L'accesso indiscriminato a tutti gli atti del procedimento riguardante Dino Boffo da parte dei
giornalisti e quindi la divulgazione dei documenti può ''recare pregiudizio al diritto alla riservatezza delle parti private coinvolte nel procedimento''.
E' quanto scrive il gip di Terni Pierluigi Panariello nel provvedimento con il quale ha autorizzato il rilascio solo della copia del decreto penale di condanna nei confronti del direttore di Avvenire. Parere favorevole alla messa a disposizione dei giornalisti degli atti di indagine era stato espresso dal procuratore di Terni Fausto Cardella. Il magistrato ha tra l'altro sostenuto come sia ''indubbio che la vicenda Boffo, innescata da articoli apparsi su alcuni quotidiani, abbia assunto una notevole, determinante rilevanza giornalistica e generale, anche in
relazione a taluni aspetti controversi che hanno formato spunto di dibattito su quotidiani''. Il procuratore ha inoltre sottolineato che sulla vicenda ''sono state annunciate anche
interrogazioni parlamentari''.
La scelta di rendere disponibile per i giornalisti il decreto penale di condanna nei confronti del
direttore di Avvenire, Dino Boffo, omettendo tuttavia i nome della parte lesa, salvaguarda il diritto di cronaca. E' uno dei passaggi della parte centrale del dispositivo con il quale il gip di Terni Pierluigi Panariello ha disposto l'accesso per i giornalisti al solo decreto penale di condanna e non a tutti gli atti.
''Considerato che il diritto di cronaca deve essere inteso come libertà di divulgare e pubblicare fatti - ha scritto il gip - e che, pertanto, tale diritto nella fattispecie appare salvaguardato attraverso il rilascio di copia del decreto penale di condanna conclusivo del procedimento, con la cancellazione delle generalità della persona offesa e del suo difensore, a tutela del diritto alla riservatezza di questi ultimi, trattandosi di un fatto oggettivo accertato con decisione irrevocabile e, quindi, suscettibile di essere divulgato anche a mezzo di cronaca giornalistica, nell'interesse generale alla conoscenza di fatti di pubblico interesse, mentre i presupposti per l'esercizio di tale diritto non appaiono ricorrere con riferimento ai singoli atti processuali, suscettibili di varie interpretazioni e che quindi non appare opportuno fare uscire dalla più appropriata sede giudiziaria''.
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