La Commissione Affari Istituzionali ha concluso questa mattina l’esame delle modifiche da apportare allo Statuto Comunale.

In particolare i consiglieri hanno incontrato la Dirigente della Segreteria del Consiglio Comunale per definire gli ultimi articoli rimasti in sospeso, ossia i numeri 18 (istanze), 19 (diritto di iniziativa), 20 (delegato civico) e 21 (referendum).

 

In merito all’art. 18 i gruppi Sbrenna e PdCI hanno rilevato la necessità di inserire nel testo la possibilità per i cittadini di presentare, oltre alle mere istanze, anche le cosiddette petizioni, peraltro previste nell’apposito regolamento sulla partecipazione.

Le petizioni, per la cui presentazione sono richieste 200 firme, rappresentano atti più “incisivi” rispetto alle istanze, ma, nel contempo, differenti rispetto ai progetti di delibera, previsti nell’art. 19 e per la cui presentazione sono richieste almeno 1000 firme.

Accogliendo le testi dei gruppi istanti, l’art. 18 è stato così riscritto dalla Commissione:

“Istanze e petizioni:

1. Chiunque, in forma singola o associata, può rivolgere al Sindaco sia istanze che petizioni per chiedere informazioni o sollecitare interventi specifici attinenti ad interessi di competenza comunale.

2. La risposta alle istanze e petizioni è fornita ai richiedenti entro i termini e nel rispetto della legge 241/90 e del regolamento attuativo”.

 

Inalterato, invece, il testo dell’art. 19 (Diritto di iniziativa) che è il seguente:

“1. I cittadini possono presentare proposte su materie di competenza del Consiglio Comunale, ad esclusione di quelle elencate al comma 2 dell’art. 21, mediante la presentazione di progetti di delibera. La proposta deve essere sottoscritta da almeno mille cittadini, così come indicati nell’articolo 23 del presente Statuto.

2. La proposta con le relative sottoscrizioni è trasmessa al Presidente del Consiglio Comunale ed è iscritta all’ordine del giorno entro trenta giorni. Il Segretario Generale ne verifica la legittimità. In apposito regolamento sono disciplinate le ulteriori modalità di svolgimento delle procedure.

3. Ciascun elettore può far valere in giudizio le azioni e i ricorsi, che spettano al Comune, presso qualunque organo di giurisdizione”.

 

Nessuna modifica anche per l’art. 20 (Delegato Civico), perchè la commissione ha deciso di mantenere la possibilità di istituire questa figura sia nel caso di presentazione di un progetto di delibera che di una petizione. Questo il testo:

“1. Nel caso in cui venga presentata una proposta di deliberazione o una petizione, viene qualificato come Delegato civico il cittadino individuato ai sensi dell’apposito Regolamento.

2. Il Delegato civico, per le proposte di delibera, partecipa alle sedute di Commissione con diritto di parola.

3. La Commissione ha facoltà di modificare la proposta originaria.

 

Maggiore approfondimento ha richiesto, invece, l’art. 21 (Referendum). In particolare la Commissione si è concentrata su quanto previsto al comma 7, concernente il giudizio di ammissibilità sulla proposta referendaria presentata. Nel testo inizialmente proposto la Commissione aveva stabilito che questo giudizio venisse conservato in capo alla medesima Commissione Affari Istituzionali, che doveva pronunciarsi entro 30 giorni dal deposito delle firme. In caso di inerzia sarebbe scattato il principio del cosiddetto “silenzio-assenso”, ritenendosi per l’effetto ammissibile il referendum.

La Dirigente del Consiglio ha segnalato che questa procedura appare difficilmente applicabile, anche con riferimento a quanto avviene in altri importanti Comuni italiani, come Roma, Milano e Torino, che prevedono nell’iter di valutazione dell’ammissibilità la creazione di un apposito comitato tecnico, composto tra gli altri da professori universitari, esperti del diritto pubblico, ecc.

