La legge disciplina l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di rifiuti e bonifica delle aree inquinate; definisce gli indirizzi del
Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti e i contenuti dei Piani di Ambito, stabilisce le priorità da conseguire per realizzare la gestione del ciclo
integrato dei rifiuti, in particolare: il contenimento della crescita dei rifiuti gli obiettivi minimi di raccolta differenziata, individuando premi e
sanzioni per il loro raggiungimento; il rafforzamento del sistema impiantistico nell’ottica di conseguire più elevate prestazioni ambientali del sistema attraverso il conferimento dei rifiuti al loro corretto
destino; la minimizzazione del ricorso a discarica; la realizzazione di una rete di impianti dedicati a rifiuti speciali attraverso i quali possa
essere conseguita la tendenziale autosufficienza del sistema gestionale Nel rispetto delle indicazioni normative (Direttiva Europea e D.Lgs.152/2006) il ciclo integrato dei rifiuti è costituito dalle seguenti
fasi elencate in ordine di priorità di importanza e da realizzare contestualmente: riduzione alla fonte della quantità e pericolosità di rifiuti (la Regione emanerà al proposito uno specifico ‘Programma di
prevenzione e riduzione della produzione dei rifiuti’, contenente indirizzi e criteri incentivanti o penalizzanti, per promuovere azioni finalizzate alla prevenzione e riduzione della produzione dei rifiuti da
parte di soggetti pubblici e privati; raccolta differenziata finalizzata al riciclo reimpiego riutilizzo dei rifiuti; gli obiettivi di raccolta
differenziata (65per cento al 2012) sono di gran lunga superiori a quelli stabiliti dalla recente Direttiva europea (50per cento al 2020); recupero di materia e successivamente di energia dalle frazioni di rifiuto
non altrimenti riciclabili o recuperabili; la previsione di dotazione di un sistema impiantistico dedicato al recupero energetico delle componenti
di rifiuti residui previo ottimizzazione di tutte le opzioni di recupero ancora presenti; trattamento e lo smaltimento finale dei rifiuti con impianti e tecnologie idonee a garantire il rispetto della salute umana e dell’ambiente. La Gestione dei rifiuti speciali si baserà: sulla riduzione della produzione; sull’invio al recupero; sulla diminuzione della pericolosità e
sull’ottimizzazione delle fasi di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento; sul principio generale di garantire la tendenziale autonomia di smaltimento dei rifiuti prodotti a livello regionale quando criteri di
efficacia, efficienza ed economicità lo consentono.
Il piano regionale definisce: le integrazioni tra il sistema di trattamento e smaltimento dei rifiuti speciali e quello dei rifiuti urbani individuando opportunità che potrebbero comportare sicuri benefici in
termini tecnici ed economici
La legge, nel rispetto delle indicazioni normative, disciplina l’esercizio delle funzioni amministrative tra Regione, Province, Comuni, Ambiti Territoriali Integrati (ATI) e Agenzia Regionale per la Protezione
dell'Ambiente (ARPA). Per garantire l’esercizio di funzioni di coordinamento è prevista una forte azione da parte della Regione. Sono istituiti al proposito: il
Comitato di coordinamento per la gestione del Piano regionale e l’Osservatorio regionale sulla produzione, raccolta, recupero, riciclo e smaltimento dei
rifiuti. Tali organismi controlleranno l’effettiva attuazione del Piano verificando il raggiungimento degli obiettivi previsti. Le province esercitano le funzioni di: vigilanza e controllo di tutte le
attività di gestione dei rifiuti; verifica e monitoraggio degli interventi di bonifica; iscrizione e verifiche tecniche delle comunicazioni di inizio
attività (procedure semplificate; funzioni amministrative in materia di rilascio dell’autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti e di rinnovo e rilascio delle autorizzazioni.
I comuni esercitano le funzioni relative al controllo del corretto conferimento da parte degli utenti del servizio di raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati e provvedono all’irrogazione delle relative sanzioni.
L’ambito territoriale integrato (ATI) assolve a tutte le funzioni relative all’organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. L'ATI, nel rispetto delle linee guida regionali, adotta il Piano
d’Ambito (PdA) e ne controlla l’attuazione con particolare riferimento all’evoluzione dei fabbisogni di smaltimento e recupero ed all’offerta impiantistica
disponibile e necessaria. L'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (Arpa) provvede alla
realizzazione e alla gestione di un sistema informativo di tutti i dati inerenti la gestione dei rifiuti, trasmessi da comuni, province, ATI. All’Arpa
è attribuita la competenza della gestione del programma di monitoraggio del piano regionale di gestione dei rifiuti, l’organizzazione e il funzionamento dell’ Osservatorio regionale.
L’ATI aggiudica il servizio di gestione dei rifiuti urbani mediante gara disciplinata dalle disposizioni comunitarie e nazionali L’ATI sede dell’impianto di trattamento termico, sulla base di specifico
accordo di programma con gli altri ATI interessati, procede all’affidamento della progettazione, costruzione e gestione dell’impianto nel rispetto di
quanto previsto dalla vigente normativa europea in materia privilegiando il ricorso alle migliori tecnologie disponibili che garantiscano alta
efficienza, elevati standard di protezione ambientale e costi di gestione sostenibili.
La Regione applica a carico dell'ATI che non abbia conseguito gli obiettivi di raccolta differenziata, una sanzione amministrativa variabile da un minimo di € 2 ad un massimo di € 5 per ciascuna tonnellata di
rifiuti avviati a smaltimento in eccedenza rispetto ai suddetti obiettivi. L’onere è ripartito dall’ATI tra i comuni che non abbiano raggiunto le percentuali previste dal relativo Piano d’ambito.
La Regione promuove e coordina iniziative e campagne di comunicazione e informazione al cittadino, finalizzate a fornire informazioni in ordine alla programmazione regionale di settore ed alle conseguenti scelte
operative, anche per promuovere comportamenti conformi alle esigenze di riduzione, riutilizzo, valorizzazione, recupero e smaltimento dei rifiuti.
La tariffa di conferimento dei rifiuti agli impianti di trattamento e smaltimento sono approvate dall’ATI unitamente all’approvazione del progetto degli impianti. La tariffa comprende l’indennità di disagio
ambientale e il contributo per lo svolgimento delle attività poste in capo all’ARPA. L’indennità di disagio ambientale è destinata ai comuni nel cui
territorio è ubicato l’impianto e a quelli che comunque risentono delle ricadute ambientali conseguenti all’attività di gestione dell’impianto. La
tariffa per la gestione dei rifiuti urbani costituisce il corrispettivo per lo svolgimento del servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed è applicata in forma differenziata o puntuale
(singoli utenti, gruppi di utenti, frazioni, quartieri, unità minime). Gli ATI adottano il regolamento per la definizione delle tariffe a carico degli utenti del servizio di gestione integrata dei rifiuti. Per le utenze domestiche possono essere previste agevolazioni tariffarie a favore degli utenti (cittadini virtuosi) che hanno contribuito alla riduzione della
produzione di rifiuti; Per le utenze non domestiche possono essere previste riduzioni tariffarie a favore degli utenti che hanno dimostrato di avere attivato o modificato processi produttivi finalizzati a ridurre
la produzione di rifiuti assimilati; avviato a recupero presso terzi la quantità di rifiuti differenziati, in particolare della frazione organica umida per la produzione di compost di qualità; aderito a intese o progetti finalizzati a contenere la produzione o la pericolosità dei rifiuti. In aggiunta alle agevolazioni tariffarie possono essere previste agevolazioni
sociali in favore dei titolari di utenze domestiche che versino in condizioni di disagio sociale ed economico.
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