STATUTO PROVVISORIO DELLA FASE COSTITUENTE DELLA FEDERAZIONE DELLA SINISTRA
Preambolo
La Federazione della Sinistra è un progetto politico aperto, avviato dal Partito della Rifondazione Comunista, dal Partito dei Comunisti Italiani, dall’Associazione “Socialismo 2000” e dall’Associazione “Lavoro-Solidarietà” rivolto a tutti i soggetti politici, associazioni, movimenti e singole persone che vogliono impegnarsi per il superamento del capitalismo e del patriarcato.
Art. 1. Adesione alla Federazione
1. Possono iscriversi alla Federazione della Sinistra le donne e gli uomini, cittadine/i italiane/i e immigrate/i, che abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età e che indipendentemente dall’etnia, dalle convinzioni filosofiche e religiose, ne accettino il programma politico e lo statuto.
2. Sono automaticamente iscritte/i alla Federazione della Sinistra presso il comitato territoriale o di lavoro di riferimento, tutte/i le/gli iscritte/i al Partito della Rifondazione Comunista, al Partito dei Comunisti Italiani, all’Associazione “Socialismo 2000” e all’Associazione “Lavoro-Solidarietà” (d’ora innanzi denominati “Soggetti Promotori”).
3. Possono aderire alla Federazione della Sinistra tutte le associazioni che ne condividono il manifesto politico e lo statuto, sia a livello nazionale che a livello territoriale. Per le modalità concrete di adesione si rinvia ad apposito regolamento che verrà approvato dal Coordinamento Politico Nazionale.
4. L’adesione alla Federazione della Sinistra, può avvenire anche tramite internet, secondo le modalità definite dal Coordinamento Politico Nazionale.
5. La quota minima di iscrizione per coloro che aderiscono esclusivamente alla federazione è fissata in 20 euro.
6. L’iscrizione alla Federazione è incompatibile con l’appartenenza ad associazioni segrete o che comportino un particolare vincolo di riservatezza o i cui principi ispiratori contraddicano i valori e le scelte dalla Federazione.
Art. 2 Organizzazione della Federazione
1. La Federazione della Sinistra è organizzata in Comitati, Federazioni Provinciali e Federazioni Regionali.
2. La Federazione ritiene requisito fondamentale per la sua organizzazione la rappresentanza paritaria di uomini e donne. Per questo motivo, nella composizione degli organismi dirigenti si deve tener conto della necessità di valorizzare la differenza di genere.
3. Ogni decisione su ogni atto o incarico della Federazione, a qualunque livello organizzativo, richiede una maggioranza dei 2/3 delle/dei votanti, salvo ove diversamente disposto.
4. Tutti i soggetti promotori fanno parte degli organismi dirigenti; in ciascuno di essi nessuna organizzazione federata può esprimere la maggioranza assoluta delle/dei componenti.
5. Si considerano Organizzazioni Federate i Soggetti Promotori, nonché tutti gli altri soggetti che hanno richiesto e ottenuto l’adesione alla Federazione secondo le modalità stabilite dall’art. 1 del presente statuto.
6. Adeguata rappresentanza dovrà essere riconosciuta alle/agli iscritte/i alla Federazione non facenti parte dei soggetti promotori, nonché delle organizzazioni federate.
7. Le/I rappresentanti dei soggetti promotori sono membri di diritto dei consigli e dei coordinamenti politici di livello omologo.
Art. 3 Il comitato
1. Il comitato costituisce l’istanza di base della Federazione. Possono essere costituiti comitati territoriali di livello comunale o intercomunale e, nelle realtà metropolitane, di livello municipale e nei luoghi di lavoro.
2. Ogni comitato elegge un consiglio politico, che a sua volta elegge un coordinamento politico e una/un portavoce.
3. Nei comitati con meno di 50 aderenti, l’assemblea delle/degli iscritte/i assume le funzioni di consiglio politico.
4. I comitati possono sperimentare ulteriori forme di aggregazione che favoriscano l’allargamento della Federazione.
Art. 4 La Federazione Provinciale
1. L’ insieme dei comitati di un territorio provinciale costituisce la Federazione Provinciale.
2. Ogni Federazione Provinciale elegge un Consiglio Provinciale, che a sua volta elegge un Coordinamento Politico e una/un Portavoce.
3. In vigenza del presente statuto provvisorio, gli organismi dirigenti di cui al comma precedente sono nominati secondo criteri stabiliti dai Soggetti Promotori Nazionali.
