Tassidermia/ La Terza Commissione regionale approva all’unanimità il regolamento
PERUGIA - La commissione Sanità e Servizi sociali di Palazzo Cesaroni ha dato parere favorevole all'unanimità alla proposta di regolamento della Giunta concernente “Modificazioni e integrazioni del regolamento regionale numero 14 del 1995 (“Disciplina dell'attività di tassidermia”). Le modifiche sono tutte di natura tecnica e conseguenti alla necessità di adeguamento alla direttiva comunitaria 2006/123/CE, che prevede regole più stringenti per le specie protette e per quelle “particolarmente protette”.
Le modifiche apportate riguardano i poteri di controllo delle Province, enti competenti in materia, e la loro potestà di concessione delle autorizzazioni necessarie per il trattamento delle spoglie di specie di fauna selvatica sottoposte a specifici vincoli. La provincia rilascia l'autorizzazione alla preparazione tassidermica entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta previa effettuazione, ove ritenga necessario, di specifici accertamenti. Trascorso tale termine, l'autorizzazione si intende comunque rilasciata. In caso di diniego la Provincia ritira l'esemplare e provvede alla conservazione ed alla destinazione d'uso dell'esemplare a fini didattici o scientifici, oppure alla sua distruzione. In caso di fauna selvatica particolarmente protetta (lupi, orsi, lontre e foca monaca) la preparazione tassidermica può essere esercitata esclusivamente per fini didattici o scientifici.
Il tassidermista deve riportare in apposito registro, vidimato dalle Province, la specie e la provenienza, le generalità di chi ha consegnato l'esemplare e la data di consegna, quindi deve compilare apposito modulo in triplice copia sottoscritto dal richiedente la preparazione tassidermica. Non vi sono limitazioni per gli animali da affezione o comunque non appartenenti a specie protette, compresa la cacciagione.

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