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PERUGIA – Il calendario venatorio proposto dalla Giunta per la prossima stagione venatoria 2009/2010 presenta delle innovazioni rispetto alla passata stagione. “Innanzitutto – ha spiegato l’assessore regionale alla caccia, Lamberto Bottini - va precisato che continua l’impegno delle istituzioni umbre nel favorire un equilibrio tra le varie forme di caccia e nel predisporre provvedimenti più incisivi nel contenimento della specie cinghiale per ridurre in maniera importante i danni all’agricoltura. Questo calendario quindi, frutto anche del contributo della consulta faunistico venatoria, può rappresentare una risposta alle articolate attese provenienti dal mondo venatorio. Per quanto riguarda il prelievo del cinghiale è stata ipotizzata una diversa modalità di gestione della specie, modulandola, sia attraverso il periodo normalmente previsto dalla stagione venatoria che va dal 18 ottobre al 17 gennaio, sia attraverso interventi speciali di contenimento che sono già stati attivati. Insieme alle Province inoltre – ha aggiunto - si è definito che i contenimenti debbano cadere anche nelle giornate del 20-23-27 settembre e del 1 e 4 ottobre. Per cercare una maggiore sinergia tra queste due modalità (prelievo venatorio ed interventi di contenimento) la Giunta si è impegnata ad apportare alcune modifiche al regolamento regionale n. 34 ‘Prelievo venatorio della specie cinghiale’ per rendere più incisivo ed efficace il prelievo durante la stagione venatoria soprattutto rispetto alle modalità di tabellazione del settore occupato e all’orario di inizio della battuta che sarà anticipato”. “Anche quest’anno – continua l’assessore - sono previste due giornate di preapertura collocate nel primo giorno utile del mese, mercoledì 2 e nella domenica successiva, il 6. In questi due giorni il prelievo è consentito esclusivamente da appostamento ad alcune specie di avifauna tra cui tortora e colombaccio. Per evitare un’ eccessiva pressione sulla specie colombaccio, è stata posta una limitazione di carniere in queste due giornate, a 5 capi”. Bottini ha precisato che “la scelta di proseguire su questa impostazione è dettata dall’opportunità di coordinamento con i calendari delle regioni limitrofe e dall’oramai consolidata scelta condivisa dalla quasi totalità delle Regioni italiane di non effettuare il prelievo alla selvaggina stanziale prima delle fine di settembre”. Un’ulteriore novità è stata introdotta per quanto riguarda l’allestimento degli appostamenti temporanei, sempre nei due giorni della preapertura, con l’obbligo di utilizzare strutture artificiali in tela, facilmente rimovibili e che non creano alcun impatto sull’ambiente. “Inoltre – ha concluso l’assessore Bottini - è stato previsto un allungamento dei tempi per l’addestramento dei cani nonché un posticipo della chiusura alla lepre al 20 dicembre”. IL TESTO DEL CALENDARIO Pubblichiamo il testo del calendario venatorio preadottato dalla Giunta regionale che sarà oggetto nei prossimi giorni di un’ampia concertazione. SPECIE CACCIABILI E PERIODI A 1) il 2 e 6 settembre 2009 esclusivamente da appostamento alle seguenti specie : TORTORA - COLOMBACCIO - CORNACCHIA GRIGIA – GHIANDAIA - GAZZA - MERLO - GERMANO REALE - MARZAIOLA - ALZAVOLA; 2) dal 20 settembre al 31 dicembre 2009 alle seguenti specie: TORTORA - MERLO - ALLODOLA - COLOMBACCIO - QUAGLIA - STARNA - FAGIANO - PERNICE ROSSA – SILVILAGO - CONIGLIO SELVATICO; 3) dal 20 settembre 2009 al 31 gennaio 2009 alle seguenti specie: GERMANO REALE - MARZAIOLA - ALZAVOLA - CORNACCHIA GRIGIA - GHIANDAIA - GAZZA - BECCACCIA - BECCACCINO - CANAPIGLIA - CESENA - CODONE - COLOMBACCIO - FISCHIONE - FOLAGA - FRULLINO - GALLINELLA