Urbanistica. Legge sulla perquazione: La scheda
SCHEDA:
La perequazione, le premialità e le compensazioni in materia di governo del territorio, sono istituti innovativi recepiti da alcune leggi regionali. La Regione Umbria ha istituito in termini di principi la normativa sulla perequazione urbanistica (art. 29 l.r. 11/2005) e sulle compensazioni (art. 30 l.r. 11/2005), oltre ad aver disciplinato alcuni aspetti in materia di premialità per interventi all’interno dei centri storici (l.r. 12/2008), nonché per la riqualificazione degli spazi urbani attraverso la redazione di programmi urbanistici (art. 28 l.r. 11/2005) e misure per incentivare la riqualificazione architettonica, strutturale e ambientale del patrimonio edilizio esistente con il cosi detto “Piano casa”. La Regione Umbria con la l.r. 8/2011 “Semplificazione amministrativa e normativa dell’ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali” ha integrato la disciplina del programma urbanistico contenuta all’art. 28 della l.r. 11/2005 con norme incentivanti la riqualificazione urbanistica ed ambientale degli ambiti urbani degradati, prevedendo anche forme di premialità.
Sostanzialmente, la perequazione costituisce una modalità di attuazione delle aree di trasformazione appositamente individuate dal PRG, parte operativa, in appositi ambiti, nei quali la tecnica pianificatoria si realizza mediante attribuzione e cessione di quantità edificatorie, al fine di realizzare l’equa ripartizione dei vantaggi e dei costi prodotti dalle scelte di pianificazione.
Si tratta di una modalità di attuazione della pianificazione urbanistica che attribuisce quantità edificatorie equamente tra i proprietari degli immobili interessati dagli interventi di trasformazione urbanistica, tenendo conto delle situazioni e condizioni degli immobili interessati, garantendo inoltre l’equa distribuzione degli oneri derivanti, per assicurare la realizzazione di dotazioni territoriali destinate al miglioramento della qualità urbana, territoriale e ambientale, riducendo gli oneri a carico dei comuni.
La perequazione, quindi non costituisce un meccanismo generalizzato per l’intero piano regolatore ma si realizza attraverso l’individuazione di appositi “ambiti di trasformazione” da attivare a mezzo di appositi piani attuativi.
La compensazione e la premialità costituiscono invece criteri e tecniche di promozione e sostegno delle trasformazioni previste dalla pianificazione urbanistica, nonché di supporto e di implementazione della stessa perequazione. Ai fini della tutela del territorio umbro e del contenimento dell’uso di nuovo suolo, le quantità edificatorie generate da perequazione, premialità e compensazione non possono essere utilizzate ed esercitabili nei centri storici e nelle zone agricole.
La premialità dunque, consiste nel riconoscimento, a fronte di impegni aggiuntivi e quindi oltre a quelli ordinari, dei soggetti interessati, per la realizzazione di infrastrutture e di dotazioni territoriali e funzionali, di incrementi di quantità edificatorie rispetto alle quantità attribuite agli insediamenti dalla disciplina urbanistica vigente. La premialità ha inoltre lo scopo di incentivare l’attuazione del PRG per mettere a disposizione quote di edilizia residenziale sociale, per eliminare i detrattori ambientali o per realizzare interventi di riqualificazione ambientale.
La disciplina premiale del disegno di legge si aggiunge alle norme in materia di premialità per la riqualificazione dei centri storici e per la formazione dei programmi urbanistici di cui alle ll.rr. 12/2008 e 11/2005, art. 28, oltre che alla disciplina del cosidetto “Piano casa” di cui alla l.r. 13/2009.
La compensazione, consiste nella possibilità di riconoscere a proprietari diritti edificatori, in sostituzione del pagamento di oneri conseguenti ad atti impositivi del comune per espropriazione, reiterazione di vincoli preordinati all’esproprio ovvero di contributi aggiuntivi da parte dei privati per la realizzazione di opere pubbliche.
Il disegno di legge prevede norme per le modalità di applicazione della perequazione, della compensazione e della premialità nei nuovi piani regolatori approvati ai sensi della legge regionale "11/2005", nonché per gli altri strumenti urbanistici generali, ed al fine di contenere il consumo di suolo, le aree e le relative quantità edificatorie interessate possono incrementare le previsioni edificatorie del PRG di non oltre il 30% rispetto al limite previsto dalla normativa regionale e dal PTCP.
Le quantità edificatorie sono iscritte dal Comune in un apposito registro. Esse sono commerciabili con l’obbligo della loro utilizzazione negli ambiti di trasformazione e negli insediamenti previsti dal PRG, catastalmente individuati, così come stabilito dal comune all’atto dell’attribuzione della premialità e della compensazione.
Al Titolo II del ddl vengono introdotte limitate modifiche ad alcune leggi regionali in vigore (8) che prevedono ulteriori norme di semplificazione nei procedimenti edilizi e per la realizzazione dei relativi interventi, nonché per l’introduzione di normative per la riqualificazione urbanistica ed ambientale degli insediamenti esistenti. Il testo prevede una priorità per gli interventi finalizzati alla riqualificazione e rigenerazione urbana ed ambientale per il recupero delle aree industriali dismesse. L'obiettivo è la valorizzazione del patrimonio industriale nonché per il miglioramento della prestazione energetica degli edifici a seguito dell'applicazione della direttiva europea 2010/31/UE. Le modifiche introdotte sono propedeutiche alla stesura del testo unico delle normative regionali in materia di governo del territorio, come previsto dalla l.r. 8/2011.

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