Il sindaco di Foligno prenda provvedimenti per limitare le sale da gioco.
Bisogna ringraziare i volontari delle 21 associazioni che hanno aderito allo SlotMob Fest e raccolto le firme di 500 folignati contro il gioco d'azzardo. Sinistra Italiana si unisce ai tanti che hanno chiesto al Presidente della Repubblica di intervenire contro un meccanismo che rende lo Stato Italiano dipendente dai profitti derivanti dal gioco d'azzardo legalizzato. A questa meritoria petizione, che il Sindaco Mismetti ha sottoscritto, ci piacerebbe che venisse affiancata una seria strategia di contrasto che intervenga immediatamente sul nostro territorio. E' necessario che L'Amministrazione Comunale si attivi per costruire una mappatura degli esercizi che contengono apparecchi per il gioco d'azzardo, segnalando anche attraverso un apposito marchio NoSlot quali sono invece quelli che hanno rinunciato a questa forma di guadagno, in modo che possano essere valorizzati.
Per questo abbiamo depositato una mozione per chiedere inoltre che, come già accaduto in altre città come Milano, il Sindaco si impegni a emanare un'apposita ordinanza sindacale con cui vengano regolati gli orari di apertura delle sale da gioco e l'accensione di tutti i terminali di Video Lottery e Slot Machine. La nostra proposta è che le slot debbano restare spente e le sale chiuse negli orari in cui gli adolescenti potrebbero avvicinarcisi, e quindi aperte soltanto tra le 9 e le 12 e poi nel pomeriggio tra le 18 e le 23.
Ci auguriamo che il Consiglio Comunale tutto possa accogliere questa nostra proposta, rivolta alla tutela della salute pubblica della nostra città.
In allegato il testo della mozione.
Elisabetta Piccolotti
ORDINE DEL GIORNO
Interventi urgenti in materia di contrasto al gioco d’azzardo patologico e di sale gioco autorizzate ai sensi dell’art. 86 TULPS e degli apparecchi con vincita in denaro di cui all’art. 110, 6° comma, installati negli esercizi autorizzati ex artt. 86 e 88 del TULPS, R.D. n. 773/1931
Visto il R.D. n. 773 del 18/06/1931 “Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza”, e in particolare l’art. 110;
Visto il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 27/10/2003 “D eterminazione del numero massimo di apparecchi e congegni di cui all’art. 110, commi 6 e 7, lettera b) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza che possono essere installati presso esercizi pubblici, circoli privati e punti di raccolta di altri giochi autorizzati ”;
Visto il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 18/1/2007 “I ndividuazione del numero massimo di apparecchi da intrattenimento di cui all’art. 110, commi 6 e 7 del TULPS, che possono essere installati presso punti vendita aventi come attività principale la
commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici ”;
Visto il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 27/07/2011 “D eterminazione dei criteri e parametri numerico quantitativi per l’installabilità di apparecchi di cui all’art. 110, comma 6 del TULPS ”;
Visto il decreto legge 13 Settembre 2012, n. 158 convertito con modificazione con Legge 8 novembre 2012, n. 189 ”D isposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute ”;
Visto l’art. 50, comma 7, del D.Lgs. numero 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, che recita ”I l sindaco, altresì, coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale e nell’ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d’intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l’espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti ”;
Viste la circolare n. 557/PAS.7801.1200 del Ministero dell’Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza del 23 giugno 2010 e la nota del 19 marzo 2013 del Ministero dell’Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, con le quali viene precisato che la regolamentazione degli orari di
apertura e chiusura delle seguenti attività:
➢ negozi dediti all’attività prevalente di raccolta di scommesse;
➢ esercizi dediti al gioco con apparecchi da intrattenimento denominati New Slots e
Video Lottery Terminal;
➢ sale Bingo;
tutte attività autorizzate dalla Questura ai sensi dell’art. 88 TULPS, compete al Sindaco sulla base di quanto previsto dall’art. 50, comma 7, del TUEL e ciò in ragione del fatto che tutti gli esercizi dediti al gioco rientrano nella categoria degli esercizi pubblici;
Viste le sentenze Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) n. 3271 del 30/06/2014 e numero 3845 del 27 /08/2014, con le quali i magistrati hanno “a vuto già modo di osservare come la circostanza, per la quale il regime di liberalizzazione degli orari sia applicabile indistintamente agli esercizi commerciali e a quelli di somministrazione, non precluda all’Amministrazione comunale la possibilità di esercitare, a termini dell’art. 50, comma7,del D.Lgs. 267/2000, il proprio potere di inibizione delle attività per comprovate esigenze di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, oltre che del diritto dei terzi al rispetto della quiete pubblica, in caso di accertata lesione di interessi pubblici quali quelli in tema di sicurezza, libertà, dignità umana, utilità sociale, salute ”;
Vista la sentenza della quinta sezione del Consiglio di Stato del 19 dicembre 2014 che ha stabilito la legittimità dei limiti orari per l'accensione delle slot machine imposti dal Comune di Milano sulla base della seguente motivazione: “il contenimento del gioco d’azzardo patologico e la tutela della salute pubblica prevalgono sui possibili danni economici, anche in considerazione della certezza del
duraturo conseguimento di utili, anche se ridimensionati”.