D'ACQUA - MESTOLONE - MORETTA - MORIGLIONE - PAVONCELLA - PORCIGLIONE - TORDO BOTTACCIO - TORDO SASSELLO - VOLPE; 4) dal 20 settembre al 16 dicembre 2009 alla specie: LEPRE; 5)dal 18 ottobre 2009 al 17 gennaio 2010 alla specie CINGHIALE nelle forme consentite. Nel mese di ottobre la caccia al CINGHIALE in battuta è consentita nei giorni di giovedì e domenica; dal 1 novembre la caccia al CINGHIALE in battuta è consentita esclusivamente nei giorni di giovedì, sabato e domenica; le Amministrazioni provinciali anche sulla base delle indicazioni della Giunta regionale, in relazione all’attività di controllo della specie effettuata direttamente ai sensi dell’art 28 della legge regionale n.14/94, predispongono gli interventi di contenimento alla specie cinghiale nei giorni 20-23-27 settembre e 1 e 4 ottobre; 6) Le Amministrazioni provinciali possono autorizzare, con le modalità previste dal regolamento regionale 27 luglio 1999, n. 23, la caccia di selezione alle specie DAINO – CAPRIOLO - CERVO e MUFLONE, in zone determinate, con sufficiente consistenza, dal 1 agosto al 31 ottobre 2009 e dal 2 gennaio al 28 febbraio 2010, in modo articolato per ciascuna classe di sesso e di età delle specie considerate; il prelievo è consentito per cinque giorni alla settimana, fermo restando il silenzio venatorio nei giorni martedì e venerdì; il prelievo può avvenire anche nel caso di terreno coperto da neve. 7) nelle aziende faunistico venatorie il prelievo delle specie consentite, ad eccezione degli ungulati i cui periodi sono indicati ai precedenti punti 5) e 6), effettuato comunque nel rispetto dei piani di prelievo autorizzati dalle Amministrazioni provinciali, inizia il 20 settembre 2009 e termina il 31 dicembre 2009, con esclusione delle specie FAGIANO, VOLPE, GERMANO REALE, COLOMBACCIO che possono essere prelevate fino al 31 gennaio 2010. Nelle aziende agri turistico venatorie il prelievo delle specie consentite ha inizio il 2 settembre 2009 e finisce il 31 gennaio 2010. B) DIVIETI: 1) E’ vietato abbandonare bossoli o altri rifiuti durante l'attività venatoria; gli stessi dovranno essere recuperati prima dello spostamento dal luogo di caccia; 2) E’ vietata la preparazione degli appostamenti temporanei mediante taglio di piante da frutto o comunque di interesse economico, o con l’impiego di parti di piante appartenenti alla flora spontanea protetta; 3) Il giorno 4 ottobre 2009 è vietato l’esercizio venatorio in tutto il Comune di Assisi. 4) La caccia è vietata, per dieci anni, nelle aree boscate percorse da incendi, ai sensi del comma 1 dell'art. 10 della legge 21 novembre 2000, n.353, in materia di incendi boschivi. I comuni provvedono al censimento e alla redazione degli elenchi e delle relative perimetrazioni, delle aree boschive percorse da incendi negli ultimi cinque anni. 5) Nel territorio destinato alla caccia programmata, nel periodo compreso tra il 1 gennaio ed il 31 gennaio 2010 la caccia alla selvaggina migratoria è consentita esclusivamente da appostamento fisso o temporaneo con o senza l’ausilio del cane. Nello stesso periodo la caccia alla beccaccia ed agli acquatici (di cui al punto 3 della lett. A), in forma vagante, con o senza l’ausilio del cane, è consentita all’interno di superfici boscate ed in prossimità dei corpi idrici. L’uso del cane da seguita e da tana è consentito limitatamente alla caccia alla volpe in battuta, previo nulla osta degli ATC. GIORNI Dl CACCIA: Nel mese di settembre la caccia è consentita i giorni: mercoledì 2, domenica 6, domenica 20, mercoledì 23, sabato 26, domenica 27, mercoledì 30; a partire dal 1 ottobre 2009 e per l'intera stagione venatoria, la caccia è consentita per tre giorni alla settimana a scelta del cacciatore, fermo