I punti cardine della bozza di legge elettorale regionale: elezione diretta del candidato presidente vincente, mentre vengono eletti direttamente (senza preferenza) quei candidati presidenti collegati a coalizioni che hanno ottenutio almeno un seggio. Il listino non sparisce ma viene trasformato: diventa premio di maggioranza che scatta integralmente in caso di vittoria. I nomi proposti dalla coalizione vincente diventano consiglieri regionali. Il premio di maggioranza consiste in sei consiglieri. Altre due particolarità della legge: le elezione dei consiglieri avverrà su base provinciale (due le circoscrizioni) per aumentare la rappresentatività di Terni altamente penalizzato in passato. I gruppi politici attualmente rappresentanti in Consiglio regionale non hanno bisogno di raccogliere firme; basterà la presentazione del simbolo e della lista fatta dal rappresentante regionale del partito o movimento. I consiglieri passano da 36 a 30 più il candidato presidente vincente.La preferenza è unica.
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Di seguito pubblichiamo il testo integrale della bozza su cui la Commissione statuto della Regione tornerà a riunirsi il 21 settembre
Art. 1 (Recepimento)
Art. 2 (Elezione diretta del Presidente della Regione. Nomina a Consigliere regionale del candidato alla carica di Presidente della Regione che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore)
Art. 3 (Numero dei Consiglieri regionali)
Art. 4 (Ripartizione tra le circoscrizioni provinciali. Assegnazione dei seggi alle circoscrizioni)
Art. 5 (Convocazione dei comizi per la rinnovazione del Consiglio regionale e per l'elezione del Presidente della Giunta regionale)
Art. 6 (Liste e candidature)
Art. 7 (Modifiche alla legge n. 108 del 1968)
ART. 8 (Modifiche alla legge n. 43 del 1995)
Art. 9 (Norme di prima attuazione)
Art. 1 (Recepimento)
1. All'elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale si applicano le disposizioni della presente legge.
2. Per quanto non espressamente previsto e in quanto compatibili con la presente legge sono recepite la legge 17 febbraio 1968, n. 108 (Norme per l'elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale) e la legge 23 febbraio 1995, n. 43 (Nuove norme per l'elezione dei Consigli delle Regioni a statuto ordinario), così come integrate dall’articolo 5 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1, con le successive modificazioni e integrazioni.
3. Si applicano, inoltre, in quanto compatibili con la presente legge, le altre disposizioni statali o regionali, anche di natura regolamentare, vigenti in materia.
Art. 2 (Elezione diretta del Presidente della Regione. Nomina a Consigliere regionale del candidato alla carica di Presidente della Regione che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore)
1. Il Presidente della Regione, ai sensi dell'articolo 63 dello Statuto regionale, è eletto a suffragio universale e diretto, contestualmente con il rinnovo del Consiglio regionale.
2. Presso l'Ufficio centrale regionale sono presentate le candidature a Presidente della Giunta regionale da parte di un delegato del candidato dalle ore 08,00 del trentesimo giorno alle ore 12,00 del ventinovesimo giorno antecedenti quelli della votazione.
3. La presentazione della candidatura è accompagnata dalla dichiarazione di collegamento con uno o più gruppi di liste, dall'accettazione del collegamento da parte del candidato Presidente, nonché dal certificato d'iscrizione nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica del candidato.
4. La presentazione della candidatura e la dichiarazione di collegamento devono essere autenticate da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 (Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale) e successive modifiche e integrazioni.
5. La candidatura di ciascun candidato Presidente è valida se accompagnata dalla dichiarazione di accettazione, autenticata da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge n. 53/1990, e successive modifiche e integrazioni, contenente delega a un elettore a effettuare il deposito di cui al comma 2.
6. L'Ufficio centrale regionale ammette, entro ventiquattro ore dalla presentazione, le candidature alla carica di Presidente se conformi alla presente legge, comunica senza indugio agli Uffici delle due circoscrizioni l'avvenuta ammissione delle liste aventi il medesimo contrassegno ed effettua il sorteggio tra i candidati alla carica di Presidente ai fini del relativo ordine di stampa sulla scheda.
7. Sono candidati alla Presidenza della Giunta regionale i capilista delle liste regionali di cui all’articolo 1, comma 3 della legge n. 43/1995.
8. È proclamato eletto Presidente della Giunta regionale il candidato che ha conseguito il maggior numero di voti validi in ambito regionale.
