente della Regione Umbria, Carla Casciari, spiegando che l'articolo in questione, rubricato come ''Razionalizzazione della spesa relativa all'organizzazione scolastica'', detta regole nel campo del dimensionamento della rete scolastica di competenza esclusiva delle Regioni. Un principio questo - aggiunge - ribadito anche dalla sentenza n.'200/2009' della Corte Costituzionale''.

''L'articolo 19 del decreto - spiega la vicepresidente in un comunicato della Regione - al comma 4 stabilisce che per garantire un processo di continuita' didattica nell'ambito dello stesso ciclo di istruzione, a decorrere dall'anno scolastico 2011-2012 la scuola dell'infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado sono aggregate in istituti comprensivi, con la conseguente soppressione delle istituzioni scolastiche autonome costituite separatamente da direzioni didattiche e scuole secondarie di I grado. Gli istituti comprensivi per acquisire l'autonomia devono essere costituiti con almeno 1.000 alunni, ridotti a 500 per le istituzioni site nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche caratterizzate da specificita' linguistiche. Mentre - continua la vicepresidente - il comma 5 stabilisce che alle istituzioni scolastiche autonome costituite con un numero di alunni inferiore a 500 unita', ridotto fino a 300 per le istituzioni site nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche caratterizzate da specificita' linguistiche, non possono essere assegnati dirigenti scolastici con incarico a tempo indeterminato. Le stesse sono conferite in reggenza a dirigenti scolastici con incarico su altre istituzioni scolastiche autonome''.

''Con le norme impugnate - sottolinea la vicepresidente - ed in particolare con il comma 4 dell'art. 19, il legislatore nazionale detta disposizioni di dettaglio nella materia dell'istruzione, appartenente alla competenza legislativa concorrente delle Regioni, ai sensi dell'art. 117 comma 3 della Costituzione. In questo contesto quindi, non solo si 'impone' l'accorpamento generalizzato delle direzioni didattiche e delle scuole secondarie di primo grado in istituti comprensivi, ma si interviene sul 'dimensionamento minimo' delle istituzioni scolastiche (1.000 alunni, ridotti a 500 per le istituzioni site in zone disagiate o caratterizzate da specificita' linguistiche), senza lasciare alcuno spazio all'autonomia delle Regioni''.

''In pratica - conclude Casciari - si tratta di un altro tassello che, oltre a limitare il potere decisionale delle Regioni, aggiunge un ostacolo alla realizzazione della programmazione dell'ente che, come noto, e' frutto di una concertazione con i Comuni e le Province. Va ricordato, che nel caso dell'anno scolastico 2011/2012, l'iter e gia' stato concluso lo scorso dicembre''.
 

Condividi