restando il silenzio venatorio nei giorni martedì e venerdì. Nel periodo compreso tra il 1 ottobre ed il 30 novembre 2009 la caccia d'appostamento alla selvaggina migratoria in tutto il territorio regionale è consen¬tita per 2 ulteriori giornate alla settimana con esclusione del martedì e del venerdì; in questo periodo il cacciatore deve annotare sul tesserino le 2 ulteriori giornate barrando solamente la apposita casella corrispondente, indicata dalla dicitura: migratoria gg aggiuntive (1 ott. - 30 nov.), ferma restando, per la caccia vagante, la limitazione a tre giornate settimanali. D) GIORNATA VENATORIA. L'esercizio venatorio è consentito secondo gli orari di seguito specificati: il 2 e 6 settembre dalle ore 6,15 alle ore 13; dal 20 settembre al 30 settembre dalle ore 6,20 alle ore 19,15; dal 1 ottobre al 15 ottobre dalle ore 6,30 alle ore 18,45; dal 16 ottobre al 24 ottobre dalle ore 6,45 alle ore 18,30; dal 25 ottobre al 15 novembre dalle ore 6,00 alle ore 17,15 (ora solare); dal 16 novembre al 30 novembre dalle ore 6,15 alle 17,00; dal 1 dicembre al 15 dicembre dalle ore 6,30 alle ore 16,45; dal 16 dicembre al 31 dicembre dalle ore 6,45 alle ore 16,45 dal 1 gennaio al 15 gennaio dalle ore 6,45 alle ore 17,15; dal 16 gennaio al 31 gennaio dalle ore 6,30 alle 17,30. Fanno eccezione: o la caccia di selezione agli ungulati è consentita fino ad un'ora dopo il tramonto; o la caccia alla beccaccia inizia un’ora dopo gli orari di cui sopra; E) CARNIERE Per ogni giornata di caccia a ciascun titolare di licenza è consentito abbattere i seguenti capi di selvaggina: 1. FAGIANO - STARNA – PERNICE ROSSA - LEPRE COMUNE - CONIGLIO SELVATICO: due capi complessivamente di cui una sola LEPRE e una sola STARNA; (2) QUAGLIA e TORTORA: 10 capi complessivamente; 3. TORDO - MERLO – CESENA e ALLODOLA: 20 capi complessivamente; 4. ALZAVOLA- CANAPIGLIA- CODONE - FISCHIONE - GERMANO REALE - MARZAIOLA - MESTOLONE - MORETTA- MORIGLIONE - FOLAGA - GALLINELLA D'ACQUA – PORCIGLIONE - BECCACCINO - FRULLINO - PAVONCELLA: 10 capi complessivamente; 5. COLOMBACCIO: 10 capi (il 2 e 6 settembre 5 capi); 6. BECCACCIA: 3 capi. Il numero massimo complessivo di capi di selvaggina migratoria che è consentito abbattere giornalmente è di 20 unità. F) APPOSTAMENTI. Gli appostamenti fissi e temporanei di caccia di cui agli articoli 24, 25 e 26 della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14, sono disciplinati nel modo seguente: 1. Gli appostamenti fissi non possono essere installati ad una distanza inferiore a mt. 400 dai confini dei seguenti ambiti territoriali: Oasi di protezione; Zone di ripopolamento e cattura; Centri pubblici e privati di riproduzione di fauna selvatica. Un appostamento fisso non può essere installato a meno di mt. 200 da un altro appostamento fisso. Un appostamento fisso al Colombaccio non può essere installato ad una distanza inferiore a mt. 500 da un altro appostamento fisso al Colombaccio. Gli appostamenti fissi al Colombaccio possono avere anche di più di un capanno purché si trovino tutti entro un raggio di mt. 50 dal capanno principale. La distanza tra due appostamenti al Colombaccio si misura dal capanno principale. 2.Gli appostamenti temporanei di caccia non possono essere installati a distanza inferiore a mt. 200 da appostamenti fissi e a meno di mt. 100 dai confini delle Oasi di protezione, delle Zone di ripopolamento e cattura e dai Centri pubblici e privati di riproduzione di fauna selvatica o da altro appostamento temporaneo. 3. Negli appostamenti fissi e temporanei è vietata la caccia alle seguenti specie di selvaggina: LEPRE, FAGIANO, STARNA,PERNICE ROSSA, BECCACCIA e BECCACCINO. 