PERUGIA - La procura di Perugia sta valutando in queste ore in che forma sentire il cardinale Crescenzio Sepe nell'ambito dell'inchiesta sugli appalti per i Grandi eventi. In particolare i pm Sergio Sottani e Alessia Tavarnesi stanno valutando se sia necessario ricorrere a una rogatoria con il Vaticano o se l'attuale arcivescovo di Napoli possa essere ascoltato direttamente come testimone. E' comunque possibile che il cardinale Sepe possa comparire davanti ai magistrati del capoluogo umbro gia' nei prossimi giorni.
Al prelato ha fatto riferimento mercoledi' scorso il capo della protezione civile Guido Bertolaso quando e' stato interrogato dai pm di Perugia in merito a un appartamento occupato negli anni scorsi a Roma in via Giulia. Il sottosegretario ha infatti sostenuto che la casa, della quale aveva avuto necessita' per un periodo per esigenze personali, gli venne messa a disposizione dal professor Francesco Silvano dopo che si era rivolto al cardinal Sepe, all'epoca ai vertici di Propaganda Fide. Organizzazione religiosa alla quale per Bertolaso apparteneva la casa.
Dall'indagine in corso a Perugia e' pero' emerso che proprietario dell'abitazione e' Raffaele Curi. A pagarne l'affitto nel periodo in cui li' abitava Bertolaso sarebbe stato l'architetto Angelo Zampolini. A riferirlo ai magistrati di Perugia e' stato proprio quest'ultimo che nell'inchiesta sulla cosiddetta cricca degli appalti e' accusato di avere riciclato denaro che gli investigatori sospettano provenire da Diego Anemone, uno dei personaggi centrali del fascicolo. Un aspetto sul quale sembra si stiano concentrando ora gli inquirenti perugini per chiarire la situazione. A breve potrebbe essere quindi ascoltato, sempre come persona informata dei fatti, anche il professor Silvano.
Intanto l'arcivescovo di Napoli a trascorso una mattinata di lavoro, impegnato in un incontro con alcuni sacerdoti stranieri della diocesi. A proposito delle ultime indiscrezioni sulla inchiesta sulla ''cricca degli appalti'' e all'ipotesi che il presule possa essere ascoltato dai magistrati di Perugia, in relazione alle affermazioni di Guido Bertolaso sull'appartamento di via Giulia, l'ufficio stampa della Curia risponde che, per il momento, non sono previste dichiarazioni.
Per quanto riguarda gli aspetti "diplomatici" della vicenda, c'è da considerare che la Curia di una citta' non e' area extraterritoriale, mentre i cardinali godono di alcune ''guarentigie'', cioe' esenzioni (dal servizio militare e ''da ogni prestazione personale'') e alcuni diritti particolari, come la ''liberta' di comunicazione'' con il Vaticano.
Sono questi alcuni punti centrali sulla figura dei cardinali, sui quali stanno riflettendo i pubblici ministeri di Perugia in queste ore. Le ''garanzie'' delle quali godono i cardinali derivano, si ricorda in ambienti ecclesiastici, dai rapporti tra Italia e Santa Sede. Essi sono regolati dal Trattato del Laterano (11 febbraio 1929) e dal contemporaneo Concordato (l'accordo per la revisione di quest'ultimo e' del 18 febbraio 1984), ai quali la Costituzione italiana (art. 7) rinvia per i rapporti tra Stato e Chiesa.
Secondo tali accordi ci sono alcuni edifici (impropriamente detti extraterritoriali) che, afferma il Trattato all'art.15, ''godranno delle immunita' riconosciute dal diritto internazionale alle sedi degli agenti diplomatici di Stati esteri'', cioe' alle ambasciate. Tali edifici, si sottolinea, sono alcune basiliche, sedi di universita' pontificie o di uffici e alcuni santuari. Non si fa menzione di palazzi delle curie e simili.
Per gli edifici aperti al culto (chiese, ecc.) ci sono varie norme per garantirne la liberta' ed in particolare l'art. 5 dell'Accordo del 1984: ''salvo i casi di urgente necessita', la forza pubblica non potra' entrare, nell'esercizio delle sue funzioni, negli edifici aperti al culto senza averne dato previo avviso all'autorita' ecclesiastica''.
Per quanto riguarda i cardinali, ricordano ancora fonti ecclesiastiche, di essi il Trattato si occupa all'art. 21 ''tutti i cardinali godono in Italia degli onori dovuti ai Principi del sangue ...'', nel quale (oltre che all'art. 12) si stabilisce anche il libero transito in Italia di cardinali e vescovi di tutto il mondo che si rechino in Vaticano. L'art. 10 afferma poi che ''i dignitari della Chiesa'' (e quindi certamente i cardinali) ''saranno sempre e in ogni caso rispetto all'Italia esenti dal servizio militare, dalla giuria e da ogni prestazione di carattere personale''.
L'Accordo del 1984 all'art.2 punto 2 tutela la ''liberta' di comunicazione tra Santa Sede e vescovi'' e nel protocollo addizionale al numero 2b stabilisce che: ''la Repubblica italiana assicura che l' autorita' giudiziaria dara' comunicazione all'autorita' ecclesiastica competente del territorio dei procedimenti penali promossi a carico di ecclesiastici''.
A queste ''guarentigie'' si aggiungono, se un cardinale ha passaporto diplomatico, quelle della Convenzione di Vienna per la quale, ad esempio, ne' lui personalmente ne' la sua abitazione e il suo ufficio possono essere sottoposti a misure di giurisdizione e i suoi documenti non possono essere sequestrati.
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