9. Il Presidente della Giunta regionale, ai sensi dell’articolo 42 dello Statuto regionale, fa parte del Consiglio regionale. Sono altresì eletti consiglieri regionali i candidati alla carica di Presidente della Regione, non risultati eletti, collegati a ciascuna lista che abbia ottenuto almeno un seggio. A questi fini è utilizzato l'ultimo dei seggi eventualmente spettanti alle liste circoscrizionali collegate con il medesimo candidato non eletto alla carica di Presidente della Regione oppure, qualora tutti i seggi spettanti alle liste collegate siano stati assegnati con quoziente intero in sede circoscrizionale, l'Ufficio centrale regionale procede all'attribuzione di un seggio aggiuntivo, del quale si tiene conto per la determinazione della conseguente quota percentuale di seggi spettanti alle liste di maggioranza in seno al Consiglio regionale.
Art. 3 (Numero dei Consiglieri regionali)
1. Ai sensi dell’articolo 42 dello Statuto regionale, oltre al Presidente eletto, il Consiglio regionale è composto da trenta (30) membri, di cui ventiquattro (24) eletti sulla base di liste provinciali concorrenti e sei (6) eletti con il sistema maggioritario, insieme con il Presidente della Giunta regionale, sulla base di liste regionali, nei modi previsti dalle disposizioni della legge n. 43/1995.
2. Le liste per le elezioni del Consiglio regionale devono essere presentate e ammesse in entrambe le circoscrizioni con lo stesso contrassegno.
3. In ogni gruppo di liste provinciali nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi dei candidati; in caso di quoziente frazionario si procede all'arrotondamento dell'unità più vicina. I movimenti e i partiti politici presentatori di liste che non abbiano rispettato la proporzione di cui al presente comma sono tenuti a versare alla Giunta regionale l'importo del rimborso delle spese elettorali di cui alla legge 3 giugno 1999, n. 157 (Nuove norme in materia di rimborso delle spese per consultazioni elettorali e referendarie e abrogazione delle disposizioni concernenti la contribuzione volontaria ai movimenti e partiti politici), fino a un massimo della metà, in misura direttamente proporzionale ai candidati in più rispetto a quello minimo consentito. Il Presidente della Regione determina con proprio decreto l'ammontare della somma.
4. A pena di inammissibilità, la lista regionale è composta in modo da comprendere almeno un candidato residente per ciascuna delle province della Regione.
Art. 4 (Ripartizione tra le circoscrizioni provinciali. Assegnazione dei seggi alle circoscrizioni)
1. Il terzo comma dell'articolo 2 della legge n. 108 del 1968 è sostituito dal seguente:
"La determinazione dei seggi del Consiglio regionale e l'assegnazione di essi alle singole circoscrizioni provinciali sono effettuate con decreto del Presidente della Regione emanato contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi”.
Art. 5 (Convocazione dei comizi per la rinnovazione del Consiglio regionale e per l'elezione del Presidente della Giunta regionale)
1. Il secondo comma dell'articolo 3 della legge n. 108 del 1968 è sostituito dal seguente:
"Le elezioni del nuovo Consiglio possono essere effettuate a decorrere dalla quarta domenica precedente il compimento del quinquennio. Nei casi di scioglimento del Consiglio regionale, previsti dallo Statuto, si procede all'indizione delle nuove elezioni del Consiglio e del Presidente della Regione entro tre mesi.".
2. Il quarto comma dell'articolo 3 della legge n. 108 del 1968 è sostituito dal seguente:
"Le elezioni sono indette con decreto del Presidente della Regione.".
Art. 6 (Liste e candidature)
1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 9 della legge n. 108 del 1968, nelle prime elezioni regionali successive all'entrata in vigore della presente legge, le liste provinciali e regionali, con simbolo anche composito, che sono espressione di partiti o movimenti rappresentati da gruppi consiliari già presenti in Consiglio o costituiti in gruppo parlamentare nella legislatura in corso al momento della indizione delle elezioni, anche in una sola delle Camere, sono esonerate dalla sottoscrizione degli elettori. In tal caso la delega alla presentazione della lista viene effettuata dal legale rappresentante del gruppo o del partito, il quale può, a sua volta, sub delegare un altro soggetto, con atto autenticato da notaio.
2. Il comma 2 dell'articolo 9 della legge n. 108 del 1968 è sostituito dal seguente:
“Le liste devono essere presentate:
a) da almeno 750 e da non più di 1.100 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni fino a 100.000 abitanti;
b) da almeno 1.200 e da non più di 1.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 100.000 abitanti e fino a 500.000 abitanti;
c) da almeno 2000 e da non più di 2.500 elettori inscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 500.000 abitanti e fino a 1.000.000 di abitanti;
d) da almeno 2.400 e da non più di 3.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 1.000.000 di abitanti”.