4. In ciascun appostamento, sia fisso che temporaneo, con esclusione di quelli per la caccia al COLOMBACCIO ed agli Acquatici, la caccia non può essere esercitata da più di due persone contemporaneamente. (5) Negli appostamenti fissi è consentito l'uso di richiami vivi nel limite massimo di 40 unità di cattura e 40 unità di allevamento; negli appostamenti temporanei tale limite è di 10 unità di cattura e 10 unità di allevamento. È vietato usare o detenere, durante l'esercizio della caccia, richiami vivi accecati o mutilati e richiami acustici a funzionamento meccanico, elettromeccanico o elettromagnetico con o senza amplificazione del suono. 6. Il cacciatore al termine dell’attività venatoria ha l’obbligo di rimuovere i residui derivati dall’esercizio venatorio e, nei terreni coltivabili, ha l’obbligo di rimuovere tutti i materiali usati per l’allestimento dell’appostamento. Nell’allestimento dell’appostamento è consentita l’apposizione di materiale vegetale secco nel campo di tiro. 7. E’ proibita la caccia in botte. 8. Il giorno 2 e 6 settembre l’occupazione del sito e l’installazione degli appostamenti temporanei non possono essere effettuati prima di dodici ore dall’orario di caccia di cui al punto D e l’appostamento temporaneo deve essere allestito esclusivamente con capanni in tela. 9. E’ assolutamente vietato segnare in qualsiasi modo e con qualunque mezzo il luogo in cui si allestirà l’appostamento temporaneo. G) DISCIPLINA DELLA CACCIA NEI VALICHI MONTANI E NELLE ZONE A PROTEZIONE SPECIALE. E’ vietato qualsiasi tipo di attività venatoria a meno di mt. 1.000 dai valichi montani indicati nell’elenco in calce al presente Calendario venatorio. Nelle Zone a protezione speciale (ZPS) non ricadenti all’interno di ambiti protetti: è vietata l’attività venatoria il giorno 2 e 6 settembre; è vietata l’attività di addestramento cani; nel mese di gennaio è consentita l’attività venatoria in forma vagante, ad eccezione della caccia agli ungulati, solamente nei giorni di giovedì e domenica; nel mese di gennaio è consentita l’attività venatoria da appostamento fisso per due giornate alla settimana a scelta tra giovedì, sabato e domenica; Nelle zone umide naturali e artificiali (compresi i prati allagati) ed in una fascia di rispetto di 150 metri dai loro confini è vietato l’uso dei pallini di piombo; L’abbattimento di esemplari appartenenti alla specie moretta (Aythya fuligula). H) TESSERINO PER L’ESERCIZIO VENATORIO. Per ogni giornata di caccia l'intestatario del tesserino venatorio deve annotare sullo stesso in modo indelebile e negli spazi all'uopo destinati, la giornata prescelta al momento dell’inizio dell’attività venatoria che avviene con il caricamento dell’arma, e, al termine della stessa, il numero dei capi abbattuti appartenenti alle specie di cui ai punti 2,3,4,5 e 6 della lettera E); i capi appartenenti alle specie di cui al punto 1 della stessa lettera E) devono essere annotati subito dopo l'abbattimento. Il tesserino deve essere riconsegnato, entro il 31 marzo. Per ottenere il rilascio del tesserino per la successiva stagione venatoria si deve conservare ed esibire la ricevuta timbrata dalla Provincia o dall’associazione che ne attesta l’avvenuta riconsegna. I) ADDESTRAMENTO E ALLENAMENTO CANI. L'addestramento e l'allenamento dei cani è consentito dal 16 al 30 agosto 2009 e dall’7 al 16 settembre 2009, dall’alba fino alle ore 12 e dalle ore 16 al tramonto, escluso il martedì e il venerdì di ciascuna settimana, in tutto il territorio regionale, con l'eccezione dei terreni in attualità di coltivazione, ai cacciatori iscritti o titolari di appostamento fisso in un A.T.C. umbro; le Amministrazioni provinciali per esigenze di coordinamento con le province confinanti, possono apportare modifiche al periodo stabilito per