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Ha squillato alle 17,13 l'ultima campanella della ottava legislatura nel consiglio regionale dell'Umbria, che oggi pomeriggio a quell'ora ha chiuso i propri lavori. Poco prima l'assemblea aveva votato il disegno di legge in 113 articoli che recepisce le direttive europee (la cosiddetta ''Bolkestein'') sulla liberalizzazione dei servizi, del commercio e di altre attività produttive (16 a favore, 7 contro, Pdl e Prc, e 3 astenuti, Sel, Idv e Udc). Prima di congedare i consiglieri, il presidente dell'assemblea, Fabrizio Bracco, ha sottolineato ''il lavoro proficuo compiuto dal consiglio regionale in quest'ultimo scorcio di legislatura'', ha salutato tutti ed augurato ''buona fortuna'', ricevendo un applauso. Il provvedimento è stato discusso articolo per articolo ed è stato integrato con le proposte emendative presentate dalla Giunta regionale: sulla concertazione, a carattere vincolante, con le associazioni dei consumatori, le organizzazioni imprenditoriali, sindacali e del commercio circa la programmazione commerciale; sulla priorità tra più domande concorrenti per l'apertura di nuove grandi strutture di vendita (rinunciando a una o più medie o grandi strutture di vendita, impegnandosi all'assunzione di lavoratori posti in mobilità per chiusura di altre strutture); sulla possibilità per i Comuni di autorizzare, previa concertazione, orari di maggiore apertura per i pubblici esercizi inseriti in centri commerciali ma dotati di accesso autonomo al pubblico; sulla individuazione da parte dei Comuni – previa determinazione nella Conferenza dei servizi composta da Comune, Provincia e Regione – delle aree a vocazione turistica, in quelle di elevato valore storico e culturale, nei centri storici, nei piccoli borghi rurali e nei centri di intrattenimento e svago, che hanno facoltà di determinare senza vincoli orari ed aperture delle attività; sulla riunione di concertazione che i Comuni devono convocare entro il mese di ottobre per definire il calendario annuale delle aperture degli esercizi commerciali relative all’anno successivo, in assenza della quale il Comune non può adottare il calendario annuale; sulle procedure per il rilascio, il rinnovo o il trasferimento delle autorizzazioni al commercio su aree pubbliche dietro presentazione del documento unico di regolarità contributiva; sulle modalità per l'individuazione delle domeniche o festività in cui gli esercizi commerciali possono rimanere aperti; sulla convocazione entro il 31 marzo 2010, da parte dei Comuni, delle categorie interessate alla definizione delle aperture e delle chiusure degli esercizi commerciali. È stato approvato l'emendamento dell'Idv che chiedeva controlli più serrati sulle strutture agrituristiche e sulla loro reale natura; respinto invece quello per l'abrogazione della possibilità per i piccoli Comuni collocati lungo grandi vie di comunicazione di ospitare strutture commerciali medio grandi. Respinte anche le proposte di modifica del Pdl sulle aperture nei giorni festivi e superfestivi, per un totale di 15 aperture in deroga, oltre ad ulteriori 6 aperture per eventi di rilevanza cittadina o per le festività dei Santi patroni: in assenza di intesa con le categorie, il calendario delle aperture festive verrebbe fissato dal Comune che individua 12 domeniche o festività in deroga e fino a 4 festività speciali. Parere negativo anche sulle modifiche alla composizione della commissione regionale sugli agriturismi; sulla sospensione di ogni autorizzazione per nuove strutture commerciali fino all'emanazione degli atti di programmazione regionali e comunali; sulle misure da adottare in caso di sul mancato adeguamento di una struttura commerciale alle indicazioni dei Comuni; sull'elaborazione di un programma annuale di vigilanza e controllo sulle attività agrituristiche. SCHEDA: LA DIRETTIVA SERVIZI Il disegno di legge prevede la modifica di quelle leggi regionali (sono dieci) in contrasto con le previsioni della normativa europea. In materia di TURISMO, con riferimento alle strutture ricettive gestite in formaimprenditoriale, residenze d'epoca gestite in forma non imprenditoriale, affittacamere, bed and breakfast, è stata introdotta la Dia (Dia (dichiarazione inizio attività) con inizio dell'attività a decorrere dalla data di presentazione della dichiarazione al Comune ove ha sede la struttura, prevedendo che nella Dia il titolare dichiari di possedere una serie rilevante di requisiti volti in primis alla tutela del consumatore, quali ad esempio quelli in materia di pubblica sicurezza; di prevenzione incendi e quelli igienico-sanitari. Nella legge è stato inserito un sistema di controlli sulla veridicità e sussistenza dei requisiti dichiarati dal titolare attraverso l'introduzione di una vera e propria procedura da espletarsi obbligatoriamente da parte dei Comuni. Anche per l'apertura delle agenzie di viaggio e turismo è stata introdotta, al posto dell'autorizzazione, la Dia con inizio dell'attività a decorrere dalla data di presentazione della dichiarazione alla Provincia competente per territorio, prevedendo che nella dichiarazione il titolare dichiari di possedere i requisiti richiesti. Previsti anche in questo caso l'espletamento di controlli successivi alla Dia. In ambito SPORTIVO: il regime autorizzatorio per l'apertura di centri di attività motoria è stato mantenuto, ma è stato reso meno restrittivo prevedendo, al posto dell'autorizzazione comunale, la Dia. l'attività potrà essere avviata decorsi trenta giorni dalla dichiarazione al Comune competente per territorio. Per l'esercizio dell'attività AGRITURISTICA e di FATTORIE DIDATTICHE l'autorizzazione comunale viene sostituita dalla Dia con inizio dell'attività a decorrere dalla data di