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PERUGIA - ''Crediamo che il grave problema del consumo e abuso di alcol da parte dei minori meriti interventi e azioni vere, serie, efficaci, invece di ridursi al clamore su ordinanze, come quella assunta dal sindaco di Milano, che si limitano a ribadire divieti esistenti e non hanno nulla di nuovo. E sulle azioni vere, serie ed efficaci, invitiamo le istituzioni umbre, Regione, Comuni, Asl, al confronto, offrendo la nostra massima collaborazione''. Lo ha detto Romano Cardinali, presidente del sindacato dei pubblici esercizi Fipe-Confcommercio della provincia di Perugia, interviene su un tema di grande attualita' questi giorni ''spinto dalla necessita' di ristabilire una corretta informazione, soprattutto a vantaggio degli stessi giovani e delle loro famiglie''. ''E' stupefacente - ha spiegato - che l'ordinanza assunta dal sindaco Moratti sia stata salutata con grande clamore, come una grande novita', un provvedimento decisivo di contrasto al dilagante fenomeno dell'abuso di alcol da parte dei minori. L'ordinanza e tutte quelle analoghe assunte da altri sindaci, non aggiunge niente alla situazione preesistente, infatti il divieto di vendita e somministrazione di alcol ai minori e' sancito dall'art. 689 del codice penale. Quindi vieta qualcosa che era gia' vietato, compresa la vendita da asporto, per cui le bevande alcoliche non possono essere consegnate nemmeno in confezione a chi ha meno di 16 anni''. Un chiarimento, secondo Fipe-Confcommercio della provincia di Perugia, e' necessario anche sugli aspetti sanzionatori. In caso di violazione del divieto imposto dal codice penale la condanna comporta, nel caso di pubblici esercizi, la revoca delle licenza se trattasi del titolare, nonche' la sospensione dell'esercizio fino ad un massimo di due anni anche se il reato e' commesso da un dipendente, mentre se trattasi di cessioni effettuate dalle altre categorie commerciali la pena accessoria e' la sospensione dell'esercizio fino a due anni. ''Il paradosso - ha spiegato Cardinali - e' che le ordinanze con le quali alcuni sindaci hanno ritenuto di estendere alla vendita il divieto previsto dall'articolo 689 prevedono una sanzione amministrativa per la violazione dello stesso divieto. Si arriva dunque a prevedere una sanzione pecuniaria per una condotta colpita con sanzione penale e che, comunque, viene ad incidere su una fattispecie disciplinata da norma penale. Il che determina serie perplessita' sulla legittimita' del provvedimento amministrativo. Ma soprattutto - badando alla sostanza - abbiamo un alleggerimento della sanzione in caso di vendita di alcol ai minori. Altro che giro di vite!'' Alla luce di questi chiarimenti, Romano Cardinali propone un approccio al problema piu' complesso ''la questione sulla quale dobbiamo interrogarci ed agire non e' solo quella della vendita di alcol, ma del consumo ed abuso, ad eta' sempre piu' basse. All'interno della Confcommercio, sia la Fipe che il sindacato dei locali da ballo Silb hanno condotto iniziative informative sui rischi dell'eccesso di alcol, anche in relazione alle stragi del sabato sera. Ma per quanto riguarda i locali notturni abbiamo anche verificato che per evitare gli eccessi non basta il divieto di servire alcool dopo le due di notte, perche' i giovani lo aggirano acquistando prima e altrove gli alcolici, e arrivando nei locali gia' ubriachi''. Condividi