PERUGIA - Con ordinanza del 30 aprile ’09, il Presidente della Provincia di Perugia Giulio Cozzari revoca le ordinanze n. 1 del 25 maggio 2006 (disposizioni su attingimenti e concessioni di derivazione) e n. 4 del 13 agosto 2008 (emanata per fronteggiare la situazione di emergenza nel settore dei prelievi idrici dovuta ad uno stato generalizzato di siccità e valevole fino a revoca della stessa). Inoltre, ordina ai titolari di licenza di attingimento annuale e/o di concessione di derivazione e a coloro che hanno presentato domanda di concessione preferenziale o di riconoscimento di antico diritto o domanda di concessione di derivazione in sanatoria dai corpi idrici della Provincia di Perugia il rispetto delle seguenti disposizioni: esporre alla pompa il cartellino plastificato allegato alla licenza annuale di attingimento; rispettare gli orari ed i giorni di divieto di attingimento; installare e mantenere in piena efficienza il misuratore di portata, per coloro che ne sono obbligati in licenza e/o concessione, con conseguente sospensione dell’irrigazione in caso di rottura fino alla riparazione; munire l’impianto di pompaggio di apparato che impedisca il risucchio della fauna ittica.
Inoltre, ordina il rispetto del disposto dell’art. 18 c. 6 lett. b) del Piano di Bacino del Fiume Tevere II stralcio funzionale per il Lago Trasimeno - PS2, (che dispone la sospensione delle licenze di attingimento durante tre giorni della settimana ad esclusione dell’uso idropotabile, in caso di decremento del livello del lago rispetto allo zero idrometrico compreso tra i 75 ed i 99 cm; la sospensione totale delle licenze di attingimento e delle concessioni durante tre giorni della settimana, nonché il divieto assoluto di prelievo diretto nelle sei ore più calde della giornata, ad esclusione dell’uso idropotabile, in caso di decremento del livello del lago rispetto allo zero idrometrico compreso tra i 100 ed i 119 cm; la sospensione totale delle licenze e delle concessioni ad esclusione dell’uso idropotabile, in caso di decremento del livello del lago rispetto allo zero idrometrico maggiore di 120 cm) ad esclusione dell’uso idropotabile e di quelli che garantiscono la restituzione totale della risorsa idrica, secondo le seguenti modalità: sospensione delle licenze di attingimento dal Lago Trasimeno ed immissari nei giorni di martedì, venerdì e domenica, in caso di decremento del livello del lago, rispetto allo zero idrometrico, compreso tra i 75 ed i 99 cm; sospensione totale delle licenze di attingimento e delle concessioni dal Lago Trasimeno ed immissari nei giorni di martedì, venerdì e domenica e dalle ore 12:00 alle ore 18:00 dei restanti giorni, in caso di decremento del livello del lago, rispetto allo zero idrometrico, compreso tra i 100 ed i 119 cm; sospensione totale delle licenze e delle concessioni, in caso di decremento del livello del lago, rispetto allo zero idrometrico, maggiore di 120 cm.
Questa ordinanza è valida a partire dalle ore 24 del giorno 30 aprile ’09 ed è valevole fino a revoca della stessa. A coloro che non osservino le disposizioni dell’ordinanza si applicheranno le seguenti sanzioni: sanzione amministrativa pecuniaria da €. 200,00 ad €. 2.000,00, per chi non ottempera alle disposizioni di cui al punto 2 lett. d, ai sensi dell’art. 46 c. 1 lett. w) della L.R. n. 15 del 22 ottobre 2008; sanzione amministrativa pecuniaria da €. 200,00 ad €. 2.000,00, per chi non ottempera alle disposizioni di cui al punto 2 lett. a, b, c e punto 3, ai sensi dell’art. 46 c. 1 lett. ff) della L.R. n. 15 del 22 ottobre 2008.
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