Sinistra Lavoro: in Umbria reddito minimo. OK!
Perugia 11 set. 2015 – Aumenta precarietà e povertà. Ripartire dalla Legge sul reddito sociale del 2009.
Il Consiglio Regionale dell’Umbria sarà chiamato a pronunciarsi su una mozione presentata dal Gruppo M5S che impegna la Giunta Regionale ad introdurre un “reddito minimo”per disoccupati, inoccupati, precari e pensionati al minimo.
Una proposta che l’Associazione Sinistra e Lavoro dell’Umbria giudica positiva. L’introduzione di un reddito minimo è stata parte essenziale del programma elettorale della lista “Umbria più Uguale”, che “Sinistra Lavoro” ha sostenuto con grande determinazione.
Il nostro programma ha proposto un “reddito per la dignità”così come lo ha lanciato l’associazione Libera di don Luigi Ciotti con una proposta di Legge popolare.
Quindi per dirla come don Ciotti sul reddito di dignità:
"Siamo davanti ad una crisi causata da un forte aumento della corruzione e da una caduta verticale della dignità. Possiamo uscirne solo guarendo dalla corruzione recuperando la dignità perduta. Sono passati ormai sette anni dal biennio 2007-2008. Ma non c'è stato ancora un vero cambiamento di rotta. E' questo tentennare, questo girare attorno al problema, che amareggia il Papa quando scrive nell'enciclica appena pubblicata: "La crisi finanziaria era l'occasione per sviluppare una nuova economia più attenta ai principi etici, e per una nuova regolamentazione dell'attività finanziaria speculativa e della ricchezza virtuale. Ma non c'è stata una reazione che abbia portato a ripensare i criteri obsoleti che continuano a governare il mondo. I provvedimenti presi spesso continuano a seguire il dogma del mercato. Un dogma non solo discutibile sul piano etico, ma inefficace sul piano pratico.
Il "liberismo economico" prometteva più benessere per tutti: ha prodotto disoccupazione, povertà, smarrimento, salvo per minoranze che da molto ricche sono diventate ancora più ricche. Ormai sappiamo (dovremmo sapere) che una società dove comanda il denaro - dove il denaro non è più mezzo ma fine ultimo - è una società dove la maggior parte delle persone è umiliata, offesa, sfruttata, derubata dalla sua dignità. Per ritornare in carreggiata servono allora provvedimenti urgenti. Il "reddito di dignità" è uno di questi. Certo, bisogna studiare la formula. Scegliere fra le varie proposte la più efficace, in termini di rapporto fra costi e benefici, ma soprattutto quella che meglio incontra aspettative di milioni di persone, i loro bisogni e le loro speranze. E anche fare un po' di chiarezza. Si è fatta (e in parte si continua a fare) confusione tra reddito di cittadinanza e reddito minimo garantito. Chiariti i particolari tecnici e risolto il nodo del reperimento fondi (attraverso la riduzione delle spese militari, il recupero dell'evasione fiscale, la soppressione delle deroghe sugli appalti per le grandi opere, che fanno lievitare la spesa e la corruzione) va sottolineato che il reddito di dignità non è un provvedimento assistenzialistico. È una misura di giustizia sociale e, dunque, un investimento di speranza.
E' necessario ribadire con forza che se cresce il welfare cresce il Paese perché il welfare non è un lusso, ma un bene comune per cui impegnarsi. I diritti sociali abilitano a esercitare gli altri diritti quelli civili, quelli politici. Ma il reddito di dignità è anche un atto di vera politica. Per tre ragioni: perché decide sui processi economici invece che subirli e ha il coraggio di modificarli quando ostacolano il bene comune; perché crede che la giustizia sociale sia il vero antidoto alle mafie, alla corruzione, ai privilegi e agli abusi di potere; perché sa che certi frangenti delicati come questo, il sostegno ai deboli, alle vittime, agli emarginati è un imperativo etico, un obbligo di coscienza che precede ogni valutazione, ogni calcolo, ogni opportunità. Si è sentito dire che il "reddito di cittadinanza" non è una misura di sinistra perché la sinistra non fa assistenza, ma dà lavoro.Belle parole, ma intanto cosa facciamo con i milioni di poveri, di disoccupati? Con chi vive in strada, razzola nei cassonetti, lavora ma non ha un salario che permette di sopravvivere? Quando una persona sta affogando, ci si tuffa in acqua e si cerca di portarla in salvo, non si sta a discutere se farlo nuotando a rana o a stile libero..."
