La Costituzione repubblicana ha recentemente compiuto sessant’anni. Durante tutto questo tempo nessuno si era mai sognato, come invece sta succedendo questi mesi, di mettere in discussione i sui principi generali. Da ultimo si è segnalato il solito Ministro Brunetta, sostenendo che le riforme non dovranno riguardare solo la seconda parte della Costituzione, “ma anche la prima, a partire dall’articolo 1: stabilire che l’Italia e’ una Repubblica democratica fondata sul lavoro non significa assolutamente nulla”.
E’ bene allora ricordare il significato e l’importanza della Carta fondamentale, proprio a partire dall’articolo 1, che afferma il diritto al lavoro di tutti e il principio della sovranità popolare. Un articolo di difficile applicazione, soprattutto nell’attuale periodo storico che vede troppi giovani costretti a lavori a termine; lavori spesso sottopagati e non rapportati al livello di professionalità conseguito, tanto da far pubblicamente sostenere a rettori di illustri Università che non vale la pena cercare lavoro in Italia.
Ma è un tempo difficile per il lavoro di tutti. Troppi padri e madri affollano oramai le piazze del Paese per rivendicare il diritto al lavoro. Diritto senza il quale tutti gli altri non possono concretizzarsi. Non a caso, nel primo articolo della Costituzione, i padri fondatori della Repubblica hanno voluto affiancare ad esso il “principio della sovranità popolare”, basilare per una società democratica. Principio anch’esso disatteso da una certa visione della politica, specialmente quella economica, che offre eccellenti esempi proprio in questi giorni, nei quali la classe produttiva si rende protagonista di iniziative tese a chiudere definitivamente l’attività di stabilimenti industriali storici, per delocalizzare la produzione in nome del massimo profitto. Si tratta di episodi che segnalano il rischio che regole cariche di storia stanno cedendo a favore di un’economia che pretende di essere il solo metro di misura della società.
Il principio affermato dall’articolo 1 della Costituzione è da onorare e rispettare perché è la base per l’affermazione di un lavoro all’altezza della dignità delle persone, che spetta allo Stato garantire con la messa in campo degli interventi necessari per il conseguimento di tale obbiettivo.
La nostra è una Costituzione orientata a favore dei soggetti che richiedono maggiore protezione. E’ la riaffermazione dei movimenti sociali che hanno fatto seguito alla rivoluzione francese, e che progettavano interventi a favore dei più deboli mediante la creazione di occasioni di lavoro.
E’ per tali ragioni che è stato via via qualificato come diritto di uguaglianza o come diritto di solidarietà. Una delle caratteristiche essenziali del diritto al lavoro è il suo profilo collettivo, che implica anche la possibilità di comprimere il diritto di alcuni in funzione di un più generale interesse.
Diritto antidiscriminatorio che proibisce ogni discriminazione, diretta ed indiretta, quali le condizioni di accesso all’occupazione, i criteri di selezione e la formazione professionale.
Il diritto al lavoro non è “un diritto sociale” ma il primo ed ultimo dei diritti sociali. Ciò è da concepire in senso collettivo, altrimenti dovremmo escludere tutti coloro che non possiedono i requisiti psichici, fisici o legali per poter svolgere un’attività lavorativa. Non solo i minori, ma anche gli anziani, gli inabili e chi ad esempio deve assiste un familiare non autosufficiente. Il diritto al lavoro è proprio di tutti, anche di coloro che non lo possono esercitare individualmente.
E deve essere lavoro stabile. Oggi più che mai occorre affermare il primato del lavoro a tempo pieno ed indeterminato.
L’affermarsi anche a livello di Unione europea del diritto della concorrenza a volte condiziona l’autonomia degli Stati membri nelle scelte di politica economica, cioè nella materia più significativa per la realizzazione “materiale” del diritto al lavoro. L’articolo 1 deve essere letto nel rispetto fedele del messaggio originario. L’idea di società, una Repubblica democratica ispirata ai principi dell’uguaglianza e della solidarietà, ed il posto che in essa è riservato ai lavoratori ed ai diritti del lavoro non possono essere disconosciuti o messi in discussione nei processi di modifica della Carta costituzionale.
“il Diritto del lavoro … non si trova dietro di noi, ma è davanti a noi”.
Gerard Lyon Caen
Mercoledì
20/01/10
15:05