Preg.mo Direttore,

con la sentenza n. 87/2018 della Corte dei Conti, Sez. Giurisdizionale per la Regione Umbria, pubblicata in data 22.11.2018, e riguardante le note vicende di Umbria Mobilità, il Collegio umbro ha respinto la domanda di condanna per danno erariale avanzata della Procura, dichiarando il difetto di giurisdizione e condannando l’organo inquirente al rimborso delle spese legali nei confronti dei convenuti.

In qualità di difensore del Sen. Gianluca Rossi, chiamato in giudizio nella sua veste di componente della Giunta Regionale nel periodo oggetto di indagine, ritengo pienamente condivisibile l’esito del percorso logico-giuridico seguito dalla Corte, che ha recepito molte delle argomentazioni proposte dalle difese dei convenuti.

In particolare il Collegio, dopo aver tracciato un’ampia e puntuale ricostruzione del quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, ha riaffermato il principio per cui la responsabilità amministrativa dei rappresentanti dell’Ente, che detiene una partecipazione azionaria in società di diritto privato, sussiste solo allorquando sia provato che questi ultimi abbiano cagionato, in conseguenza di una condotta attiva o anche omissiva nell’esercizio dei diritti spettanti al socio, una diminuzione del valore della partecipazione.

A tale riguardo, il Collegio ha evidenziato che, nel caso di specie, tutte le azioni intraprese dalla Giunta regionale sono state chiaramente ispirate, al contrario di quanto affermato dalla Procura, dall’esigenza di tutelare il valore della quota di partecipazione azionaria della Regione, attraverso specifiche misure dirette a sostenere finanziariamente la società (in un periodo, peraltro, caratterizzato dalla crisi del sistema bancario e dalla conseguente difficoltà nel reperire liquidità), evitandone così il fallimento.

Sul punto, il Collegio ha avuto modo di chiarire come, ferma restando l’insindacabilità delle scelte di natura politica, nelle decisioni assunte dalla Giunta regionale non sia ravvisabile alcun profilo di manifesta irragionevolezza o arbitrarietà, essendo queste ultime indirizzate a garantire la salvaguardia della continuità aziendale e, con essa, la conservazione di centinaia di posti di lavoro ed il mantenimento della funzionalità di un servizio pubblico essenziale.

In tale ottica, la Corte ha, altresì, segnalato come la Procura, al di là delle mere affermazioni di principio, non sia stata in grado di dimostrare non solo l’esistenza del preteso danno erariale, ma nemmeno la possibilità di percorrere proficuamente soluzioni alternative, con ciò confermando la piena legittimità dell’operato dei componenti della Giunta.

Nel ringraziarla per la cortese disponibilità Le porgo i miei migliori saluti.

Perugia, 23 novembre 2018.

Avv. Alessandro Formica

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