Vista la sentenza Corte Costituzionale n. 220/2014, del 18/07/2014 con la quale i giudici hanno mostrato di ritenere plausibile l’interpretazione giurisprudenziale sopra richiamata affermando che ”è stato riconosciuto che, in forza della generale previsione dell’art. 50, comma 7, del D.Lgs. n.
267 del 2000, il Sindaco può disciplinare gli orari delle sale giochi e degli esercizi nei quali siano installate apparecchiature per il gioco e che ciò può fare , per esigenze di tutela della salute, della quiete pubblica, ovvero della circolazione stradale ”;
Rilevato da dati ufficiali sul gioco d’azzardo lecito, come la patologia derivante da tali giochi GAP (gioco d’azzardo patologico) sia un fenomeno significativo e che la sua diffusione sia tipica delle maggiori aree metropolitane;
Dato atto che, il Centro Regionale contro la dipendenza da gioco d’azzardo di riferimento per la nostra città, ha preso in carico 180 persone, di cui nel 2015 in numero di 64 con un’età media di 44 anni. L’aumento dei giocatori seguiti dal centro è stato del 110% e si stima che almeno un
adolescente su tre tra i 14 e i 19 anni abbia giocato d’azzardo. Per questo, vista la continua richiesta di nuovi interventi, si rende palese che siano molte di più le persone che avrebbero bisogno di cure;
Considerato che rientra tra i compiti e le funzioni del Comune instaurare un sistema di prevenzione sociale e contribuire, per quanto possibile, al contrasto dei fenomeni di patologia connessi al gioco compulsivo anche attraverso interventi volti a regolare e limitare l’accesso alle apparecchiature di gioco, soprattutto per tutelare i “soggetti psicologicamente più vulnerabili od immaturi e , quindi, maggiormente esposti alla capacità suggestiva dell’illusione di conseguire, tramite il gioco, vincite e facili guadagni ”;
Evidenziato che la competenza di cui sopra è stata chiaramente affermata dalla Suprema Corte con sentenza n. 300/2011, laddove si evidenzia come le attività volte ad evitare possibili effetti pregiudizievoli per il contesto urbano, la viabilità e la quiete pubblica, non rientrino nell’ambito
”dell’ordine pubblico e della sicurezza”, di competenza statale;
Visto l’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000 dove si indica che il Comune è l’Ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo e considerato che il Comune può adottare provvedimenti non solo a tutela della salute pubblica, ma anche, più in
generale, del benessere individuale e collettivo della popolazione locale;
Atteso che la dipendenza da gioco in grande misura è specificatamente riferita all’utilizzo delle apparecchiature per il gioco di cui all’art. 110, comma 6, TULPS e che, quindi, tali apparecchi da gioco sono da considerarsi, nella loro accezione negativa, strumenti di grave pericolo per la salute
individuale ed il benessere psichico e socioeconomico della popolazione locale, oltre che motivo di forte disagio e origine di episodi di disturbo della quiete pubblica;
Dato atto che si rinviene l’utilità di disciplinare gli orari di utilizzo degli apparecchi da intrattenimento anche nell’ottica di contrastare l’insorgere di abitudini collegate alle frequentazioni degli studenti con particolare riferimento all’orario di apertura delle sale giochi e di accesso agli apparecchi di intrattenimento nei pubblici esercizi;
Visto l’art. 118 della Costituzione;
SI INVITA IL SINDACO A
1. Intervenire sugli orari di esercizio delle sale giochi autorizzate ai sensi dell’art. 86 TULPS nonché limitare il funzionamento delle apparecchiature con vincita in denaro di cui all’art. 110, comma 6, TULPS installati negli esercizi autorizzati ex artt. 86 e 88 del TULPS, R.D.
n. 773/1931, al fine di ridurre la possibilità di accesso agli stessi con particolare attenzione agli orari di uscita dalle scuole e al tempo libero delle fasce più fragili della cittadinanza (giovani e anziani);
2. Valutare la possibilità di apertura delle sale suddette dalle 9 alle 12 e dalle 18 alle 23;
3. Individuare sanzioni amministrative e pecuniarie efficaci ai sensi dell’art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000 e delle procedure e modalità per far effettuare tali controlli dalla Polizia Municipale;
4. Stilare una mappattura comunale di tutti gli esercizi in cui sono presenti apparecchi per il gioco d’azzardo, e ideare un marchio locale NO SLOT per tutti quegli esercizi che invece aderiscono alla campagna di contrasto al Gioco d’Azzardo Patologico (GAP)
5. Diffondere materiale informativo sui rischi correlati al gioco e sui servizi di assistenza alle persone affette da GAP da affiggere obbligatoriamente e in maniera visibile nei locali dove sono installati apparecchi per il gioco e da distribuire nelle strutture sociosanitarie
della città.
6. Attivare qualsiasi altra misura in grado di limitare la diffusione del GAP (agevolazioni fiscali per le attività che disinstallano gli apparecchi, tavoli di coordinamento con le strutture sociosanitarie, stimolare l’attività legislativa della regione in materia).
Elisabetta Piccolotti
Capogruppo Sinistra Italiana
Comune di Foligno
Foligno, lì 7 maggio 2016

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