Ancora una volta si tratta di tradurre in scelte coerenti documenti che stanno alla base della nostra vita civile e che dunque ci siamo impegnati a realizzare come politici, amministratori, come società responsabile e semplici cittadini.
Penso all'articolo 34 della Carta di Nizza dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, dove si dice: "(...) Al fine di lottare contro l'esclusione sociale e la povertà, l'Unione riconosce e rispetta il diritto all'assistenza sociale e all'assistenza abitativa volte a garantire un'esistenza dignitosa a tutti coloro che non dispongano di risorse sufficienti, secondo modalità stabilite dal diritto comunitario e le legislazioni e parassi nazionali".
O al passo della nostra Costituzione (art.36) dove si afferma: "(...) il lavoratore ha diritto a una retribuzione proporzionata alla quantità e alla qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa".
Quelle carte che parlano della dignità come dell'ingrediente indispensabile della nostra vita. L'ingrediente che la rende libera, viva, pienamente umana."
La mozione del M5S è una mozione d’indirizzo politico, interessante tra l’altro nella descrizione dei preoccupanti indicatori economici e sociali dell’Umbria, ma del tutto sprovvista di indicazioni specifiche sull’ applicazione del reddito minimo.
Pertanto è ancora attuale, o comunque un utile base di partenza a cui si devono applicare gli aggiornamenti legislativi intercorsi, la proposta di Legge presentata dal Gruppo di Rifondazione Comunista nell’aprile del 2009 per l’introduzione del “reddito sociale”.
Infatti quella proposta di legge regionale di iniziativa del Consigliere del Prc Vinti prevedeva:
Art 1 (Principi e finalità) l. La Regione Umbria, nel rispetto dei principi fondamentali sanciti dall'articolo 34 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, dei principi di cui agli articoli 2, 3, 4 e 38 della Costituzione, in conformità a quanto previsto dall'articolo 5, commi 2 e 3 e dall'articolo 15, commi l e 2 dello Statuto regionale, promuove e sostiene le politiche passive e le politiche attive per il lavoro e le politiche di protezione sociale. 2. La Regione, in attuazione dei principi e delle politiche di cui al comma l, riconosce il reddito sociale allo scopo di favorire l'inclusione sociale per i lavoratori disoccupati, inoccupati o precariamente occupati, quale misura di contrasto alla disuguaglianza sociale e all' esclusione sociale nonché strumento di rafforzamento delle politiche finalizzate al sostegno economico, all 'inserimento sociale dei soggetti maggiormente esposti al rischio di marginalità nel mercato del lavoro. 3. Ai fini della presente legge la Regione promuove, nell'ambito delle rispettive competenze, modalità di collaborazione con gli enti locali, volti anche al cofinanziamento del "Fondo regionale per il reddito sociale" di cui all'articolo 8 della presente legge.
Art. 2 (Definizioni) l. Ai fini della presente legge si intende per: a) "reddito sociale": quell'insieme di forme reddituali dirette ed indirette che assicurino un'esistenza libera e dignitosa; b) "disoccupati": coloro che, dopo aver perso un posto di lavoro o cessato un' attività di lavoro autonomo, sono alla ricerca di una nuova occupazione; c) "inoccupati": coloro che, senza aver precedentemente svolto un'attività lavorativa, sono alla rIcerca di un' occupazione; d) "lavoratori precariamente occupati": i lavoratori che, indipendentemente dalla natura del rapporto di lavoro, percepiscono un reddito che non determina la perdita dello status di disoccupati ai sensi di quanto previsto dagli articoli 3, 4 e 5 del D.Lgs. 19 dicembre 2002, n. 297 (Disposizioni modificative e corretti ve del D.L.gs. 21 aprile 2000, n. 181, recante norme per agevolare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, in attuazione dell'articolo 45, comma 1, lettera a) della legge 17 maggio 1999, n. 144); f) lavoratori "privi di retribuzione": coloro che hanno subito la sospensione della retribuzione nei casi di aspettativa non retribuita per gravi e documentate ragioni familiari ai sensi dell'articolo 4, della legge 8 marzo 2000, n. 53 (Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città) e successive modificazioni; e) "centri per l'impiego": le strutture previste dall'articolo 14 della legge regionale 25 novembre 1998, n. 41 (Norme in materia di politiche regionali del lavoro e di servizi per l'impiego).