presentazione della dichiarazione al Comune ove ha sede l'attività. Per quanto riguarda il COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN FORMA ITINERANTE, è stato soppresso il riferimento, per il rilascio del titolo autorizzatorio, alla residenza e alla sede legale nel Comune, rispettivamente per il richiedente persona fisica e per le società. L'autorizzazione viene rilasciata dal Comune dove il richiedente ha eletto domicilio fiscale. Viene inoltre soppresso il requisito che impone all'interessato esclusivamente lo statuto giuridico di persona fisica o società di persone, estendendo la possibilità di esercitare l'attività anche alle società di capitali. In materia di DISTRIBUZIONE DI CARBURANTI per autotrazione sono state soppresse le restrizioni quantitative relative a distanze minime tra impianti. E' stato inoltre soppresso l'obbligo, per l' interessato, di fornire, insieme al suo servizio, altri servizi specifici, in particolare attività commerciali integrative. Riguardo l'attività di SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE la semplificazione ha riguardato la previsione di una autorizzazione di tipologia unica per tutti gli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e di bevande, rilasciata dal Comune nel cui territorio è ubicato l'esercizio, in sostituzione della distinzione tra ristorazione, somministrazione di pasti e bevande, somministrazione di bevande e attività collegate all'intrattenimento e allo svago. Lo Sportello Unico per le Attività Produttive viene individuato quale unico soggetto pubblico di riferimento territoriale per tutti i procedimenti che abbiano ad oggetto l'esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi, ivi compresi quelli di cui alla direttiva servizi, e quelli relativi alle azioni di localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione o riconversione, ampliamento o trasferimento nonché cessazione o riattivazione delle suddette attività. Per quanto riguarda il COMMERCIO sono previste varie modifiche. I Comuni, entro il 31 dicembre del 2010, dovranno provvedere alla riclassificazione delle attività commerciali esistenti nel proprio territorio secondo quanto previsto dalla nuova legge. “Le medie e le grandi strutture di vendita, in relazione alla superficie di vendita utilizzata, si suddividono nelle seguenti tipologie: M1 - medie strutture inferiori: esercizi aventi superficie di vendita compresa tra 151 e 600 mq nei comuni delle classi III e IV; superficie compresa tra 251 e 900 mq nei comuni delle classi I e II. M2 - medie strutture intermedie: esercizi aventi superficie compresa tra 601 e 1.000 mq nei Comuni delle classi III e IV; superficie compresa tra 901 e 1.500 mq nei Comuni delle classi I e II. M3 - medie strutture superiori: esercizi aventi superficie compresa tra 1.001 e 1.500 mq nei Comuni delle classi III e IV; superficie compresa tra 1.501 e 2.500 mq nei Comuni delle classi I e Il. G1 - grandi strutture inferiori: esercizi aventi superficie compresa tra 1.501 e 3.500 mq nei Comuni delle classi III e IV; superficie compresa tra 2.501 e 5.500 mq nei Comuni delle classi I e Il; G2 - grandi strutture superiori: esercizi aventi superficie di vendita maggiore a 3.500 mq nei Comuni delle classi III e IV o maggiore a 5.500 mq nei Comuni delle classi I e Il fino ad un massimo di 15.000 mq nel settore alimentare per le grandi strutture di tipologia G2 categoria A e di 20.000 mq per quelle di tipologia G2 categoria E. (Classe I, Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti; Classe II, Comuni con popolazione compresa tra 10.000 e 50.000 abitanti; Classe III, i Comuni con popolazione compresa tra 3.000 e 10.000 abitanti; Classe IV, Comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti). Nuova la tipologia del “Polo commerciale” ossia un complesso di esercizi contigui o adiacenti la cui superficie di vendita complessiva sia pari o superiore alla dimensione di una media struttura M3, comprendente almeno una media struttura di vendita e costituente un'unica entità economico commerciale. La Giunta regionale definisce inoltre i criteri di pianificazione territoriale e urbanistica riferiti al settore commerciale prevedendo in particolare gli indirizzi per l'individuazione delle aree da destinare agli insediamenti commerciali, promuovendo il contenimento dell'uso del territorio e verificando, tra l'altro, la dotazione a destinazione commerciale esistente. La Giunta, per omogeneizzare gli interventi di programmazione comunale, indica i criteri qualitativi per l'insediamento delle attività commerciali da parte dei Comuni, i quali potranno individuare delle “aree sature” dove vietare nuovi insediamenti commerciali. Per le medie strutture superiori e per le grandi strutture di vendita sarà necessaria la Conferenza di servizi ed il parere della Regione sarà obbligatorio. Non potranno essere posti vincoli o limiti quantitativi all'apertura di centri e strutture commerciali: “la Giunta regionale con proprio atto di programmazione definisce criteri e modalità per garantire il giusto bilanciamento di motivi imperativi di interesse generale quali l'ordine pubblico, la sicurezza pubblica, la sicurezza stradale, la sanità pubblica, la tutela dei consumatori, dei destinatari di servizi e dei lavoratori, l'equità delle transazioni commerciali, la lotta alla frode, la tutela dell'ambiente e dell'ambiente urbano compreso l'assetto territoriale in ambito urbano e rurale, la proprietà intellettuale, la conservazione del patrimonio storico ed artistico, la politica sociale e la politica culturale. Solo la tutela dei “motivi imperativi di interesse generale” potrà giustificare la mancata autorizzazione all'apertura di nuove strutture e quindi il limite al libero mercato. Condividi