3. Il numero 4 del comma 8 dell'articolo 9 della legge n. 108 del 1968 è sostituito dal seguente:
"4) un modello di contrassegno, anche figurato, in triplice esemplare. Non è ammessa la presentazione di contrassegni identici o confondibili con quelli presentati in precedenza ovvero con quelli riproducenti simboli usati tradizionalmente da altri partiti o gruppi politici. A tali fini costituiscono elementi di confondibilità, congiuntamente o isolatamente considerati, oltre alla rappresentazione grafica e cromatica generale, i simboli riprodotti, i singoli dati grafici, le espressioni letterali, nonché le parole o le effigi costituenti elementi di qualificazione degli orientamenti o finalità politiche connesse al partito o alla forza politica di riferimento. Non è ammessa, inoltre, la presentazione da parte di altri partiti o gruppi politici di contrassegni riproducenti simboli o elementi caratterizzanti simboli che, per essere usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento, possano trarre in errore l'elettore. Non è neppure ammessa la presentazione di contrassegni riproducenti immagini o soggetti religiosi. Infine, non è ammessa la presentazione di contrassegni che non siano stati ammessi a precedenti consultazioni elettorali per effetto di un provvedimento giurisdizionale pronunciato negli ultimi tre anni, trasmesso dagli interessati all'organo preposto alla ricezione e ammissione delle liste e delle candidature".
Art. 7 (Modifiche alla legge n. 108 del 1968)
1. Alla legge n. 108/1968 sono apportate le seguenti modifiche:
a) il numero 2) del comma 8 dell’articolo 15 è sostituito dal seguente:
“2) determina, per ciascuna lista, la cifra elettorale regionale ed il numero dei voti residuati. Successivamente procede alla somma dei predetti voti per tutte le liste aventi lo stesso contrassegno”.
b) il numero 3) del comma 8 dell’articolo 15 è sostituito dal seguente:
“3) procede alla assegnazione ai predetti gruppi di liste dei seggi indicati al numero 1) seguendo la graduatoria decrescente delle cifre elettorali conseguite a livello regionale.
Nell’ambito della stessa lista procede successivamente alla assegnazione dei seggi alla circoscrizione nella quale la lista provinciale ha conseguito la maggiore cifra elettorale in termini percentuali.
In caso di parità delle cifre elettorali di cui al primo periodo, divide la somma dei voti residuati di tutti i gruppi di liste per il numero dei seggi da attribuire; nell'effettuare la divisione trascura la eventuale parte frazionaria del quoziente. Il risultato costituisce il quoziente elettorale regionale”. “Divide, poi, la somma dei voti residuati di ogni gruppo di liste per tale quoziente: il risultato rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascun gruppo nel caso disciplinato dal secondo periodo del numero 3) del comma 8. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati ai gruppi che abbiano ottenuto le maggiori cifre elettorali e, in caso di parità di quest’ultime, ai gruppi per i quali le ultime divisioni hanno dato maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quei gruppi che abbiano avuto maggiori voti residuati. A parità anche di questi ultimi si procede a sorteggio”. “I seggi spettanti a ciascun gruppo di liste sono attribuiti nelle singole circoscrizioni alle rispettive liste a partire dalle liste provinciali che abbiano ottenuto le maggiori cifre elettorali ai sensi della lettera a) del comma 3) e, in caso di parità di quest’ultime, sono attribuiti seguendo la graduatoria decrescente dei voti residuati espressi in percentuale del relativo quoziente circoscrizionale. A tal fine si moltiplica per cento il numero dei voti residuati di ciascuna lista e si divide il prodotto per il quoziente circoscrizionale.”. “Qualora in una circoscrizione fosse assegnato un seggio ad una lista i cui candidati fossero già stati tutti proclamati eletti dall'Ufficio centrale circoscrizionale, l'Ufficio centrale regionale attribuisce il seggio alla lista di un'altra circoscrizione proseguendo nella graduatoria anzidetta”.
c) i commi 9, 10 e 11 dell’articolo 15 sono abrogati.