Art. 3 (Reddito sociale) l. Il reddito sociale si articola nelle seguenti prestazioni: a) per i beneficiari indicati all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), in somme di denaro non superiori a 7.000,00 euro l'anno, rivalutate sulla base degli indici sul costo della vita elaborati dall 'Istituto nazionale di statistica (ISTAT); b) per i beneficiari indicati all'articolo 4, comma l, lettere c) e d), in somme di denaro non superiori a 7.000,00 euro l'anno, rivalutate sulla base degli indici sul costo della vita elaborati dall 'Istituto nazionale di statistica (1STAT), calcolate tenendo conto del criterio di proporzionalità riferito al reddito percepito nell 'anno precedente ed erogate nelle modalità indicate nel regolamento di cui all' articolo 8. In ogni caso la somma tra il reddito percepito nell'anno precedente e il beneficio erogato non può essere superiore a 7.000,00 euro. 2. Le prestazioni dirette di cui al comma I sono cumulabili con trattamenti previdenziali ed assistenziali percepiti dal soggetto che ne beneficia, entro i limiti degli importi stabiliti ai sensi del medesimo comma I ma non sono compatibili con l'erogazione di altri contributi percepiti allo stesso fine. 3. Le prestazioni previste dal comma I sono personali e non sono cedibili a terzi. 4. Le amministrazioni provinciali e comunali, nell'ambito delle proprie competenze e delle risorse nazionali, regionali, provinciali e comunali disponibili, possono prevedere, per i soggetti di cui al comma I, ulteriori interventi. 5. La Regione eroga ai beneficiari di cui all 'articolo 4 una quota di importo pari alla trattenuta previdenziale proporzionata all'entità dell'erogazione economica da versare nell'apposito Fondo pubblico, di cui all'articolo 9, gestito dalla stessa Regione. L'interessato una volta cessata la fruizione del beneficio, anche per il venir meno di una delle condizioni legittimanti, ha diritto di cumulare le quote maturate in detto Fondo pubblico con quelle maturate presso la propria cassa previdenziale pubblica di riferimento. 6. La Regione, compatibilmente con le risorse disponibili, istituendo ovvero rifinanziando annualmente con la legge finanziaria un apposito capitolo di bilancio può contribuire al finanziamento di ulteriori prestazioni volte a: a) favorire la fruizione di attività e servizi di carattere culturale, ricreativo o sportivo; b) contribuire al pagamento delle fomiture di pubblici servizI; c) garantire la gratuità dei libri di testo scolastici; d) erogare contributi per ridurre l'incidenza del costo dell'affitto sul reddito percepito nei confronti dei soggetti beneficiari di cui all'articolo 4, titolari di contratto di locazione; e) consentire la circolazione sulle linee di trasporto pubblico urbano ed extra urbano con riduzione del cinquanta percento delle tariffe, previo accordo con gli enti locali interessati e con i soggetti da questi partecipati o controllati.
Art 4. (Soggetti beneficiari e requisiti) l. Sono beneficiari del reddito sociale di cui all'articolo 3: a) i disoccupati; b) gli inoccupati; c) i lavoratori precariamente occupati; d) i lavoratori privi di retribuzione. 2. I benefici ari indicati al comma I devono possedere, al momento della presentazione dell'istanza per l'accesso alle prestazioni, i seguenti requisiti: a) residenza nella Regione da almeno ventiquattro mesi; b) iscrizione alle liste di collocamento dei centri per l'impiego, ad eccezione dei soggetti indicati alla lettera d) del primo comma; c) reddito personale imponibile non superiore a 8.000,00 euro nell'anno precedente la presentazione dell'istanza; d) non aver maturato i requisiti per il trattamento pensionistico.
Art. 5 (Modalità di accesso alle prestazioni) l. Per accedere alle prestazioni di cui all'articolo 3 i soggetti in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 4 presentano annualmente istanza al comunc di residenza, il quale provvede a trasmetterla al centro per l'impiego territori almente competente. 2. A seguito della presentazione di cui al comma l il centro per l'impiego territorialmente competente prende in carico l'istanza. 3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, d'intesa con le rappresentanze istituzionali degli enti territoriali e previa consultazione con le associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello regionale, con i servizi di integrazione lavoro disabili e con gli organismi dei centri per l'impiego che si occupano delle categorie svantaggiate, con propria deliberazione definisce, su base provinciale, i criteri per la formazione delle graduatorie, tenendo conto, tra l'altro, del rischio di esclusione sociale e di marginalità nel mercato del lavoro, con particolare riferimento al sesso, all' età, alle condizioni di povertà o incapacità di ordine fisico psichico e sensoriale, all'area geografica di appartenenza in relazione al tasso di disoccupazione, ai carichi familiari, alla situazione reddituale e patrimoniale del nucleo familiare, alla condizione abitati va, nonché alla partecipazione ai percorsi formati vi, appropriati alle esigenze lavorative locali, individuati dalla Regione nell'ambito della programmazione dell'offerta formati va. 4. Sulla base dei criteri definiti dalla deliberazione di cui al comma 3, le Province adottano una specifica graduatoria dei beneficiari delle prestazioni. 5. Le Province presentano con cadenza annuale, all'assessorato regionale competente in materia di lavoro, una relazione sull'utilizzo dei fondi erogati dalla Regione per le finalità di cui all'articolo l.