La Dirigente, dunque, ha segnalato di ritenere più corretta la formulazione del comma statutario precedentemente vigente. Questo, in sostanza, sanciva che, in caso di mancato raggiungimento del quorum in Commissione per il giudizio di ammissibilità sul referendum, dovesse essere istituito un apposito collegio arbitrale, “presieduto dal Segretario Generale e composto, oltre che da questi, da due cittadini esperti in materie giuridiche estratti a sorte nell’ambito di una lista di quindici nominativi designati dal Consiglio Comunale a maggioranza dei due terzi, da un rappresentante del Comitato Promotore, da un rappresentante nominato dal Presidente del Tribunale, da due rappresentanti del Consiglio Comunale di cui uno di maggioranza e uno di minoranza”.

Tale soluzione è da considerarsi applicabile, nell’eventualità, anche nei casi di “inerzia” da parte della Commissione.

A questo punto, su proposta del gruppo Sbrenna, la Commissione ha deciso di modificare in modo sostanziale l’articolo in menzione, cercando una soluzione che permetta di tutelare tutte le esigenze emerse, ma evitando di dover creare un collegio arbitrale troppo “corposo”.

In particolare l’iter di presentazione del referendum è stato, di fatto, suddiviso in due fasi.

La prima (fase istruttoria) prevede la mera presentazione del quesito ai fini della valutazione della sua ammissibilità, con un numero di firme limitato, ossia 500.

Sull’ammissibilità si esprime la I Commissione entro 30 giorni. Nel caso in cui non venisse raggiunto il quorum richiesto (due terzi dei componenti) o nel caso di inerzia della Commissione, verrà istituito un comitato tecnico composto da tre professori, estratti a sorte, esperti in materiaedi diritto pubblico. Il più anziano assolverà le funzioni di Presidente.

Nel caso di giudizio positivo sull’ammissibilità del referendum, si aprirà la seconda fase (esecutiva) in cui i cittadini dovranno raccogliere 5000 firme per la presentazione definitiva del quesito.

Questo, in definitiva, il testo dell’art. 21 licenziato dalla Commissione:

1. Il Sindaco è tenuto ad indire referendum propositivo od abrogativo, su atti del Comune, quando ne facciano richiesta almeno 5.000 cittadini così come individuati nell’art. 18, comma 1.

2.Il referendum propositivo o abrogativo, che può riguardare solo atti di competenza del Consiglio Comunale, non può trattare questioni attinenti le seguenti materie: nomina o deliberazioni concernenti persone fisiche, contributi ed agevolazioni, bilancio, mutui, prestiti, tributi e tariffe, sanzioni amministrative e atti riguardanti il personale del Comune, Statuto del Comune, Regolamento del Consiglio Comunale e Regolamento di Contabilità, attività amministrative vincolate da leggi statali e regionali.

3.I referendum non possono avere luogo in coincidenza di operazioni elettorali comunali.

4.Dopo l’indizione del referendum, l’Amministrazione Comunale deve astenersi dal deliberare sulla stessa materia oggetto della consultazione, salvo che adotti provvedimenti recanti innovazioni sostanziali e corrispondenti alla volontà espressa dei firmatari.

5.I referendum abrogativo o propositivo sono validi se partecipa alla consultazione la metà  più uno degli aventi diritto al voto ed hanno esito positivo se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

6. Nel caso di referendum propositivo o abrogativo, il Consiglio Comunale è tenuto ad adottare gli atti coerenti con la volontà manifestata dagli elettori. Non possono essere indetti referendum per materie simili a quelle oggetto di consultazioni popolari tenutesi negli ultimi 5 anni.

7.Il giudizio di ammissibilità e di procedibilità del referendum è stabilito da apposito regolamento sulla partecipazione popolare.

8. Apposito regolamento disciplina altresì le procedure per lo svolgimento della consultazione.

 

In sostanza nello Statuto la Commissione si è limitata a stabilire i principi generali dell’istituto, rimandando alla lettera dell’apposito Regolamento la disciplina delle procedure specifiche, come sopra illustrate.

Con la definizione di questi quattro articoli, la Commissione ha concluso definitivamente l’iter di modifica dello Statuto. Ora si attende la presentazione dei pareri di regolarità tecnica da parte dei vari dirigenti comunali; successivamente, presumibilmente nel corso della seduta di mercoledì 27, lo Statuto Comunale modificato verrà sottoposto a votazione da parte della Commissione e poi sottoposto all’esame finale del Consiglio nella prima riunione utile.

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