e) al primo periodo del numero 3) del comma 13 dell’articolo 15 le parole “qualora il gruppo di liste o i gruppi di liste provinciali collegate alla lista regionale di cui al numero 2) abbiano conseguito una percentuale di seggi pari o superiore al 50 per cento dei seggi assegnati al consiglio, proclama eletti i primi candidati compresi nella lista regionale fino alla concorrenza del 10 per cento dei seggi assegnati al consiglio;” sono sostituite dalle seguenti: “proclama quindi eletto il candidato alla Presidenza della Giunta regionale e assegna gli altri sei seggi compresi nella lista regionale di cui al numero 2);”.
f) il quarto periodo del numero 3) del comma 13 dell’articolo 15 è sostituito dal seguente:
“I seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati ai gruppi che hanno conseguito le maggiori cifre elettorali e, in caso di parità di cifre elettorali, ai gruppi per i quali le divisioni di cui ai periodi secondo e terzo hanno dato i maggiori resti”.
g) il quinto periodo del numero 3) del comma 13 dell’articolo 15 è sostituito dal seguente:
“I seggi spettanti a ciascun gruppo di liste sono attribuiti nelle singole circoscrizioni secondo le modalità di cui ai periodi quinto e seguenti del numero 3) del comma 8”.
h) il numero 4) del comma 13 dell’articolo 15 è abrogato.
i) il numero 5) del comma 13 dell’articolo 15 è abrogato.
l) il numero 7) del comma 13 dell’articolo 15 è sostituito dal seguente:
“nel caso in cui la verifica prevista al numero 6) dia esito negativo, verifica se il totale dei seggi conseguiti dalla lista regionale e dai gruppi di liste provinciali ad essa collegate sia pari o superiore al 60 per cento dei seggi assegnati al consiglio; qualora tale seconda verifica dia esito negativo, assegna alla lista regionale una quota aggiuntiva di seggi che, tenuti fermi i seggi attribuiti ai sensi del numero 3 e quelli attribuiti in ambito provinciale, consenta di raggiungere il 60 per cento del totale dei seggi del consiglio nella composizione così integrata con arrotondamento all'unità inferiore; tali seggi sono ripartiti tra i gruppi di liste collegate ai sensi dello stesso numero 3), secondo, terzo, quarto, quinto e sesto periodo”.
m) il numero 8) del comma 13 dell’articolo 15 è sostituito dal seguente:
“nel caso in cui la verifica prevista al numero 6) abbia dato esito positivo, verifica se il totale dei seggi conseguiti dalla lista regionale e dai gruppi di liste provinciali ad essa collegate sia pari o superiore al 60 per cento dei seggi assegnati al consiglio; qualora tale seconda verifica dia esito negativo effettua le operazioni di cui al numero 7).
n) il comma 14 dell’articolo 15 è sostituito dal seguente:
“14. Dei seggi assegnati nel caso di cui ai numeri 7) e 8) del comma tredici si tiene conto ai fini dei restanti seggi da attribuire tra i gruppi di liste provinciali non collegati alla lista regionale di cui al numero 2) del comma 13. A tale scopo è utilizzato l’ultimo dei seggi eventualmente spettante alle liste provinciali non collegate alla lista regionale di cui al numero 2) del medesimo comma 13 ad iniziare da quella che ha conseguito la minore cifra elettorale”.
ART. 8 (Modifiche alla legge n. 43 del 1995)
1. Al primo periodo del comma 3, dell’articolo 1 dopo le parole “Un quinto dei consiglieri assegnati a ciascuna regione” sono aggiunte le seguenti: “, oltre al candidato alla Presidenza della Giunta regionale,”.
2. Al terzo periodo del comma 3, dell’articolo 1 le parole “in non meno della metà delle” sono sostituite dalle seguenti: “in entrambe le”.
3. Al quinto periodo del comma 3, dell’articolo 1 le parole “dall’articolo 9, comma 6, primo periodo, del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533” sono sostituite dalle seguenti: “dal comma 2 dell'articolo 9 della legge n. 108 del 1968 e successive modificazioni ed integrazioni”.
4. Al comma 5, dell’articolo 1 le parole “alla metà” sono sostituite dalle seguenti: “al numero”.
Art. 9 (Norme di prima attuazione)
1. Nelle prime elezioni regionali successive all'entrata in vigore della presente legge e in deroga a quanto previsto dall'articolo 9, primo comma, della legge n. 108 del 1968 e dall'articolo 2, comma 2, della presente legge le candidature a Presidente e le liste dei candidati devono essere presentate dalle ore 08,00 del ventiseiesimo giorno alle ore 12,00 del venticinquesimo giorno antecedenti quello ultimo della votazione.
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