L'Aula di Palazzo Cesaroni ha approvato oggi, con 22 voti favorevoli, 3 contrari (Dottorini-Idv, Girolamini- Sdi Uniti nell’Ulivo, Tracchegiani-Misto) e 1 astenuto (Melasecche-Udc), la proposta di legge "Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del presidente della Giunta regionale", presentata dal capogruppo del Partito democratico, Gianluca Rossi, e già ratificata dalla Commissione per le riforme statutarie e regolamentari del Consiglio.
Presentando il testo in Aula,
GIANLUCA ROSSI (PD) ha spiegato: “Siamo per una chiara democrazia dell'alternanza, che produca, attraverso la rappresentanza, un governo stabile e certo per tutta la legislatura. Siamo per un 'bipolarismo migliore', che dia modo all’elettore, attraverso il suo voto al partito, di indicare innanzitutto l’indirizzo politico di governo. Auspichiamo un sistema che agevoli la formazione di stabili maggioranze nel Consiglio regionale, che assicuri la rappresentanza del pluralismo politico, mantenga i diritti delle minoranze e assicuri pari opportunità di accesso introducendo lo strumento della forte penalizzazione economica per favorire quello di genere. E in questo quadro bisogna avere il coraggio di dire, senza inseguire facili demagogie nuoviste o populismo, che la riforma statutaria con il mantenimento dei 30 consiglieri e del contenimento del numero dei membri dell’esecutivo, è stata decisione giusta e coerente con la scelta anche di altre regioni. Ciò presuppone una scelta per la legge elettorale che, oltre all’evidente sintonia con l’opinione pubblica e con una pratica di 'buona politica', si dimostri efficace anche rispetto alla necessità di dare maggiore forza al Consiglio regionale, in quanto meno frammentato, più coeso, più autorevole e quindi più vicino alle istanze dei cittadini e più rappresentativo dell’Umbria. Un Consiglio regionale – ha aggiunto il capogruppo del Partito democratico - capace di ascoltare meglio sia “verticalmente” attraverso le sue strutture, sia “orizzontalmente” in quanto meglio distribuito sul territorio (non dimentichiamoci il precedente squilibrio della rappresentanza tra le due circoscrizioni provinciali), attraverso i suoi consiglieri, e quindi più ricettivo rispetto alle indicazioni della società e del mondo dell’associazionismo tout court, senza mai però cadere nel localismo e per questo la scelta di un premio di maggioranza sottratto da questa come da ogni altra logica. Dobbiamo dircelo con chiarezza – ha concluso Rossi -, la forza delle istituzioni nasce dalla loro legittimazione democratica, dalla loro capacità di interpretare attese e domande sociali, di mobilitare coscienze e volontà sulle scelte da compiere e sulle innovazioni da realizzare, non su altro”.
Durante la votazione dell'articolato sono stati bocciati gli emendamenti presentati dai consiglieri Ada Girolamini (Uniti nell'Ulivo–Sdi), sulla doppia preferenza e sul rispetto delle pari opportunità tra generi, e Oliviero Dottorini (Idv), sul collegamento diretto tra i candidati nella lista regionale (“listino”) e il partito di provenienza. È stata invece approvata la proposta emendativa, avanzata da Mauro Tippolotti e Pavilio Lupini (Sinistra per l'Umbria), che consente a “partiti e gruppi politici presenti in Consiglio regionale che abbiano effettuato dichiarazioni di collegamento con almeno un partito, un movimento o un gruppo politico costituiti in gruppo parlamentare in entrambe le Camere all'inizio della legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi” di non raccogliere le firme per la presentazione delle liste.
