di Vincenzo Vita

«Il tempo, grande scul­tore»: così si inti­tola un pre­zioso volume di Mar­gue­rite Your­ce­nar e così si può dire della tri­ste vicenda del Rego­la­mento varato il 25 luglio del 2013 dall’Autorità per le garan­zie nelle comu­ni­ca­zioni sul copy­right on line, vale a dire le dispo­si­zioni sul diritto d’autore nell’epoca della rete. Infatti, lo scorso venerdì 26 set­tem­bre il Tri­bu­nale ammi­ni­stra­tivo del Lazio ha deciso di rin­viare alla Corte Costi­tu­zio­nale il testo.

Ciò è avve­nuto dopo il ricorso di nume­rose asso­cia­zioni (Altro­con­sumo, Asso­pro­vi­der, Asso­cia­zione pro­vi­der indi­pen­denti, Con­f­com­mer­cio, con l’appoggio di Arti­colo 21, assi­stite dall’avvocato Ful­vio Sar­zana), che fin dall’inizio hanno avver­sato l’impostazione dell’Agcom.

«Quat­tro amici al bar» (Gino Paoli, per cam­biare genere) si frap­po­sero, nel silen­zio gene­rale, sot­to­li­neando l’incongruenza di un mero atto ammi­ni­stra­tivo, chia­mato incre­di­bil­mente a toc­care i diritti di libertà. Infatti, nell’articolato rimesso in discus­sione si pre­ve­dono per­sino la rimo­zione dei con­te­nuti con­si­de­rati a rischio o la disa­bi­li­ta­zione dell’accesso al sito per i ser­ver col­lo­cati all’estero.

Non c’è alcun dub­bio, dun­que, che si tratti di aspetti fon­da­men­tali per il tes­suto demo­cra­tico, che non pos­sono essere for­zati da una Auto­rità. Quest’ultima fu intro­dotta nell’ordinamento dalla legge n. 249 del 1997, che –pur affi­dan­dole molti poteri– non le diede certo com­piti legi­sla­tivi o di magi­stra­tura. Tanto è vero che il Tar indi­vi­dua pro­prio nella «….vio­la­zione dei prin­cipi di riserva di legge e di tutela giu­ri­sdi­zio­nale in rela­zione all’esercizio della libertà di mani­fe­sta­zione del pen­siero e di ini­zia­tiva economica….nonché …la vio­la­zione dei cri­teri di ragio­ne­vo­lezza e proporzionalità…..in rela­zione alla man­cata pre­vi­sione di garan­zie e di tutele giu­ri­sdi­zio­nali per l’esercizio della libertà di mani­fe­sta­zione del pen­siero sulla rete almeno equi­va­lenti a quelle san­cite per la stampa…» i punti dolenti. Come si diceva, appunto, in tempi non sospetti. Inol­tre, risulta fra­gile l’appiglio alle fonti della delega all’Agcom, essendo cen­trata su due decreti legi­sla­tivi, del 2003 sul com­mer­cio elet­tro­nico e del 2010 sui media audio­vi­sivi. Ecco.

E serve, ora, una buona legge. Non ha dav­vero senso che l’era digi­tale sia ancora gover­nata dalle dispo­si­zioni sul diritto d’autore del 1941, quando non c’era nep­pure la tele­vi­sione. E non per caso la stessa Unione euro­pea sta pro­ce­dendo con grande cau­tela. Sba­glia l’Agcom a met­tersi sulla difen­siva, mentr23e potrebbe for­nire un con­tri­buto impor­tante alla defi­ni­zione di una nor­ma­tiva matura. I mate­riali non man­cano, anzi. Vi è una ric­chis­sima pub­bli­ci­stica –negli Stati Uniti, ad esem­pio– su un tema com­plesso ma affa­sci­nante, che tocca la nuova fisio­lo­gia del lavoro intellettuale.

La crea­ti­vità è spesso svin­co­lata dalle misure pre­cise nel tempo e nello spa­zio, tipi­che dell’età ana­lo­gica. Ciò non signi­fica, ovvia­mente, elu­dere i sacro­santi diritti dei pro­dut­tori di cul­tura, ma inter­pella un approc­cio ade­guato, che guardi la realtà dei biso­gni comu­ni­ca­tivi e i livelli di coscienza della cul­tura di massa.

I diritti della cit­ta­di­nanza con­tem­po­ra­nea richie­dono forme evo­lute di auto­re­go­la­zione, inqua­drate in una chiara e non buro­cra­tica legge di prin­cipi. Ed è altret­tanto urgente met­tere seria­mente la testa nella strin­gente con­trad­di­zione tra tutela della pri­vacy ed evo­lu­zione veloce delle tec­no­lo­gie. Qui passa la nuova fron­tiera. Non si può par­lare di Inter­net con gli occhi rivolti alla Galas­sia di Gutenberg.

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