l'addestramento dei cani. L'addestramento e l'allenamento dei cani è consentito a non meno di mt. 500 dalle Aziende faunistico-venatorie. L) CONTROLLO DELLE SPECIE:Per ragioni di tutela del patrimonio faunistico, delle produzioni agricole e zootecniche o per motivi sanitari, le Amministrazioni provinciali possono autorizzare, con le modalità previste dall'art. 19 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 e dall'art. 28 della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14, piani di controllo, anche mediante abbattimento, di specie di fauna selvatica o ridurre i periodi di caccia a determinate specie. RESIDENZA VENATORIA. 1. Possono esercitare l’attività venatoria negli ambiti territoriali di caccia dell'Umbria i cacciatori non residenti in regione, provenienti da regioni o province, con cui siano stati stabiliti protocolli d'intesa interregionali o interprovinciali ai sensi degli artt. 11,12 e 13 del regola¬mento regionale 3 aprile 1995, n. 19, per la gestione degli ambiti territoriali di caccia. I Comitati di Gestione degli Ambiti Territoriali di Caccia possono ammettere quote di cacciatori extraregionali, non superiori a cento unità per ciascuna regione di provenienza, indipen¬dentemente dalla formalizzazione di accordi, purché si siano verificate le condizioni di reciprocità di accesso. 2. I cacciatori in possesso della residenza venatoria in Umbria possono esercitare l’attività venatoria a partire dal primo giorno della stagione. I cacciatori che hanno scelto la residenza venatoria in regioni diverse dall’Umbria possono esercitare l’attività venatoria a partire dalla terza domenica di settembre. 3. La caccia alla sola selvaggina migratoria, per un massimo di 20 giornate, mediante prenotazione giornaliera, può essere svolta in Umbria dai cacciatori provenienti dalle regioni che hanno aderito al sistema interregionale di teleprenotazione o che hanno stipulato specifici accordi con la Regione Umbria, in applicazione dell'art. 11 del regolamento regionale n. 19/95, a partire dal 1 ottobre. 4. La Regione, le Province e i Comitati di Gestione degli Ambiti Territoriali di Caccia possono stabilire, nell’ambito delle intese per la mobilità dei cacciatori, accordi di reciprocità che prevedano la ammissione dei cacciatori a partire dal primo giorno della stagione venatoria, in deroga al precedente punto 2). 5. Le Province possono per i soli cacciatori non residenti anagraficamente in Umbria, apportare modifiche ai periodi stabiliti per le specie cacciabili per esigenze di coordinamento con le altre Province. PARCHI NATURALI E AREE CONTIGUE: E’ vietata l'attività venatoria nel territorio dei Parchi naturali e delle aree naturali protette, così come individuate dalla legge regionale 3 marzo 1995, n. 9 e nel territorio del Parco nazionale dei Monti Sibillini, così come individuato dal decreto del Presidente della Repubblica 6 agosto 1993. In applicazione dell'art. 7 della legge regionale 13 maggio 2002, n. 7, all'interno delle aree contigue del parco del Monte Cucco e del parco fluviale del Tevere così come delimitate dalla L.R. n. 9/95 possono esercitare la caccia coloro che hanno la residenza venatoria nell’ATC dove ricade l’area. Per quanto non previsto nel presente Calendario venatorio si applica la legge 11 febbraio 1992, n. 157 e la legge regionale 17 maggio 1994, n. 14 e successive modifiche. ELENCO VALICHI MONTANI Provincia di Perugia: Villa Corgna e Ranchicchi - Comune di Lisciano Niccone dalla località Belvedere a quota mt. 702 alla località Poggio Castelluccio a quota mt. 741. Provincia di Terni: Piano Peloni - Comuni di Guardea e Avigliano Umbro, dalla località Monte Pianicel Grande a quota mt. 895 a M. Castellari a quota mt. 836. Condividi