Art. 5 La Federazione Regionale
1. Tutte le Federazioni Provinciali di una stessa regione costituiscono la Federazione Regionale.
2. Preso atto della prossima scadenza elettorale regionale che coinvolgerà la maggior parte delle regioni italiane, in vigenza del presente statuto provvisorio, tutte le Federazioni Regionali saranno rette da un organismo provvisorio composto dalle/dai segretarie/i o presidenti delle Organizzazioni Federate.
Art. 6 La Federazione Nazionale
1. L’insieme delle organizzazioni territoriali, provinciali e regionali costituisce la Federazione Nazionale.
2. La Federazione nazionale è retta da un Consiglio nazionale, un Coordinamento Politico Nazionale ed una/un Portavoce.
3. In vigenza del presente statuto provvisorio e sino al Congresso fondativo della Federazione, il Consiglio Nazionale e il Coordinamento Politico Nazionale sono nominati, secondo criteri pattuiti tra gli stessi, dai Soggetti Promotori.
Art. 7 Il Consiglio Politico Nazionale
Il Consiglio Politico Nazionale definisce gli orientamenti politici di particolare rilevanza; convoca il Congresso Nazionale della Federazione e ne approva il relativo regolamento congressuale.
Art. 8 Il coordinamento Politico Nazionale
1. Il Coordinamento Politico Nazionale attua la linea politica della Federazione durante la fase costituente; decide le iniziative e le manifestazioni nazionali, nonché le modalità di partecipazione della Federazione alle elezioni che si dovessero tenere durante la fase costituente; può costituire gruppi di lavoro tematici indicandone le/i coordinatrici/tori. Nomina altresì un comitato di amministrazione della Federazione e approva il regolamento di gestione finanziaria della stessa.
2. Il Coordinamento Politico Nazionale predispone altresì il regolamento congressuale; assicura il regolare svolgimento del congresso e ne coordina le attività; a tal fine nomina la Commissione di garanzia, definisce i criteri per la partecipazione delle/dei dirigenti nazionali ai dibattiti precongressuali e alle assemblee congressuali; verifica il rispetto del pluralismo e coordina lo sforzo organizzativo.
Art. 9 La/Il Portavoce Nazionale
1. La/Il Portavoce nazionale esprime la linea politica della Federazione cosi come definita dal coordinamento politico; interviene, dopo consultazione informale con le/i rappresentanti dei soggetti federati, sui fatti rilevanti dell’attualità politica; presiede la delegazione della Federazione negli incontri con altri partiti e rappresentanze istituzionali; convoca il Consiglio Nazionale e il Coordinamento Politico Nazionale.
2. Il ruolo di Portavoce sarà ricoperto a rotazione paritaria dai quattro Soggetti Promotori, che provvederanno a indicare per questo ruolo una/un loro rappresentante.
Art. 10 Il finanziamento della Federazione
1. I mezzi finanziari della Federazione sono costituiti dai proventi del tesseramento di coloro che aderiscono esclusivamente alla Federazione, dalla sottoscrizione volontaria delle/dei cittadini, dalle entrate delle iniziative politiche della Federazione e dai contributi delle organizzazioni federate.
2. Il finanziamento della Federazione avviene nella più assoluta trasparenza, rifiutando ogni contributo che possa condizionarne le libere scelte politiche.
Art. 11 Simbolo della Federazione
Il simbolo della Federazione è quello che è stato utilizzato nelle ultime elezioni europee, così come modificato per accordo unanime dei Soggetti Promotori.
Art. 12 Strumenti di comunicazione della Federazione
Gli strumenti e i mezzi di comunicazione della Federazione sono dati dalla collaborazione e dalla sinergia da quelli già utilizzati dalle Organizzazioni Federate, nonché dall’attivazione di un sito internet nazionale della Federazione o da altri strumenti che il Coordinamento Politico Nazionale ritiene opportuno attivare.
Art. 13 Norma transitoria e finale
1. Il presente statuto provvisorio disciplina la vita e l’attività della Federazione sino al Congresso fondativo che si terrà entro il dicembre 2010. In quella sede, sarà approvato il nuovo statuto su proposta dei Soci Promotori, per la cui approvazione è necessario il voto favorevole dei 2/3 le/i componenti dell’assemblea congressuale.
2. In occasione del congresso fondativo, il 25 % delle/dei componenti dei consigli politici sarà nominato dalle Organizzazioni Federate, secondo le regole democratiche delle rispettive organizzazioni e in misura paritaria tra le stesse.
05/12/2009
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