PERUGIA – La Giunta regionale dell’Umbria ha adottato la nuova legge sugli indennizzi per i danni dei cinghiali all’agricoltura (“Norme per l’attuazione del fondo regionale per la prevenzione e l’indennizzo dei danni arrecati alla produzione agricola dalla fauna selvatica e inselvatichita e dall’attività venatoria”) che abroga la norma precedente (legge n. 23, risalente all’agosto ’96) e sarà ora trasmessa al Consiglio regionale per la discussione e approvazione definitiva.
Il testo si propone una diversa gestione della fauna selvatica, puntando sul contenimento e la prevenzione dei danni alle coltivazioni, piuttosto che sull’indennizzo a posteriori.
L’intento, fanno rilevare all’assessorato alla caccia della Regione, è quello di fronteggiare, in sede legislativa, i notevoli cambiamenti intervenuti negli ultimi anni. L’obiettivo prioritario non è quello di incrementare i fondi per gli indennizzi, ma quello di sviluppare le forme di prevenzione, corrispondendo in questo modo alle esigenze più volte segnalate dalle associazioni agricole.
Sul piano del risarcimento dei danni, è comunque riconosciuto il diritto all’indennizzo integrale e non più percentuale con l’eliminazione della franchigia, anche se questo obiettivo sarà raggiunto con una progressione di tre anni: 75% per il 2009, 85% per il 2010, 100% dal 2011 in poi (attualmente, nel territorio libero, il rimborso “copre” al massimo il 70% del danno riconosciuto).
L’attività venatoria si dovrà svolgere sulla base di piani annuali di gestione, che devono prevedere ben definite quote di abbattimento, cercando così di limitare il numero dei capi di fauna selvatica a livelli “sopportabili” dall’ambiente e dall’agricoltura.
Le Comunità Montane, in qualità di enti gestori dei Parchi, possono stipulare accordi con le Province o gli Ambiti Territoriali di Caccia, per l’attuazione degli interventi di contenimento programmati.
Le nuove procedure consentiranno tempi più brevi per il completamento dell’istruttoria ed il riconoscimento dell’indennizzo. Le competenze territoriali per la gestione delle procedure sono così suddivise: gli ATC si occuperanno dei danni verificatisi nel territorio libero alla caccia e nelle zone di ripopolamento e cattura gestite, mentre alle Province competono gli ambiti protetti e i danni causati alla zootecnia. Il testo del ddl, fanno notare all’assessorato, è stato ripetutamente discusso dalla Consulta faunistico venatoria, al fine di realizzare la convergenza delle esigenze del mondo agricolo e di quello venatorio, e comunque potrà essere ulteriormente migliorato in Commissione o in Consiglio regionale.
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