COME FUNZIONA LA NUOVA LEGGE
Il presidente della Giunta regionale viene eletto a suffragio universale e diretto, contestualmente con il rinnovo del Consiglio regionale. Le candidature a presidente della Giunta devono essere presentate all'Ufficio centrale regionale da parte di un delegato del candidato tra le ore 8 del trentesimo giorno e le ore 12 del ventinovesimo giorno antecedente alla votazione. La presentazione della candidatura è accompagnata dalla dichiarazione di collegamento con uno o più gruppi di liste, dall'accettazione del collegamento da parte del candidato presidente, nonché dal certificato d'iscrizione del candidato nelle liste elettorali di un qualsiasi Comune della Repubblica. Viene proclamato eletto presidente della Giunta regionale il candidato che ha conseguito il maggior numero di voti validi in ambito regionale.
Il presidente della Giunta fa parte del Consiglio regionale e sono eletti consiglieri i candidati alla carica di presidente della Giunta non risultati eletti e collegati a liste che abbiano conseguito almeno un seggio. A questo fine viene utilizzato l'ultimo dei seggi eventualmente spettanti alle liste circoscrizionali collegate con il medesimo candidato non eletto alla carica di presidente della Giunta. Se tutti i seggi spettanti alle liste collegate siano stati assegnati con quoziente intero in sede circoscrizionale, l'Ufficio centrale regionale utilizza quello assegnato alla lista provinciale che ha conseguito la minore cifra elettorale espressa in termini percentuali del relativo quoziente circoscrizionale. I candidati alla presidenza della Giunta regionale che cessano dalla carica di consigliere regionale, per dimissioni o altra causa, sono surrogati dai candidati nelle liste provinciali i cui seggi sono stati riservati per la loro elezione. Il Consiglio regionale è composto da 30 membri, di cui 24 eletti sulla base di liste provinciali concorrenti e 6 eletti con il sistema maggioritario sulla base di liste regionali (cosiddetto 'listino'), insieme con il presidente della Giunta.
Le liste per le elezioni del Consiglio regionale devono essere presentate e ammesse in entrambe le circoscrizioni con lo stesso contrassegno. In ogni lista provinciale nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi dei candidati; in caso di quoziente frazionario si procede all'arrotondamento all'unità più vicina. I movimenti e i partiti politici presentatori di liste provinciali che non abbiano rispettato la proporzione di cui al presente comma sono tenuti a versare alla Regione una somma pari al rimborso delle spese elettorali fino a un massimo della metà, in misura direttamente proporzionale ai candidati in eccesso rispetto al numero minimo consentito. Le liste devono essere presentate da un minimo di 750 a un massimo di 1.100 elettori iscritti nelle liste elettorali di Comuni compresi nelle circoscrizioni fino a 100.000 abitanti; da 1.200 a 1.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di Comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 100.000 abitanti e fino a 500.000 abitanti; da 2.000 a 2.500 elettori inscritti nelle liste elettorali di Comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 500.000 abitanti e fino a 1.000.000 di abitanti; da 2.400 a 3.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di Comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 1.000.000 di abitanti".
Non è ammessa la presentazione di contrassegni riproducenti simboli o elementi caratterizzanti simboli che, per essere usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento, possano trarre in errore l'elettore. Nessuna sottoscrizione è richiesta per le liste provinciali, con simbolo anche composito o diverso da quello di singoli partiti o movimenti, che sono espressione di partiti o movimenti costituiti in gruppo consiliare, escluso il gruppo misto, già presente in Consiglio regionale al momento della convocazione dei comizi, o costituiti in gruppo del Parlamento nazionale, anche in una sola delle Camere, nella legislatura in corso alla stessa data. La legge prevede che la coalizione vincente possa contare su una quota di almeno il 60 per cento dei seggi disponibili. Nel caso in cui in seguito alla ripartizione dei seggi la coalizione ne ottenga una percentuale inferiore, verrà assegnata una quota aggiuntiva di seggi fino al raggiungimento del 60 per cento dei seggi del Consiglio. Alla coalizione o alla lista non collegata la presidente eletto, spetteranno il 35 per cento dei seggi del Consiglio, a condizione che la coalizione o la lista abbia
ottenuto almeno il 25 per cento dei seggi.
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