ROMA – “A seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del cosiddetto decreto ‘Cura Italia’, che ha completato il quadro normativo relativo agli ammortizzatori sociali, voglio ricordare a tutti le misure ordinarie e straordinarie che possono essere attivate dai datori di lavoro che operano nell’ambito agricolo” – afferma il presidente Comagri Filippo Gallinella. “La circolare emanata dall’Inps conferma per le imprese del settore primario la possibilità di richiedere la cassa integrazione salari (CISOA) per gli operai agricoli a tempo indeterminato che abbiano lavorato almeno 180 giorni nell’anno e per gli impiegati agricoli: tale misura può essere richiesta anche in caso di riduzione o sospensione dell’attività agricola a causa dell’emergenza sanitaria in atto.

Al fine di attivare la misura della CISOA, per cui è previsto il pagamento diretto da parte dello stesso istituto previdenziale, è necessario che venga specificata la causale ‘emergenza COVID-19’ e inoltrata entro il quarto mese successivo all’inizio della sospensione dell’attività lavorativa.

Ricordo che sono interessate le aziende esercenti attività, anche in forma associata, di natura agricola e cioè che esercitano un'attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all'allevamento degli animali e attività connesse, ovvero quelle dirette alla trasformazione e all'alienazione dei prodotti agricoli, quando rientrano nel normale esercizio dell'agricoltura. Mentre sono escluse da queste misure le cooperative agricole e i consorzi che trasformano, manipolano e commercializzano i prodotti agricoli e zootecnici ricavati dall'attività propria o dei soci, di coltivazione, silvicoltura o allevamento degli animali, in quanto per i dipendenti a tempo indeterminato si applica la normativa delle integrazioni salariali dell'industria.

Infine, in considerazione dell’emergenza epidemiologica, per gli operai agricoli a tempo determinato e indeterminato il termine per la presentazione delle domande di disoccupazione agricola è prorogato, solo per le domande non già presentate in competenza 2019, al giorno 1° giugno 2020” – conclude Gallinella.

 

 

 

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