Art. 6 (Sospensione, esclusione e decadenza dalle prestazioni) l. Nel caso in cui il beneficiario, all'atto della presentazione dell'istanza o nelle successive sue integrazioni, dichiari il falso in ordine anche ad uno solo dei requisiti previsti dall'articolo 4, comma 2, l'erogazione delle prestazioni di cui all'articolo 3 è sospesa e il beneficiario medesimo è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito ed è escluso dalla possibilità di richiedere l'erogazione di tali prestazioni, pur ricorrendone i presupposti, per un periodo doppio di quello nel quale ne abbia indebitamente beneficiato. 2. Si ha sospensione delle prestazioni qualora il beneficiario: a) venga assunto con contratto di lavoro subordinato ovvero parasubordinato sottoposto a termine finale; b) partecipi a percorsi di inserimento professionale. 3. Si ha decadenza dal beneficio al compimento dell'età di 65 anni ovvero al raggiungimento dell'età pensionabile; 4. La decadenza dalle prestazioni di cui all'articolo 3 opera nel caso in cui il beneficiario venga assunto con un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, ovvero nel caso in cui lo stesso svolga una' attività lavorativa di natura autonoma, ed in entrambi i casi, qualora percepisca un reddito imponibile superiore ai 8.000,00 euro annui. 5. La decadenza opera altresì nel caso in cui il beneficiario rifiuti una proposta di impiego offerta dal centro per l'impiego territorialmente competente. 6. Non opera la decadenza di cui al comma 5 nella ipotesi di non congruità della proposta di impiego, ove la stessa non tenga conto del salario precedentemente percepito dal soggetto interessato, della professionalità acquisita, della formazione ricevuta e del riconoscimento delle competenze formali ed informali in suo possesso, certificate dal centro per l'impiego medesimo attraverso l'erogazione di un bilancio di competenze. 7. Nel caso di sospensione o di decadenza dalle prestazioni il centro per l'impiego territorialmente competente trasmette i relativi nominativi ai comuni.
Art. 7 (Regolamento regionale) l. La Regione, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 39, comma I dello Statuto regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa consultazione con le rappresentanze istituzionali degli enti territoriali, con le associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello regionale e con i servizi integrazione lavoro disabili e con gli organismi dei centri per l'impiego che si occupano delle categorie svantaggiate, fatta salva la potestà regolamentare della provincia, in particolare, provvede a: a) definire i requisiti minimi di uniformità per la regolamentazione dello svolgimento delle attività previste dalla presente legge; b) definire la modalità per lo svolgimento dell'attività regionale di controllo e monitoraggio In ordine all'attuazione della presente legge; c) individuare le misure delle prestazioni dirette previste dall'articolo 3, comma l, lettera a), calcolate tenendo conto del criterio di proporzionalità secondo apposite fasce di reddito; d) definire le modalità di gestione del Fondo regionale per il reddito sociale di cui all'articolo 8; e) individuare i criteri di riparto delle risorse da destinare alle province ai fini dell'erogazione delle prestazioni dirette. (Disposizioni finanziarie) l.
Art. 8 (Fondo regionale per il reddito sociale) Per le finalità di cui alla presente legge è istituito, nell'ambito dell'UPB 11.2.002 (Investimenti in favore dell'occupazione), un apposito capitolo di spesa denominato: "Fondo regionale per il reddito sociale" con uno stanziamento pari ad euro 4.000.000,00. 2. Alla copertura degli oneri di cui al comma l si provvede mediante una riduzione di pari importo dell'UPB 08.2.002 (Fondo unico regionale per le attività produttive industriali). 3. Per gli anni 20 lO e 20 Il l'entità della spesa sarà determinata annualmente con la legge finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 27, comma 3, lettera c) della vigente legge regionale di contabilità. 4. Le province e i comuni nei limiti dei propri bilanci possono contribuire al finanziamento del Fondo per il reddito sociale nell'ambito dei territori di loro competenza.
Stefano Vinti
Associazione Sinistra Lavoro in Umbria

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